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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23
Codice 24
D.D. 14 marzo 2003, n. 72
Comune di Rivarolo Canavese (TO) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di quattro pozzi dellacquedotto comunale. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Le aree di salvaguardia dei quattro pozzi che alimentano lacquedotto comunale di Rivarolo Canavese, denominati P1 e P2 e ubicati nel concentrico e denominati ancora P1 e P2 ma ubicati nella frazione Praglie, sono ridefinite come risulta nei due fascicoli elaborato 2" e elaborato 3, in scala 1:1000, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
La ridefinizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, pari a 24 l/s per ciascuno dei due pozzi ubicati nel concentrico e pari a 17 l/s per ciascuno dei due pozzi ubicati nella frazione Praglie.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno delle aree di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Rivarolo Canavese dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;
- allinterno delle zone di rispetto ristretta è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario, fermi restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- allinterno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
- allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alla lettere c), n), del comma 5, dellart. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Rivarolo Canavese, il programma delle attività agrarie che intende attuare;
- qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati allart. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.
Il Comune di Rivarolo Canavese, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:
- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- procedere allinterno delle aree di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della medesima legge regionale, o allallontanamento dalle aree di salvaguardia;
- procedere alla verifica ed alla messa in sicurezza dei tratti di fognatura che ricadono nelle zone di rispetto ristretta ed allargata dei pozzi del concentrico, ed effettuare lallacciamento alla rete fognaria dei fabbricati eventualmente non ancora collegati esistenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata;
- procedere alla verifica dei centri di rischio esistenti e segnalati nello studio idrogeologico, con particolare riguardo alle attività industriali e agli allevamenti zootecnici ubicati sul fronte di alimentazione a monte della direzione di flusso dei quattro pozzi in argomento e, nel caso, realizzare i necessari interventi di messa in sicurezza;
- provvedere affinchè le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità alle disposizioni di legge ed al programma di utilizzazione agricola;
- adeguare il sistema di sollevamento e di misura dei pozzi, in modo da limitare i prelievi alle portate massime utilizzate per il dimensionamento delle aree di salvaguardia;
- nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R n. 236/88, lo stesso Comune di Rivarolo Canavese è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale di Torino per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio