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Bollettino Ufficiale n. 23 del 5 / 06 / 2003

Codice 10.7
D.D. 25 febbraio 2003, n. 194

Comune di Grignasco (NO). Conciliazione con privati inerente precedente alienazione, senza autorizzazione, di terreni comunali gravati da uso civico ora distinti al NCT Fg. 10 mapp. 276, parte di mq. 2.830 (ex mapp. 413, 431 e 276 parte). Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Grignasco (NO) a:

- sdemanializzare i terreni comunali gravati da uso civico ora distinti al NCT Fg. 10 mapp. 276 (parte di mq. 2.830) già mapp. 413, 431 e 276 parte, provenienti da precedente alienazione non autorizzata di maggior consistenza, pervenuti in origine, con l’atto citato in premessa, ad altri privati e attualmente nel possesso esclusivo di fatto, in conseguenza di ulteriori atti di compravendita nulli, della Società “Est Sesia di Marinoni Vigilio e Togna Enos e C. S.a.s.”;

- effettuare la conciliazione con la sunnominata Ditta per regolarizzare il possesso illegittimo dell’area di mq 2.830 in argomento, derivante da precedenti atti inficiati da nullità assolta, per mancanza di autorizzazione da parte dell’Ente competente, dietro versamento da parte di quest’ultima al Comune, in via transattiva, della somma di Euro 12.114,54 (già L. 23.457.019) così come disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici e accettato dalle parti (Comuni - privati) con il verbale di conciliazione del 19.11.2002 e la D.C.C. n. 27 del 26.11.2002 di cui alla premessa;

- stipulare atto di vendita a favore della medesima Ditta, al fine di trasferirgli la piena proprietà, libera dal vincolo di uso civico, dell’area di mq. 2.830 oggetto della presente conciliazione;

che il summenzionato importo dovrà essere versato al Comune entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte del presente atto e che, in difetto, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonchè dell’interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla precitata data di pubblicazione;

di dare atto che:

- la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l’eventuale ricorso all’autorità competente, fà venir meno i benefici previsti dalla D.G.R. n. 25 - 1910 del 07.01.2001, proroga con la D.G.R. n. 14-8176 del 07.01.2003 e, nel caso di eventuale fallimento dell’esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dell’area gravata da uso civico con quanto eventualmente ivi costruito, fatti salvi i dovuti conguagli, per la parte economica, secondo legge;

- il Comune di Grignasco (NO) dovrà utilizzare la somma complessiva di Euro 12.114,54 nonchè le eventuali maggiorazioni, in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione ai sensi dell’art. 24 della L. 1766/27 e, nell’eventuale attesa, investirla in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarla al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- il Comune di Grignasco (NO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di vendita che verrà stipulato con la Ditta sopracitata relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- tutte le eventuali spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della parte privata acquirente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri