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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

Codice 24
D.D. 9 gennaio 2003, n. 1

Comune di San Paolo Solbrito (AT). Definizione delle aree di salvaguardia del nuovo pozzo P4 e ridefinizione delle aree di salvaguardia dei pozzi P1, P2, P3, che alimentano l’Acquedotto Consorziale della Piana. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia del nuovo pozzo identificato con la sigla P4 e le aree di salvaguardia dei pozzi identificati con le sigle P1, P2, P3 che alimentano l’acquedotto pubblico, gestito dell’Acquedotto Consorzio della Piana, sono definite come risulta sulla planimetria “Proposta di definizione delle aree di salvaguardia” in scala 1:2.000, agli atti con la documentazione trasmessa, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La definizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone e cioè di 30 l/s per il pozzo P1, di 30 l/s per il pozzo P3, di 30 l/s per il pozzo P3 e di 42 l/s per il pozzo P4.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno delle aree di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di San Paolo Solbrito dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica d’attuazione che disciplini gli interventi edilizi al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica d’attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e d’adeguamento igenico-sanitario, fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica il Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di San Paolo Solbrito, il programma delle attività agrarie che intende attuare;

- qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati dall’art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

Il Comune di San Paolo Solbrito e l’Acquedotto Consorziale della Piana, d’intesa con il Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovranno:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- le condotte fognarie esistenti, od in progetto, che attraversano (anche se marginalmente) le fasce di rispetto dei pozzi devono essere costruite o ricondizionate (nei tratti interessati) con doppia intercapedine per cautelare la risorsa da eventi accidentali per rotture o malfunzionamenti;

- procedere alla verifica e messa in sicurezza di eventuali reflui o scarichi prodotti dalle attività esistenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata;

- verificare che le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;

- procedere, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, alla verifica e alla messa in sicurezza dei tratti di fognatura e degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale, ovvero procedere al loro allontanamento dell’area di salvaguardia;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi, anche in relazione alla presenza dei centri di rischio esistenti sul fronte d’alimentazione;

- in relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Il Comune di San Paolo Solbrito, in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica d’attuazione dello strumento urbanistico, dovrà emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Asti per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio