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Bollettino Ufficiale n. 23 del 5 / 06 / 2003

Codice 10.7
D.D. 9 gennaio 2003, n. 3

Comune di Roccaforte Mondovì (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù nonchè di diritto di superficie per anni 40 a favore a terzi, di porzioni di complessivi mq. 34.800 circa del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 10 mapp. 5, per realizzazione tratti di due seggiovie con relative piste di discesa. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 34.800 circa, del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 10 mapp. 5, per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù nonchè di diritto di superficie, a terzi, per un periodo di anni 40 (quaranta), eventualmente rinnovabile, per consentire la realizzazione di tratti di due seggiovie, per il collegamento della Valle Ellero con il bacino sciistico denominato “Due Frabose”, con relative piste di accesso;

- che il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di servitù con diritto di superficie che verranno stipulati con la Società Concessionaria, relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- le porzioni di terreno oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE-P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, con rimozione delle opere, se richiesto, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare, per quanto necessario, un primo intervento di recupero dell’area, al termine delle operazioni di realizzazione degli impianti con relative strutture;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;

- il diritto di superficie inerisce alla superficie complessivi mq. 510 necessaria per la realizzazione delle stazioni di partenza e arrivo degli impianti (occupazione edificatoria di mq. 400) più 11 plinti con occupazione media cadauno di mq. 10 (complessivi mq. 110) e che nessuna altra opera edificatoria è consentita sulla rimanente area oggetto del presente atto, salvo nuova specifica autorizzazione, con concessione e relativo diritto di superficie a titolo oneroso;

- il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse regionale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri