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Bollettino Ufficiale n. 23 del 5 / 06 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 5538 in data 19 dicembre 2002

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 22 agosto 2002 dal Sig. Antonio Antonietti, in qualità di delegato alla firma dal Sig. Mario Frau, quale Procuratore della ditta “Novacoop Soc. Coop a.r.l.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera C) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Novacoop Soc. Coop a.r.l.” (omissis), la concessione parzialmente in sanatoria ed in deroga, ai sensi dell’art. 4 - comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, di derivare moduli continui 0,018 d’acqua da falde sotterranee sia freatica che in pressione per mezzo di 2 pozzi ubicati in Comune di Ponderano (foglio n. 6 mappale n. 34), da utilizzarsi per scopi igienico-civili promiscui (alimentazione impianto antincendio ed irrigazione aree verdi).

Di accordare ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 la concessione di che trattasi per anni dieci, successivi e continui, decorrenti dal 22 novembre 1993, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 22 novembre 1993 dell’annuo canone di Euro 92,96, pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1° gennaio 1994 del canone annuo di Euro 92,96, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36; dal 1° gennaio 1997 del canone annuo di Euro 92,96, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1998 del canone annuo di Euro 92,96, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1999 del canone annuo di Euro 92,96, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 del canone annuo di Euro 99,64, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, dal 1° gennaio 2001, ai sensi della L.R. 26 aprile 2000 n. 44, il pagamento del canone annuo di Euro 101,33, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1° gennaio 2002 del canone annuo di Euro 102,55, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1112 di Rep. in data 22 agosto 2002

Art. 8 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco