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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

Codice 29.1
D.D. 12 febbraio 2003, n. 34

Autorizzazione all’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso, per cancellazione dal patrimonio indisponibile, iscrizione nel patrimonio disponibile e successiva concessione del diritto di sottosuolo su porzione di terreno sito in Settimo Torinese (TO). Deliberazione del Commissario dell’Azienda, n. 1213 del 05.09.2002

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 14 e 15 della L.R. 8/95 s.m.i., dell’art. 3 della L.R. n. 69/96 e dell’art. 5 comma 2 del d.lgs. 229/99, l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso, alla cancellazione dal patrimonio indisponile, iscrizione in quello disponibile e successiva concessione del diritto di sottosuolo per anni 50 (cinquanta), della porzione di terreno sita in Comune di Settimo T.se a catasto censita:

- N.C.T. Foglio 44 n. 205 (ex N.C.T. - Foglio 44, n. 159 parte; ex N.C.E.U. F. 44 n. 204 parte) di mq. 915,00;

di cui alla deliberazione del Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso, n. 1213 del 05/09/2002;

2) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso, dovrà procedere alla predisposizione delle pratiche amministrative e di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento delle previste autorizzazioni da parte di altri Enti od Autorità competenti ed in particolare a quanto previsto dalla Legge 01/06/1939, n. 1089 e s.m.i.;

3) di dare atto che per la costituzione della concessione superficiaria dovranno essere osservati i seguenti limiti e condizioni:

- intrasferibilità a terzi del diritto di concessione del diritto di sottosuolo;

- non ipotecabilità dell’oggetto della concessione;

- limitazione dell’uso a quanto previsto dal progetto e dal relativo capitolato;

- divieto di esecuzione di lavoro o di cambio destinazione d’uso, da quanto previsto dal progetto e dal capitolato, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell’A.S.L. n. 7 di Chivasso;

- obbligo di manutenzione delle opere, per tutta la durata della concessione, a carico del concessionario;

4) di dare atto che il ricavato della concessione del diritto di sottosuolo di cui trattasi, determinato in Euro 32.851,40 (euro trentaduemilaottocentocinquantuno/40), sarà costituito dal maggior numero di garages in proprietà alla A.S.L. n. 7 da determinarsi in sede di gara, oltre che dall’esecuzione, a carico del vincitore di quest’ultima, delle opere di sistemazione del solaio di copertura delle autorimesse interrate e della costruzione del soprastante parcheggio come da progetto allegato ali atto della R.S.A. di Settimo T.se, come espressamente dichiarato nella deliberazione del Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso, n. 1213 del 05/09/2002;

5) di dare atto che la concessione del diritto di sottosuolo di cui trattasi avrà una durata complessivi di anni 50 (cinquanta), al termine dei quali le costruende opere rientreranno nel patrimonio dell’A.S.L. n. 7 di Chivasso senza alcun indennizzo per la ditta concessionaria, considerato che il valore economico della stessa e ricompreso nel corrispettivo del contratto di appalto in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di gara, fermo restando l’immediata acquisizione in proprietà, da parte dell’A.S.L., del corrispettivo per la cessione del diritto di sottosuolo, pari al maggior numero di autorimesse da determinarsi in sede di gara, in conformità a quanto dichiarato nella deliberazione del Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso, n. 1213 del 05/09/2002;

6) di prendere atto al fine del rilascio della presente autorizzazione, che la cancellazione dal patrimonio indisponibile, iscrizione in quello disponibile e successiva concessione del diritto di sottosuolo per anni 50 (cinquanta), del valore determinato in Euro 32.851,40 (euro trentaduemilioniottocenticinquantuno/40), relativo alla porzione di terreno (mq. 915,00) di cui trattasi, sita in Comune di Settimo T.se, con il relativo corrispettivo ricavato, sono conformi alla programmazione a livello aziendale e regionale, come espressamente dichiarato nella nota della Direzione Programmazione Sanitaria, in data 11/11/2002, prot. 14395/D028/28.4, pervenuta al Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario, in data 04/12/2002, prot. 18478/29.1 e come dichiarato dal Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso, nella propria deliberazione n. 1213 del 05/09/2002;

7) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso, dovrà procedere alla concessione del diritto di sottosuolo oggetto della presente determinazione nel rispetto della normativa vigente in materia;

8) di dare atto che l’immobile di cui sopra, fa parte del patrimonio indisponibile dell’A.S.L. n. 7 di Chivasso.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Giannuzzi