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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

Codice 24
D.D. 7 febbraio 2003, n. 28

Comune di Colazza (NO) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti che alimentano gli acquedotti comunali di Colazza, Meina e Pisano e l’acquedotto consortile di Colazza-Pisano-Invorio. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia dei due pozzi e delle sorgenti ubicate nel territorio di Colazza (NO), che alimentano gli acquedotti comunali di Colazza, Meina e Pisano e l’acquedotto consortile di Colazza-Pisano-Invorio, sono ridefinite con le rispettive dimensioni come risulta sulla tavola 7, in scala 1:4000, contenente il quadro riassuntivo delle zone di rispetto di tutte le captazioni e sulle tavole 6C1/C2, 6D e 6E, in scala 1:2000, contenenti le particelle catastali interessate, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Le aree di salvaguardia, come sopra ridefinite, sono strettamente dimensionate in funzione delle portate massime emunte, pari a 4 l/s per il pozzo Masnera, 5 l/s per il pozzo ex SNAM, 2,3 l/s per il pozzo Terzago, 3 l/s per il pozzo-sorgente di Colazza, 3,5 l/s per le sorgenti del Consorzio Colazza-Pisano-Invorio, e 2,5 l/s per le sorgenti di Pisano.

Le zone di tutela assoluta, a norma dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

Nelle aree di salvaguardia sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno delle aree di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti i Comuni di Colazza e Pisano, dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica d’attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica d’attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e d’adeguamento igenico-sanitario, fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle aree di salvaguardia le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica il Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e ai Comuni di Colazza e di Pisano, il programma delle attività agrarie che intende attuare;

- qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati dall’art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

I Comuni di Colazza, Pisano e Meina e l’acquedotto consortile di Colazza-Pisano-Invorio, di intesa con il Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovranno:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- procedere, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, alla verifica e alla messa in sicurezza dei tratti di fognatura e degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale, ovvero procedere al loro allontanamento dell’area di salvaguardia;

- procedere, all’interno delle aree di salvaguardia alla messa in sicurezza dei condotti fognari esistenti;

- verificare che le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo alle captazioni, tenuto conto della presenza dei centri di rischio esistenti sul fronte d’alimentazione e delle interazioni con le acque superficiali scorrenti nei Torrenti Tiaschella e Terzago;

- in relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

I Comuni di Colazza e di Pisano, in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dei rispettivi urbanistici, dovrà emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle aree di salvaguardia.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio