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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pollone (Biella)

Statuto comunale - Approvato con delibera di C.C. n. 28 del 11.07.2001 (Ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art.1
Principi fondamentali

Il Comune di Pollone è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Il Comune di Pollone si inserisce nel comprensorio geografico ed ambientale della Comunità Montana “Alta Valle Elvo”, con la quale esprime peculiari identità etniche e culturali.

Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio, ne cura i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche e delle tradizioni locali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Carta Costituzionale e favorisce la piena partecipazione dei cittadini singoli ed associati, alle scelte politiche ed all’attività amministrativa. Riconosce e favorisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si espleta la personalità umana. Indirizza la propria azione alla promozione delle funzioni sociali dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Il Comune fonda la propria azione sui principi costituzionali di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia, concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione; in particolare attua, nei vari settori, il principio di parità fra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune.

Nell’ambito delle competenze assegnate dalle Leggi statali e regionali attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici del lavoro, dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione dei territori e dello sviluppo economico, della salvaguardia ambientale, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti sul territorio favorendo ogni collaborazione con la Comunità Montana, e con gli altri Enti pubblici locali.

Il Comune può delegare, nelle forme di cui al successivo Titolo IV, alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra Enti locali previste dalla Legge, la gestione e l’organizzazione di servizi.

Art. 2
Territorio e sede comunale

La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti borgate: Villa, Chiesa, Bricco, Cangio, Pizzo, Borrino, Burcina e Cantone Trotti, storicamente riconosciute dalla comunità.

Il territorio del Comune è confinante con i Comuni ai Occhieppo Superiore, Biella, Sordevolo, Fontainemore e Lilianes.

lI palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella borgata Villa.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

La modifica della denominazione delle borgate o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art. 3
Gonfalone e stemma

Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma ufficiale che sono quelli storicamente in uso.

Il gonfalone comunale, accompagnato dal Sindaco o da suo delegato, può essere esibito nelle manifestazioni e ricorrenze di pubblico interesse ovvero in cerimonie di interesse locale.

L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 4
Albo Pretorio

Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Deve essere garantita l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura degli atti ed avvisi pubblicati.

Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un Messo comunale e, su sua attestazione, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art.5
Statuto Comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i Regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla Legge.

Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale

E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno 200 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la più ampia diffusione.

Art. 6
Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla Legge e nel rispetto delle norme statutarie.

L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’art. 48 del presente Statuto.

Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO lI
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7
Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8
Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determinando l’indirizzo ed esercitando il controllo politico-amministrativo, rappresenta l’intera comunità, per cui discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle Leggi statali e regionali conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti previsti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi costituzionali della pubblicità e legalità onde garantire il buon andamento e l’imparzialità.

Privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con quella provinciale, regionale e statale.

Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono previste in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla Legge.

Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9
I Consiglieri

Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intera Comunità, senza vincolo di mandato ed è libero di esprimere le proprie opinioni ed i propri voti nell’esercizio delle sue funzioni, nell’esclusivo interesse della stessa.

Non può essere perseguito per le opinioni espresse.

Le indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.

Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 39 della legge 142/90.

Art. 10
Doveri del Consigliere

I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

lI Consigliere impedito a partecipare alle sedute deve darne avviso, anche telefonico, al Sindaco o al Segretario comunale.

I Consiglieri comunali che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

Al fine del ricevimento delle comunicazioni inerenti il suo ufficio, il Consigliere deve eleggere domicilio nel territorio del Comune.

Art. 11
Poteri del Consigliere

Il Consigliere ha diritto d’iniziativa a fine deliberativo per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da essi dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato, con le modalità stabilite dal regolamento.

Può consultare le proposte di deliberazione da assumere dal Consiglio nel termine di preavviso della seduta.

Art. 12
Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituire Gruppi consiliari dandone comunicazione al Segretario Comunale; fino alla designazione dei capigruppo si ritengono tali i

Consiglieri che abbiano conseguito il maggior numero di voti in ciascuna lista.

Ai sensi del presente articolo per Gruppo consiliare deve intendersi una pluralità di Consiglieri costituita almeno da due Consiglieri Comunali. E’ ammessa la costituzione di Gruppi misti.

Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiiare.

Art. 13
Prima seduta del Consiglio

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Sindaco neo eletto.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.

La seduta è pubblica e la votazione è palese; possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 14
Linee programmatiche dell’azione di governo dell’Ente

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale per l’approvazione entro sessanta giorni dall’insediamento dello stesso.

Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione palese.

Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico amministrativo del Consiglio.

L’azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Art. 15
Convocazione, sessioni, numero legale
per la validità delle sedute, votazioni

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del Regolamento.

Esso si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria secondo i termini di consegna degli avvisi di convocazione, stabiliti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) per deliberazione della Giunta comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;

c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, previa diffida, dal Prefetto.

Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesto un quorum speciale.

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

Si considera seduta di seconda convocazione unicamente quella che succede ad una precedente seduta resa nulla per mancanza, sia originaria che sopravvenuta in corso di seduta, del numero legale, a condizione che vengano trattati i medesimi punti iscritti all’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, e che il rinvio ad altra seduta non sia stato determinato volontariamente dal Consiglio.

La seduta di seconda convocazione ha luogo in altro giorno ed è comunicata soltanto ai Consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.

La seduta di seconda convocazione non è subordinata a specifica iscrizione nell’avviso di prima convocazione.

Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza coloro che escono dalla sala prima della votazione ed i Consiglieri obbligati ad astenersi.

Il quorum strutturale, accertato all’apertura della seduta, si presume persistere fino a verifica effettuata per iniziativa del Presidente, del Segretario o su istanza verbale di un Consigliere Comunale e, comunque, all’atto della votazione.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata o una diversa maggioranza.

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni hanno luogo con voto palese.

Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta e i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 16
Commissioni consiliari

Il Consiglio comunale ha facoltà di istituire commissioni consiliari, permanenti, temporanee o speciali, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, finalizzate all’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio.

Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Le commissioni consiliari nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni consiliari, sull’amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d’ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge e/o dai regolamenti.

Qualora la specificità o la tecnicità degli argomenti lo richiedano, possono essere invitati ai lavori delle Commissioni oltre il Sindaco e gli Assessori, i rappresentanti di organismi associativi, funzionari e tecnici, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

Nel caso in cui vengano costituite commissioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai capigruppo di minoranza.

Art. 17
Regolamento del funzionamento del Consiglio

Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 18
Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell’Amministrazione comunale, eletto, secondo le modalità stabilite dalla legge, dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è’ responsabile dell’amministrazione dell’Ente.

Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.

Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla Legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle Leggi e dallo Statuto.

Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana.”

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 19
Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale e ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’attività dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in caso di emergenza, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza.

Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla Legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.

Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzI tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Il Sindaco ha la facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni; la delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie, o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

Art. 20
Cessazione dalla carica di Sindaco

L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale che dovrà essere convocato nei termini di legge.

Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Art. 21
Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce In tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.

Art. 22
Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco ed un massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell’insediamento del Consiglio Comunale (due Assessori al massimo potranno essere nominati tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale)

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Art. 23
Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà degli Assessori oltre che del Sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta del voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta Consiglieri Comunali, funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Il Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

Art. 24
Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo; svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 25
Revoca degli Assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 22, può revocare dall’incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

I provvedimenti di cui sopra sono comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 26
Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

TITOLO III
L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27
Principi

Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art.28
Ordinamento degli uffici e dei servizi

L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più Regolamenti, in conformità alle disposizioni di Legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

I Regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.

Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per Legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’Ente.

Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri Regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei responsabili di aree e servizi e le modalità di revoca dell’incarico.

Negli stessi Regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell’Ente.

Art. 29
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:

a) definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’Ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e dell’attuazione del programma politico-amministrativo;

b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;

d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell’attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti, per l’esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l’attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso;

Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell’Amministrazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 30
Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell’Ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Stabiliscono in atti e provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità d’intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni.

Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla Legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti dell’Ente.

Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Il Comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i réciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

In caso di inerzia o ritardo nell’assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un commissario “ad acta” ove l’inerzia permanga ulteriormente.

E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili del servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 31
Il Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l’apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei Regolamenti di funzionamento degli organi dell’Ente.

Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell’Ente.

Il Segretario è il capo del personale e ne è responsabile.

Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell’Ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell’autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel Regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla Legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con Regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente ed agli obiettivi programmatici dell’Amministrazione.

Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.

Art. 32
Gestione amministrativa

I funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono preposti, secondo l’ordinamento dell’Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi Istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono.

A tal fine ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d’indirizzo.

Sono di competenza dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d’estimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla Legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i funzionari nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai Regolamenti comunali e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 33
Autorizzazioni, Concessioni e licenze di competenza
dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco

Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

- il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di LeggI, di Regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;

- l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle Leggi e dei Regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l’adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai funzionari dell’Ente per delega solo nei casi previsti dalla Legge.

Art. 34
Le determinazioni ed i decreti

Gli atti dei responsabili dei servizi, non diversamente disciplinati da altre norme, assumono la denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla Legge assumono il nome di “decreti”.

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza, secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali.

TITOLO IV
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 35
I servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla Legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Art. 36
Gestione dei servizi in forma associata

Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune Interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne, da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 39
Consorzi

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio tra Enti per la realizzazione e gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale.

La deliberazione, deve essere assunta da Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

Contestualmente allo Statuto del Consorzio, il Consiglio Comunale approva la convenzione ad esso legata che deve disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo Ente.

Art. 40
Unione dei Comuni

Il Consiglio Comunale, in attuazione dei principi di cooperazione e qualora ne sussistano le condizioni, può promuovere, nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, unioni di Comuni allo scopo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 41
Accordi di programma

Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione di più soggetti interessati, il Comune può promuovere e concludere accordi di programma.

L’accordo, definito e stipulato dal Sindaco, deve altresì prevedere oltre alle forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori:

- i tempi e le modalità delle attività necessarie alla realizzazione dell’accordo;

- un piano finanziario da cui sia possibile desumere i costi, le fonti di finanziamento ed il sistema regolante i rapporti tra gli Enti coinvolti;

- il coordinamento con altri ed eventuali connessi adempimenti.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 42
Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione

1. L’amministrazione favorisce e promuove l’attività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono valorizzate:

a) Le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;

b) L’associazione turistica Prol Loco, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dell’attività turistica. Il Consiglio Comunale potrà provvedere che l’Associazione Pro Loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali, e che alla stessa siano affidati servizi comunali attinenti il settore.

c) Le associazioni e gli enti curativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità.

d) Le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse;

e) I consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico;

f) Le associazioni e i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento degli usi civici e la conservazione delle corveés agro-silvo-pastorali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L’amministrazione interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari od altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del comune, a titolo di contributi promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.

Art. 43
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente,

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, istituendo anche commissioni consultive, per acquisire il parere su specifici problemi.

5. Nell’ambito dei principi di cui sopra, la materia sarà disciplinata da apposito regolamento.

6. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione per materie e/o problemi specifici, istituendo delle Commissioni consultive delle quali, se non diversamente stabilite da norme speciali, ne fanno parte anche i consiglieri comunali in base a criteri proporzionali di rappresentanza consigliare.

CAPO II
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 44
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono informazioni su specifici oggetti dell’attività comunale che hanno rilevanza per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le modalità dell’istanza sono indicate da apposito regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 45
Petizioni

1. Chiunque, in forma personale od associativa può rivolgersi, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al quinto comma dell’art. 43 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entri giorni 45 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al terzo comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

6. In ogni petizione devono essere indicati almeno i nomi di due firmatari che assumono la veste di referenti del Comune.

Art. 46
Proposte

1. Almeno 150 cittadini possono avanzare proposte per l’adozione o revoca di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 45 giorni successivi all’organo competente, corredate dai pareri necessari, nonché dall’eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. Sono escluse dall’esercizio di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le seguenti materie:

a) Tributi, tariffe, bilancio preventivo e conto consuntivo;

b) Espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d’urgenza;

c) Designazioni e nomine presso enti, aziende o istituzioni di rappresentanti del comune.

Art. 47
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) In materia di tributi locali e tariffe;

b) Su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) Su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’utimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) Il trenta per cento del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) Il Consiglio Comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 48
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) I requisiti di ammissibilità;

b) I tempi;

c) Le condizioni di accoglimento;

d) Le modalità organizzative;

e) I casi di revoca e sospensione;

f) Le modalità di attuazione.

Art. 49
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazionee dei risultati, la deliberazine sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 50
Difensore Civico

1. L’Amministrazione Comunale tenuto conto delle problematiche dell’ente, delle dimensioni territoriali e del numero degli abitanti, ritiene di costituire l’Ufficio del Difensore Civico in forma associata e/o convenzionata con altri enti territoriali.

2. A tale fine, l’Amministrazione Comunale tenuto si renderà parte attiva per istituire la figura del Difensore Civico nella forma di cui sopra ricercando le soluzioni più adeguate per le esigenze della propria comunità.

Art. 51
Entrata in vigore dello Statuto

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del Comune.