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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

Codice 29.1
D.D. 14 febbraio 2003, n. 38

Autorizzazione all’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, per l’alienazione di fabbricato sito in Chieri (TO), Via San Giacomo, 15. Determinazione del Commissario dell’Azienda n. 1071 del 24.10.2002

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di autorizzare ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 8/95, dell’art. 3 della L.R. n. 69/96 e dell’art. 5 comma 2º del d.lgs. 229/99, l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, all’alienazione dell’immobile facente parte del patrimonio disponibile dell’A.S.L. stessa, sito in Chieri (To), Via San Giacomo n. 15, a catasto censito:

- N.C.E.U. - Foglio 34, mappale n. 49;

- N.C.T. - Foglio 34, mappale n. 19;

come risulta dalla pag. 6 (sei) dell’allegato facente parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale (29.1), n. 181 del 19/06/2000;

2) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, dovrà procedere alla predisposizione delle pratiche amministrative e di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento di necessarie autorizzazioni da parte di altri Enti od Autorità competenti ed in particolare a quanto previsto dalla Legge 01/06/1939, n. 1089 e s.m.i.;

3) di dare atto che il ricavato dall’alienazione dell’immobile sito in Chieri (TO), via San Giacomo n. 15, censito al N.C.E.U. - Foglio 34, mappale n. 49 e N.C.T. - Foglio 34, mappale n. 19, del valore determinato in Euro 21.961,19 (euro ventunomilanovecentosessantuno/19), dovrà essere utilizzato, nel piano di attuazione triennale 2003/2005 tuttora in fase di stesura, per parte della ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale Maggiore di Chieri, in attuazione delle previsioni P.S.R., adeguamento alle norme di sicurezza, umanizzazione e riconversione delle degente in day hospital e day surgery, attività intramoenia e miglioramento dell’efficienza delle attrezzature IIº lotto - Realizzazione di nuovo edificio quale sede del Distretto e del Poliambulatorio di Chieri, il tutto in conformità a quanto previsto nella determinazione del Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 1071 del 24/10/2002;

4) di prendere atto, di quanto espressamente dichiarato nella nota della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria, in data 20/12/2002 prot. 16472/D028/28.4, pervenuta alla Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario, in data 23/12/2002, prot. 19358/29.1;

5) di prendere atto, alla luce del parere espresso dalla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria ed al fine del rilascio della presente autorizzazione, che l’alienazione dell’immobile di cui trattasi, del valore di Euro 21.961,19 (euro ventunomilanovecentosessantuno/19), è conforme alla programmazione a livello aziendale e regionale, in quanto espressamente dichiarato dal Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, nella propria determinazione n. 1071 del 24/10/2002;

6) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 8, dovrà provvedere all’alienazione dei beni oggetto della presente determinazione, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 15 della Legge Regionale 18/01/1995, n. 8 e s.m.i.;

7) di dare atto che i beni immobili di cui sopra, fanno parte del patrimonio disponibile dell’A.S.L. n. 8 di Chieri.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Giannuzzi