Bollettino Ufficiale n. 23 del 5 / 06 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella
Statuto (Dopo le forme più ampie di autonomia della Provincia riconosciute dalle modifiche del Titolo V, parte II, della Costituzione legge cost. n. 3 del 2001)
CAPO I
PRINCIPI FONDANTI LAUTONOMIA DELLA PROVINCIA DI BIELLA
Articolo 1
(Autonomia della Comunità provinciale)
1. La Comunità della Provincia di Biella, esercita la sua autonomia nella identità storica e civile del proprio territorio e nella vocazione allo sviluppo, valorizza forme di cittadinanza attiva, esercita responsabilità di rappresentanza, di indirizzo e di governo e partecipa alla realizzazione dei principi di cui allart. 5 della Costituzione.
2. La Provincia di Biella, garante del pluralismo politico e sociale della Comunità, ne cura gli interessi generali e ne garantisce lautonomia attraverso il presente statuto e lo svolgimento di poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione
3. La Provincia di Biella osserva doveri di solidarietà e rispetto dei diritti costituzionali e universalisti, attuando principi di sussidiarietà istituzionale e sociale e di cooperazione.
4. Nel rapporto di leale collaborazione con i Comuni del territorio, con le altre Province piemontesi, con la Regione e con lo Stato, la Provincia di Biella si ispira al principio di pariordinazione istituzionale garantito dallart. 114 Cost., e partecipa allunità e indivisibilità della Repubblica, nonché al rafforzamento del processo di costruzione di una Europa comunitaria. Realizza intese cooperative, di partenariato e gemellaggi con le Comunità locali di altre Regioni e Stati. Attua la Carta europea delle Autonomie locali.
5. La Provincia di Biella, con il concorso dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e delle Comunità di base, rappresentate dai Comuni e dalle loro forme associative, dalle Comunità montane e dalle Unioni di Comuni, promuove lo sviluppo economico e sociale del territorio, conferendo priorità alla qualità della vita, dei servizi e delleconomia, tutelando e valorizzando lambiente, il patrimonio storico e culturale, garantendo standard minimi di prestazioni sociali.
6. La Provincia di Biella favorisce lautonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà sociale.
7. La Provincia di Biella presenta proposte di provvedimenti e di referendum abrogativi e consultivi regionali in ordine a misure programmatorie, amministrative e a norme statutarie, legislative e regolamentari regionali.
8. Partecipa, altresì, in via diretta o mediante organismi di presenza e rappresentanza delle Autonomie locali alla concertazione e alla consultazione regionale.
9. La Provincia partecipa ad iniziative e scelte del sistema regionale delle autonomie locali nellambito della programmazione di area vasta; persegue a tal fine anche intese con altre province, regioni o amministrazioni locali europee, valorizzando, in particolare, il ruolo e le iniziative del distretto industriale tessile biellese.
Articolo 2
(Statuto provinciale)
1. Il presente statuto disciplina i rapporti con la Comunità provinciale e con i Comuni della Provincia di Biella e disciplina le regole fondanti della democrazia comunitaria, dello sviluppo economico e sociale, della convivenza civile, della partecipazione popolare, nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dalla Costituzione.
2. Le scelte di contenuto e di metodo, le finalità, lambito di regolazione e i criteri della interpretazione e applicazione dello statuto e delle altre fonti normative si ispirano ai principi del primato del cittadino e della legalità costituzionale, di autonomia comunitaria, di sussidiarietà sociale e istituzionale.
3. Lo statuto provinciale disciplina il funzionamento della Provincia, la organizzazione e lo svolgimento delle funzioni con metodo democratico, garantendo il rispetto della volontà degli elettori, sia nellattuazione del programma di governo che nellesercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo dei consiglieri, la partecipazione delle minoranze e le garanzie per lesercizio dei loro diritti, limparzialità delle funzioni istituzionali, finalizzando la relativa disciplina regolamentare ai risultati di massima e progressiva semplificazione, comunicazione, trasparenza, efficacia, buon funzionamento dellamministrazione pubblica locale.
4. Lo statuto si adegua allevoluzione e allinnovazione civile, sociale, produttiva e tecnologica, nella salvaguardia e promozione dei caratteri originari e dei valori viventi della Comunità provinciale.
Articolo 3
(Rappresentanza territoriale della Provincia. Sede, stemma, gonfalone)
1. La Provincia di Biella, in quanto ente locale territoriale intermedio tra i Comuni e la Regione Piemonte, assicura la rappresentanza unitaria della Comunità e del territorio provinciale. Di questi cura gli interessi, promuove e coordina gli strumenti per lo sviluppo perseguendo le finalità di cui al successivo articolo 4. In particolare, favorisce e promuove il coordinamento delle attività con i Comuni e le Comunità Montane del territorio provinciale, agevolando forme associate di gestione dei servizi e promuovendo forme di partecipazione alla programmazione.
2. La Provincia ha sede a Biella, dove si riuniscono, di norma, il Consiglio e la Giunta provinciali.
3. La Provincia ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, le cui caratteristiche sono deliberate dal Consiglio Provinciale. La Provincia garantisce altresì la riscoperta e la diffusione dei valori della Comunità provinciale ed il rispetto e la salvaguardia del proprio patrimonio culturale, in particolare di quello di matrice cristiana, valorizza e promuove il dialogo ed il confronto con altre culture presenti nel territorio.
4. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia da portare a tracolla.
Articolo 4
(Identità. Finalità etico-sociali e produttive)
1. La Provincia persegue la coesione sociale ed economica in una visione e progettazione strategica, coerente e partecipata dello sviluppo della Comunità.
2. La Provincia si propone segnatamente le seguenti finalità sociali ed economiche:
a) sostenere le politiche attive per il lavoro, la diffusione della cultura imprenditoriale, con particolare riferimento alla piccola e media impresa ed allartigianato di qualità, alla promozione delle attività produttive e dei prodotti locali a livello nazionale ed internazionale, e della formazione professionale dei lavoratori, nonché dello sviluppo di metodi e tecnologie connesse alla informatizzazione e alla conoscenza delle lingue straniere;
b) tutelare il valore sociale della Comunità, nelle molteplici forme con le quali essa si esprime senza alcuna discriminazione, con particolare riguardo ai valori della famiglia, dellassociazionismo, del volontariato, per una compiuta formazione e crescita culturale dei cittadini, garantendo la partecipazione degli stessi alla vita della Comunità e dellamministrazione provinciale;
c) concorrere alla rimozione degli ostacoli che limitano anche di fatto il pieno sviluppo della persona e delle formazioni sociali e tendere a rendere effettiva la partecipazione della Comunità provinciale alla organizzazione politica, economica e sociale delle Comunità regionale, nazionale ed europea;
d) incentivare la cittadinanza attiva e le pari opportunità nelle istituzioni provinciali;
e) promuovere la sussidiarietà istituzionale e sociale, come principio di crescita civile, economica e culturale, integrando la propria attività con quella delle altre istituzioni pubbliche locali e regionali, nazionali e comunitaria, con i partiti politici, con le imprese private e le organizzazioni sindacali, del no profit e del volontariato;
f) tutelare la salute dei cittadini, promuovendo una sana alimentazione e lutilizzo di energie alternative, attivando conseguenti iniziative di informazione ed educative;
g) proteggere e tutelare il territorio provinciale, quale bene della Comunità provinciale, regionale e nazionale, anche attraverso la salvaguardia ambientale e la protezione civile;
h) promuovere iniziative per la protezione della natura e per la prevenzione dallinquinamento dellecosistema;
i) armonizzare attraverso la pianificazione di area vasta, nel confronto paritario e pattizio con le Comunità e le Amministrazioni locali, la pianificazione territoriale dei comuni e delle Comunità montane, sostenendo azioni e interventi volti a tutelare lintegrità e la corretta utilizzazione e valorizzazione del territorio dei comuni;
j) valorizzare le risorse della Comunità provinciale, perseguendo lo sviluppo economico sociale e attivando, nellambito delle proprie funzioni amministrativi e dei compiti di gestione dei servizi in materia di lavoro, programmi e iniziative indirizzate a costruire per i giovani idonee opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative e di realizzazione umana;
k) assumere concrete forme di solidarietà e riconoscimento dei diritti sociali, in particolare sostenendo, in collaborazione con i Comuni, interventi di recupero del disagio giovanile e lintegrazione sociale delle persone disabili, avendo principalmente, come centro di riferimento delle proprie politiche attive, il nucleo familiare;
l) incentivare, in collaborazione con i Comuni e con le Comunità montane, la cultura, le tradizioni e la storia comunitaria provinciale, lo sport, lassociazionismo e la cooperazione, favorendo, la partecipazione popolare nei servizi sociali e nella tutela dellambiente;
m) cooperare con i Comuni e con le istituzioni della scuola per sostenere i processi formativi dei docenti e per favorire, nel rispetto della reciproca autonomia, lintegrazione didattica degli alunni, nelle scuole di ogni ordine e grado,;
n) favorire la ricerca, la riscoperta dei valori e delle tradizioni biellesi e linsegnamento della storia e della geografia locale, nonché la valorizzazione della lingua piemontese.
Articolo 5
(Autonomia statutaria e normativa)
1. Lautonomia normativa della Provincia di Biella si esprime primariamente nella potestà statutaria, riconosciuta e garantita dallarticolo 114, comma 2, della Costituzione. Essa delinea anche lambito delle funzioni proprie, delle potestà regolamentari provinciali, riconosciute e garantite dellarticolo 117, comma 6, della Costituzione, nonché della individuazione delle forme e delle modalità di intervento, secondo i principi di imparzialità, e di legalità, in materia di controlli e di potere sostitutivo, nel rispetto di quanto previsto dallart. 120, secondo comma Cost..
2. La potestà statutaria, stabilendo, ai sensi del precedente articolo 2, le norme fondamentali di rappresentanza della Comunità provinciale e di organizzazione e funzionamento democratico e partecipativo della Provincia e dei suoi organi, secondo i principi fissati dalla Costituzione, ne disciplina il sistema elettorale e gli organi di governo delle Province e ne determina le funzioni fondamentali, in armonia con i principi generali della legge statale, ai sensi dellarticolo 117, comma 2, lettera p).
3. La potestà regolamentare, attuando e specificando i principi statutari dellordinamento provinciale, secondo il principio della sussidiarietà normativa di cui allart. 117 Cost. sesto comma, disciplina nelle materie di competenza della Provincia lorganizzazione e lo svolgimento delle funzioni, siano esse proprie, attribuite, conferite o libere, stabilendo, in particolare, norme di funzionamento degli istituti di partecipazione popolare, degli organi, degli uffici, dei servizi pubblici e sociali, nel rispetto e per il miglioramento degli standard di qualità delle prestazioni, a tutela e garanzia dei diritti civili e sociali, disciplinati dalla legislazione statale, di cui allarticolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, su tutto il territorio nazionale.
4. I regolamenti della Provincia di Biella sono adottati dal Consiglio provinciale, salvo il regolamento per lordinamento degli uffici e dei servizi che viene adottato dalla Giunta provinciale nellambito dei criteri generali disciplinati dal Consiglio e nel rispetto dei principi dello statuto.
5. Le norme regolamentari relative ai servizi ed alle prestazioni di spettanza della Provincia di Biella, nella disciplina delle procedure e delle garanzie connesse ai diritti dei cittadini, delle imprese e delle formazioni sociali, assicurano condizioni più favorevoli ai destinatari in termini di celerità, certezza, minori onerosità, trasparenza, partecipazione, economicità, semplificazione. Le norme sostituiscono la preesistente normativa legislativa statale o regionale in materia, abrogata o cedevole, garantendo in ogni caso la tutela degli interessi pubblici e sociali, ambientali ed economici che ne sono coinvolti.
6. Per le finalità del precedente comma, i regolamenti provinciali, disciplinando le procedure per lo svolgimento e lorganizzazione delle funzioni amministrative della provincia, possono prevedere che le autorizzazioni, i pareri e nulla osta in materie e aree amministrative, contabili e tecniche, che la legge dispone vengano rilasciati da autorità diverse dalla Provincia, siano sostituiti, nellambito delle rispettive competenze, da deliberazioni degli organi collegiali o da determinazioni degli organi dirigenti e burocratici della Provincia stessa, secondo le attribuzioni di cui al presente Statuto ed agli altri atti normativi provinciali. In questi casi, le connesse responsabilità sono assunte direttamente dagli organi provinciali competenti.
7. Sino alla disciplina regolamentare di spettanza della Provincia, si applicano le norme regionali o statali.
Articolo 6
(Autonomia amministrativa. Attribuzioni)
1. Lautonomia amministrativa della Provincia, che si svolge secondo le finalità e limiti indicati nei precedenti articoli, persegue, anche progressivamente, esiti di innovazione qualitativa e tecnologica, di semplificazione, di efficienza, di abbattimento dei costi pubblici e di quelli sociali, di imprenditorialità pubblica, mirati a realizzare le condizioni più favorevoli per i destinatari della attività amministrativa della Provincia.
2. Lordinamento degli uffici e dei servizi si conforma allapprestamento di modelli amministrativi, operativi e gestionali, che sono finalizzati ai risultati di cui al precedente comma 1.
3. Le funzioni amministrative, che riguardano la Comunità provinciale e il suo territorio, sulla base del principio di sussidiarietà, ove non siano attribuite ai Comuni, che le esercitano direttamente ovvero attraverso forme associate intercomunali e mediante le Comunità montane, le Unioni di Comuni o forme convenzionate, sulla base dei principi di adeguatezza e di differenziazione, sono conferite dalla legge regionale e statale, nellambito delle rispettive potestà, in via prioritaria alla Provincia di Biella, che ne assicura lesercizio unitario.
4. La Provincia è titolare delle proprie funzioni amministrative, di quelle fondamentali, identificate dalla legge statale di cui alla lettera p), comma 2, dellarticolo 117 della Costituzione, di quelle conferite dalla Regione Piemonte e dallo Stato, nonché di quelle assunte autonomamente con libera scelta dalla Provincia per la cura degli interessi della Comunità. Esercita, altresì, le funzioni amministrative delegate dai Comuni.
5. La Provincia assicura lesercizio delle funzioni amministrative attraverso laccertata e preventiva copertura delle risorse necessarie, proprie o trasferite, di natura finanziaria, economica, strumentale, organizzativa e professionale.
6. Spettano, in particolare, alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano lintera area territoriale provinciale o vaste zone intercomunali di essa.
7. Nella individuazione delle funzioni fondamentali della Provincia di Biella, si terrà conto dellesigenza di soddisfare i bisogni primari e delle caratteristiche della Comunità provinciale, nonché dellesercizio consolidato di talune funzioni, nel rispetto dei principi di unicità e di identifìcabilità della responsabilità.
8. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni amministrative della Provincia di Biella rientrano comunque nei seguenti principali settori di intervento:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione del territorio e dellambiente, prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna;
f) protezione dei parchi e delle riserve naturali;
g) disciplina e controllo della caccia e della pesca;
h) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;
i) rilevamento, disciplina e controllo degli inquinamenti idrici, atmosferici ed acustici;
j) servizi sanitari di igiene e profilassi;
k) istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresa ledilizia scolastica;
l) raccolta ed elaborazione dati;
m) assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali;
n) promozione, coordinamento e realizzazione, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi, di opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.
9. La Provincia assume inoltre:
a) iniziative di sostegno allagricoltura, con particolare riguardo alla trasformazione ed alla commercializzazione dei relativi prodotti ed al miglioramento delle colture;
b) iniziative dirette ad agevolare e promuovere la crescita economica e sociale dei territori montani e delle altre aree deboli;
c) iniziative tese a favorire lo sviluppo socioeconomico - culturale del territorio.
Articolo 7
(Autonomia organizzativa. Controlli interni)
1. Lautonomia organizzativa della Provincia è esercitata nellambito delle norme fondamentali del presente Statuto e della Potestà regolamentare, di cui al precedente articolo 5.
2. L organizzazione amministrativa è preordinata alla soddisfazione dei bisogni e delle aspettative legittime dei cittadini, persegue modelli organizzativi e comunicativi, nonché di controllo interno, finalizzati alla verifica e alla misurazione dei risultati e della qualità dellazione amministrativa, dellesercizio delle funzioni e della produzione dei servizi, nonché del grado di soddisfacimento dei cittadini.
Articolo 8
(Pianificazione strategica, concertazione)
1. La Provincia di Biella disciplina, organizza e realizza la propria attività, informandola al metodo e agli strumenti della pianificazione strategica, della concertazione, della programmazione e del coordinamento territoriale.
2. A tal fine, la Provincia adotta propri programmi, annuali e pluriennali, generali e di settore, concorrendo, altresì, alla formazione e attuazione dei programmi regionali. Approva il piano territoriale di coordinamento.
3. In quanto ente intermedio, la Provincia concorre con proprie proposte e iniziative, favorendo anche la partecipazione dei Comuni, alla determinazione degli obiettivi dei piani regionali e statali e alla loro attuazione, nel rispetto delle diverse funzioni e responsabilità.
Articolo 9
(Cooperazione territoriale. Sussidiarietà istituzionale. Rapporti
con gli enti locali. Collaborazione con la Regione e lo Stato)
1. La Provincia compartecipa alla costruzione e allo sviluppo di un efficiente sistema regionale delle Autonomie locali, assumendo specifiche iniziative, volte a favorire effettive condizioni e forme di cooperazione territoriale fra i Comuni e tra questi ed altri soggetti istituzionali e sociali, e la Provincia stessa.
2. A questo fine, la Provincia:
a) sostiene ed attua, nei rapporti con la Regione Piemonte e con i Comuni, il principio di sussidiarietà istituzionale, sostenendo e favorendo forme di associazionismo intercomunale, in base anche ai principi di adeguatezza e di differenziazione nellesercizio delle funzioni dei Comuni, montani e non montani;
b) persegue e promuove la progressiva integrazione dei servizi e delle funzioni nella Comunità provinciale;
c) instaura, in via continuativa, un rapporto di cooperazione e concertazione con i Comuni e con le Comunità montane;
d) promuove, dintesa con le Comunità locali e con le formazioni sociali, convergenti obiettivi di riordino territoriale, di razionale e conveniente impiego delle risorse pubbliche e private, di abbattimento di strutture e apparati improduttivi, di semplificazione delle procedure e dei procedimenti amministrativi;
e) istituisce la Conferenza permanente delle Autonomie locali, ai sensi del successivo articolo;
f) presenta alla Regione proposte, anche dintesa con i Comuni e le Comunità montane, per valorizzare ruolo, responsabilità e rappresentatività del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Piemonte, ai sensi dellultimo comma dellarticolo 123 della Costituzione;
g) organizza, di intesa con gli enti locali, modalità e strumenti di assistenza tecnico amministrativa e sistemi di raccolta, elaborazione e distribuzione delle informazioni e dei dati.
3. La Provincia partecipa con proprie iniziative e proposte in tutte le sedi amministrative e politiche alla leale collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, la Regione Piemonte, lo Stato e la Unione europea.
Articolo 10
(Conferenza provinciale delle Autonomie locali. Composizione,
attribuzioni, garanzie, funzionamento)
1. E costituita la Conferenza provinciale delle autonomie locali, organo rappresentativo delle istituzioni locali della Provincia di Biella per la concertazione e la programmazione economica, territoriale, sociale ed ambientale.
2. La Conferenza provinciale delle autonomie locali svolge altresì compiti di:
a) consultazione della Provincia;
b) leale collaborazione interistituzionale;
c) coordinamento e raccordo tra i Comuni e le loro forme associative e tra essi e la Provincia perseguendo lottimale esercizio delle funzioni amministrative e le responsabilità amministrative di rispettiva competenza;
d) iniziativa politica, amministrativa, culturale intesa a: promuovere lautonomia, lidentità, la storia, le tradizioni, i valori propri della Comunità provinciale e delle Comunità locali, delineando modalità e criteri da proporre alla Provincia, ai Comuni, alle Comunità montane e alle altre forme associative intercomunali;
e) promozione e proposta per la realizzazione di sistemi di controllo interno di una gestione trasparente, legittima, partecipata, efficace, efficiente ed economica;
f) formulazione di proposte normative, finanziarie, di alta amministrazione e programmazione alla Provincia di Biella e alla Regione Piemonte, raccordandosi con lorgano regionale di cui allultimo comma dellart. 123 della Costituzione;
g) redazione di un rapporto annuale sullo stato delle Autonomi locali biellesi.
