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Bollettino Ufficiale n. 23 del 5 / 06 / 2003

Codice 10.7
D.D. 30 gennaio 2003, n. 44

Comune di Roccaforte Mondovì (CN). Mut. temporaneo di dest. d’uso, con conc.ne amm.va decennale a terzi, previa conciliazione per l’occupazione pregressa, senza valida aut.ne, dei t.ni com.li gravati da U.C. distinti al NCT Fg. 22 mapp. 18 (mq. 17.230 - loc. S. Lucia) e mapp. 23 (parte di mq. 1.000 - loc. Garello), per mantenimento attività di cava in zona. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) a mutare la destinazione d’uso di aree di complessivi mq. 18.230 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 22 mapp. 18 (mq. 17.230 - loc. S. Lucia) e mapp. 23 (parte di mq. 1.000 - loc. Garello), per darle in concessione amministrativa, previa conciliazione per il pregresso con la Soc. “Interstrade S.p.A.”, alla stessa società o ad altra, per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire il mantenimento di attività di cava in zona specificando che sulle predette aree non verrà esercitata attività estrattiva, essendo destinate rispettivamente a piazzale accessorio e strada di accesso;

che il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione con conciliazione che verranno stipulati con la Società “Interstrade S.p.A.” ed eventuale altra ditta, relativamente all’istanza in argomento nonchè dichiarazione specificante la quota di canoni pregressi, inerenti il periodo oggetto di regolarizzazione, per occupazione ed escavazione non debitamente autorizzata, eventualmente non ancora investita secondo legge (art. 24 L. 1766/27), dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto nonchè prima di aver, nel caso la concessione venga rilasciata alla Soc. “Interstrade S.p.A.”, saldato la quota dovuta per la conciliazione, e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

i terreni in toto o in parte oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso civico, pertanto sono disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituiti al comune ripristinati, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;

la conciliazione e la concessione non potranno essere effettuate a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa (Euro 12.017,19 per la conciliazione ed Euro 2.950,53/anno più necessari adeguamenti, per la concessione decennale);

- il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione, compresi i canoni pregressi, già percepiti nel periodo oggetto di regolarizzazione, limitatamente alle quote eventualmente non ancora utilizzate secondo legge, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento sono, nel caso di concessioni, a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri