Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 23 del 5 / 06 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Mongrando (Biella)

Bando di concorso generale n. 2 per l’assegnazione in locazione di alloggi E.R.P.S. ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o diponibili per risulta nel comune di: Mongrando

Emesso ai sensi della L.R. 28 Marzo 1995, n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel comune di Mongrando.

Possono partecipare al presente bando coloro che hanno la residenza o prestano attività lavorativa nei Comuni compresi nell’ambito territoriale del bando e precisamente: Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Sordevolo, Taviglliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia. Concorrono all’assegnazione di almeno il 50 (cinquanta) per cento della quota degli alloggi disponibili i cittadini residenti, o che prestano la propria attività lavorativa, in uno dei Comuni compresi nel suddetto ambito territoriale. La quota restante di alloggi è riservata ai residenti del Comune di Mongrando.

Requisiti per l’ammissione al concorso

Ai sensi dell’art. 2 della L.R. 28 marzo 1995 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, possono partecipare al presente bando di concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;

b. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni sopra indicati salvo che si tratti di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;

d. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e. reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi, ai sensi dell’art. 21 della legge 5/8/1978 n. 457, non superiore al limite di Euro 10.066,78 (Lire 19.492.000). Tale reddito è riferito alla famiglia-tipo di due componenti. Per nuclei con più componenti, il limite di reddito verrà aumentato in base ai coefficienti di cui alla seguente tabella, tenuto conto che i figli a carico, per i quali è operata la deduzione del reddito di Euro 516,46 (L. 1.000.000) ai sensi dell’art. 21 L. 457/78, vengono considerati come 0,5 unità:



Tabella “A” (allegata alla L.R. 28/3/95 n. 46)

Componenti convenz. fino a:    2    2,5    3    3,5    4    4,5    oltre 4,5
Coefficienti    1    1,11    1,22    1,32    1,42    1,51    1,6



f. non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g. non titolarità, da parte di alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all’alloggio di nuova assegnazione;

h. non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

i. non essere stato dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

I requisiti suddetti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. Devono permanere al momento dell’assegnazione e durante il rapporto di locazione, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e) per il quale il limite di reddito è moltiplicato per due. Gli Organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni possono far espletare in qualsiasi momento, da Organismi ed Enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l’esistenza dei requisiti suddetti. Ai fini del requisito di cui alla precedente lettera e), il reddito annuo complessivo delle famiglie di nuova formazione (che abbiano cioè contratto matrimonio non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando o contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando) è costituito esclusivamente dalla somma dei redditi percepiti rispettivamente da ciascuno dei coniugi o dei nubendi. Qualora prima della stipulazione della convenzione o prima della consegna dell’alloggio venga accertata la non permanenza dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso (fatta eccezione, come detto, per il requisito di cui alla lettera e), verrà disposto l’annullamento dell’assegnazione ai sensi dell’art. 28, comma 1, L.R. 46/95. Analogamente verrà disposto l’annullamento dell’assegnazione qualora questa sia avvenuta sulla base di dichiarazioni o documentazioni risultate false o sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima.

Definizioni

Ai fini della partecipazione al seguente bando di concorso valgono le seguenti definizioni:

a. il reddito annuo complessivo è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare, handicappati o disabili. Per la definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia;

b. per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni, abbia quale fine l’assistenza a persone anziane o non autosufficienti, e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi. La stabilità della convivenza non viene meno quando l’interruzione della stessa sia dovuta a comprovati motivi di salute, di lavoro, di studio;

c. per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria finalità non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l’ultimo piano e il tetto senza plafonature;

d. per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall’articolo 3, quarto comma, del decreto legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque non inferiore a otto metri quadrati;

e. per occupante senza titolo si intende chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti.

f. per profugo si intende il cittadino italiano e i suoi familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartenga alle categorie individuate dalla vigente normativa statale in materia;

g. per alloggio scadente si intende l’unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero che nono dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l’immobile in cui risultino in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell’unità immobiliare:

1. elementi propri dell’unità immobiliare:

1.1) pavimenti;

1.2) pareti e soffitti;

1.3) infissi;

1.4) impianto elettrico;

1.5) impianto idrico e sevizi igienico - sanitari;

1.6) impianto di riscaldamento;

2. elementi comuni

2.1) accessi, scale e ascensore;

2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere.

Documentazione per la partecipazione al bando

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente sui moduli appositamente predisposti e in distribuzione gratuita presso gli Uffici dei comuni sopra indicati e corredata dalle dichiarazioni sottoindicate, redatte nel rispetto dei principi di semplificazione delle certificazioni amministrative (D.P.R. 445 del 28/12/2000).

A) Condizioni obbligatorie per tutti i richiedenti, relative ai requisiti per l’ammissione al concorso:

Cittadinanza italiana riferita al richiedente;

- per il cittadino straniero appartenente agli Stati membri dell’Unione Europea: dichiarazione attestante la cittadinanza o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativamente a tutto quanto previsto ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h) ed i);

- per gli altri cittadini stranieri: dichiarazione attestante il legale soggiorno in Italia e lo svolgimento di una regolare attività di lavoro da almeno tre anni o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativamente a tutto quanto previsto ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) nei limiti di quanto previsto dalla Legge, che sinteticamente si riportano:

- cittadini di stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia (con regolare permesso di soggiorno, anche se non hanno residenza in Italia) possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di autocertificazioni di notorietà agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;

- al di fuori dei casi sopra previsti, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello stato estero, corredati da traduzione in lingua italiana che ne attesta la conformità all’originale.

- se il richiedente non risiede in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale sopraindicato, ma vi lavora: dichiarazione indicante la sede di lavoro (Comune ed indirizzo preciso) e la data di inizio del relativo rapporto.

- nel caso in cui il richiedente sia emigrato all’estero: dichiarazione attestante la condizione di emigrato e la scelta dell’ambito territoriale da parte dell’interessato.

Stato di famiglia. Nel caso in cui il richiedente debba contrarre matrimonio entro la data di scadenza del bando, dovrà essere indicato anche lo stato di famiglia del futuro coniuge.

Attestazione relativa al reddito familiare perceputo nel 2001:

- reddito annuo imponibile, come su definito;

- per ogni disoccupato o in cerca di prima occupazione: periodo di disoccupazione nell’anno 2001;

- per ogni studente: iscrizione a corsi di studio e la loro frequenza, con precisazione se trattasi di corsi diurni o serali;

- per ogni militare in servizio di leva: data di inizio ed eventuale conclusione del servizio militare;

- per ogni invalido: inabilità lavorativa del componente la famiglia con precisazione della condizione di invalidità e della percentuale riconosciuta dalla Commissione preposta;

- per ogni detenuto: attestazione di detenzione.

B) Condizioni in ordine a situazione di disagio che danno diritto a punteggio preferenziale:

1. Alloggio improprio: occupazione da almeno due anni dalla data del bando, da parte del richiedente e della propria famiglia, di: baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici, o comunque di ogni altro locale procurato a titolo precario dagli Organi preposti all’assistenza pubblica, o altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili:

1.1. attestato dell’Ufficio tecnico comunale indicante la classificazione e destinazione dell’immobile occupato dal nucleo familiare del richiedente o autocertificazione/atto notorio o certificato storico anagrafico indicante le variazioni domiciliari del richiedente negli ultimi due anni, ed eventualmente dichiarazione dell’autorità competente qualora si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica;

1.2. La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli Organi preposti all’assistenza pubblica.

2. Richiedenti che debbano lasciare strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti d’età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo:

2.1. autocertificazione da cui risulti il motivo e la data di cessazione dell’ospitalità, della comunità o dei locali occupati e/o dichiarazione del competente ente che ha concesso in uso l’alloggio, o della comunità ospitante, o della convenzione dei locali concessi ed ogni altra idonea documentazione;

3. Richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più lavoratori dipendenti con anzianità di contribuzione GESCAL versata dal datore di lavoro, nel settore pubblico fino al mese di gennaio 98 e nel settore privato fino al mese di ottobre del 95:

3.1. autocertificazione da cui risulti il datore di lavoro, gli anni, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro, per i periodi di attività lavorativa come lavoratore dipendente dal 1963 al 1998 o, se in possesso, dichiarazione del datore di lavoro da cui risultino tali dati, per ogni componente il nucleo familiare;

4. Richiedenti che abitino con il nucleo familiare:

4.1. in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia considerato scadente ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera g) della legge 46/95 e s.m.i.;

4.2. in alloggio privo di servizio igienico completo composto da: WC, lavabo, doccia o vasca;

4.3. in alloggio provvisto di servizio igienico completo esterno non in comune con altre famiglie;

4.4. in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie;

4.4.1. attestato del comune indicante lo stato di conservazione dell’immobile, il numero e tipo di apparecchi installati e l’eventuale uso in comune con altre famiglie;

5. Richiedenti che abitino con il nucleo familiare in alloggio in cui il rapporto tra il totale delle persone residenti nell’alloggio ed il totale dei vani abitabili, come definiti all’art. 3, comma 1, lettera d) della legge regionale 46/95 e s.m.i., risulti essere uguale o superiore a due:

5.1. attestato del comune indicante l’esatta composizione dell’alloggio e la superficie dei singoli vani;

6. Richiedenti che abitino da almeno due anni con il proprio nucleo familiare, composte da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anch’essi composti da almeno due unità:

6.1. attestato del comune indicante l’esatta composizione dell’alloggio e la superficie dei singoli vani e autocertificazione/atto notorio o certificato storico anagrafico indicante le variazioni domiciliari di ciascuno dei nuclei familiari coabitanti negli ultimi due anni;

6.2. eventuale dichiarazione dell’autorità competente qualora si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità naturale, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica;

6.3. La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli Organi preposti all’assistenza pubblica.

7. richiedenti il cui reddito, come definito all’art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 46/95 e s.m.i., risulti non superiore al: 70% per cento del limite di assegnazione, oppure al 50% per cento del limite di assegnazione; oppure al 30% del limite di assegnazione;

7.1. vedasi documenti richiesti per l’ammissione al bando;

8. richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio:

8.1. in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro:

8.1.1. copia del provvedimento di rilascio intimato dall’ente o dal datore di lavoro;

8.2. a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall’autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando:

8.2.1. copia dell’ordinanza di sgombero emessa dall’autorità competente con l’indicazione della motivazione;

8.3. a seguito di sentenza esecutiva di sfratto;

8.4. a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto:

8.4.1. per i punti 8.3 e 8.4: copia ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto con eventuale monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto; o eventuale attestazione del comune di residenza che si tratti di morosità incolpevole;

8.4.2. i punteggi connessi allo sfratto per morosità di cui ai punti 8.3 e 8.4 sono riconoscibili soltanto se alla documentazione è allegata l’attestazione del comune di residenza che si tratta di morosità incolpevole;

9. richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:

9.1. abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano da soli o in copia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambe non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico:

9.1.1. autocertificazione/atto notorio in cui dichiarino di non svolgere alcuna attività lavorativa e/o di essere pensionati;

9.2. richiedenti che contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando oppure abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando:

9.2.1. autocertificazione e/o atto notorio indicante la data di matrimonio e/o certificato di matrimonio;

9.3. richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti:

9.3.1. disabili;

9.3.2. invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

9.3.3. malati di Aids conclamato, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità, minori, anziani o disabili con certificazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative;

9.3.4. invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III, IV, e V categoria di cui al D.P.R. 834/81;

9.3.5. per tutte le casistiche previste al punto 9.3: certificazioni attestanti l e condizioni e contenenti le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità (eccetto i casi esclusi), per ogni componente il nucleo familiare invalido, rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

9.3.5.1. per gli invalidi civili: dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL);

9.3.5.2. per gli invalidi del lavoro: dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);

9.3.5.3. per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio: dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere;

9.3.6. in presenza di barriere architettoniche:

9.3.6.1. certificato del comune che specifichi che tali barriere comportano un concreto impedimento al disabile nell’accessibilità all’alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta;

9.3.7. cittadini italiani emigrati all’estero, che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza:

9.3.7.1. dichiarazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare all’estero attestante la condizione di emigrato, integrata dalla scelta dell’ambito territoriale;

9.3.8. profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano attività lavorativa e stranieri che abbiano ottenuto lo status di rifugiato:

9.3.8.1. autocertificazione/atto notorio indicanti la data di rimpatrio e di non svolgere attività lavorativa (con le limitazioni per i cittadini extracomunitari precedentemente citate);

9.3.8.2. copia decreto/certificato od ogni idonea documentazione da cui risulta la condizione di status di rifugiato;

10. nuclei familiari composti da cinque o più persone:

10.1. autocertificazione/atto o certificato di stato di famiglia (vedi documenti obbligatori);

11. richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: punti uno per ogni graduatoria in cui sono già inseriti;

11.1. autocertificazione indicante la graduatoria definitiva (o le graduatorie) nel quale il concorrente è stato ammesso a seguito della presentazione di domanda di assegnazione alloggi ERP a precedenti bandi;

12. richiedenti titolari di pensione o assegno sociale:

12.1. autocertificazione o copia certificato/libretto di pensione;

13. coniuge superstite o figlio appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio nonché figlio di caduti sul lavoro;

13.1. autocertificazione e/o ogni altra idonea documentazione;

Gli appartenenti alle categorie di cui al punto 9) oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d’ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento. Tali assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui all’art. 13 della legge regionale 46/95 e s.m.i., ad eccezione di quelle di cui al punto 9.3.8.

Gli appartenenti alle forze dell’ordine ed ai vigili del fuoco vengono posti in un’apposita graduatoria, dalla quale i Comuni attingono per l’assegnazione degli alloggi che si rendano disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia residenziale pubblica costituito da almeno dieci alloggi.

Modalità per la presentazione delle domande

Gli aspiranti dovranno presentare la domanda al comune di residenza se compreso nei comuni sopra indicati. Coloro che prestano la propria attività lavorativa in uno dei comuni dell’ambito territoriale 25, ma che abbiano la residenza in un comune esterno, possono presentare la domanda di partecipazione al relativo bando al comune sede di lavoro, dandone notizia a quello di residenza.

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

All’istruttoria delle domande presentate a ciascun comune provvedono gli Uffici del comune stesso che, nel caso di documentazione incompleta, richiederanno le integrazioni della documentazione ai concorrenti interessati, fissando loro un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta. Per i lavoratori emigrati all’estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni. Le domande, una volta istruite dal Comune, saranno inoltrate alla Commissione Assegnazione Alloggi costituita ai sensi dell’art. 9 L.R. 46/95, presso l’A.T.C. di Biella.

La predetta Commissione, istituita presso l’A.T.C. competente per territorio, procederà:

1. alla formazione della graduatoria provvisoria;

2. all’esame di eventuali ricorsi che gli interessati dovranno presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell’Albo Pretorio dei comuni dove sono state presentate le domande;

3. alla formulazione della graduatoria definitiva secondo le modalità previste dall’art. 11 della citata legge 46/95 e s.m.i.;

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell’Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all’estero, dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, gli interessati possono presentare ricorso in bollo alla Commissione. Non è valutabile, ai fini della determinazione del punteggio dell’opponente, la documentazione che egli avrebbe potuto presentare nel termine all’uopo fissato. Non sono valutabili, altresì, eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di fratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l’opposizione alla graduatoria provvisoria.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da nuova graduatoria. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell’Albo Pretorio dei Comuni parte dell’ambito territoriale n. 25 e nella sede dell’A.T.C., in un luogo aperto al pubblico. Ai lavorati emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Assegnazione degli alloggi

Il Comune di Mongrando effettuerà l’assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria definitiva formulata dalla Commissione di cui sopra.

La scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari, o da persone da essi delegate, secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

In caso di mancata presentazione o scelta dell’alloggio entro i termini stabiliti dal Comune, pronuncia la decadenza dall’assegnazione, ai sensi dell’art. 29 L.R. 46/95.

La rinuncia ad un alloggio adeguato alla composizione del loro nucleo familiare comporta l’automatica esclusione dalla graduatoria e la perdita di ogni conseguente diritto.

Ulteriori precisazioni sono contenute nell’art. 14, della L.R. 46/95.

Riserve

Il comune di Mongrando è autorizzato ad assegnare, dandone comunicazione alla Regione, un’aliquota non eccedente il 50% degli alloggi da assegnare, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 46/95 e s.m.i., con le limitazioni previste dall’art. 4.

Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è stabilito nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 46/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non citato nel presente bando vale quanto stabilito dalla stessa legge regionale e da altre leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

Le dichiarazioni non veritiere verranno punite ai sensi della legge penale.

Mongrando, 5 giugno 2003

Il Responsabile del Servizio
Piergiorgio Pozzato