h) individuazione delle funzioni fondamentali e proprie dei Comuni, singoli oassociati, secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
i) iniziativa, di intesa con la Provincia e con le Associazioni rappresentative degli enti locali, verso la Regione per la promozione presso la Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale di norme statali lesive delle garanzie di autonomia comunale e provinciale; analoga iniziativa assume presso il Governo nazionale nei confronti delle norme regionali;
3. La Conferenza provinciale delle Autonomie locali, che si rinnova in coincidenza con il mandato elettivo degli organi della Provincia, è costituita da rappresentanti dei Comuni, delle Comunità montane e dalle Unioni di Comuni da determinare in apposito regolamento provinciale, sentite le Associazioni rappresentative degli enti locali del Piemonte.
4. Il regolamento di cui al comma precedente specifica e disciplina, altresì, i compiti, il funzionamento e le dotazioni strutturali e finanziarie della Conferenza provinciale.
Articolo 11
(Partecipazione)
1. La Provincia di Biella garantisce leffettività dei diritti di partecipazione, disciplinati dal presente statuto, alle politiche provinciali da parte delle Comunità e delle Amministrazioni locali, nonché dei cittadini, singoli e associati, ai fini della rappresentanza degli interessi sociali, produttivi, culturali, sportivi, dellambientalismo, dellanimalismo e del tempo libero, mediante istituti, metodi e livelli di coinvolgimento, con particolare riferimento:
a) Alla concertazione territoriale, sociale ed economica, mirata al raggiungimento di patti per lo sviluppo, il lavoro, la pianificazione strategica;
b) alla Conferenza provinciale delle Autonomie locali e le altre forme di concertazione e consultazione istituzionale ed economico sociale;
c) alle sedute straordinari e aperte del Consiglio provinciale;
d) alle istanze e petizioni popolari;
e) alla consultazione dei cittadini, anche attraverso lindizione di assemblee pubbliche provinciali aventi finalità generali, ovvero specifiche e determinate;
f) alle indagini e rilevazioni, anche sistematiche e ricorrenti, di opinione e di apprezzamento della soddisfazione dei cittadini e degli utenti delle attività e dei servizi messi in essere dalla Provincia;
g) ai referendum abrogativi e consultivi;
h) al difensore civico provinciale;
i) allaccesso agli atti;
j) alle azioni di tutela degli interessi provinciali;
k) alle azioni di risarcimento dei danni ambientali;
l) alla sussidiarietà sociale;
m) alle rilevazioni di opinioni, anche attraverso sistemi telematici;
n) al concorso partecipativo ai procedimenti;
o) alle forme di contraddittorio.
2. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali presenti nel territorio provinciale, possono rivolgere interrogazioni o interpellanze scritte agli organi della provincia e richiedere informazioni sui provvedimenti che li riguardano, anche se in corso di formazione, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. I regolamenti, che disciplinano i diritti e gli istituti di partecipazione di cui al comma precedente, prevedono modalità e garanzie specifiche che consentono leffettività della partecipazione, i tempi e le responsabilità di risposta degli organi della Provincia.
4. Forme e requisiti analoghi sono previsti per la partecipazione alle attività e alle funzioni che la Provincia di Biella esercita nelle forme associate interistituzionali.
Articolo 12
(Le Consulte)
1. Le Provincia favorisce e promuove il coinvolgimento delle forme associative operanti sul territorio provinciale nelle materie di propria competenza attraverso la istituzione di Consulte di settore a carattere permanente e di consulte per singoli progetti.
2. Il regolamento della partecipazione alle Consulte determina forme e modalità operative delle medesime.
Articolo 13
(Autonomia finanziaria e contabile. Controllo di gestione)
1. La Provincia, ai sensi dellarticolo 119 della Costituzione, esercita lautonomia finanziaria di entrata e di spesa e stabilisce entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Compartecipa al gettito di tributi erariali riferiti al proprio territorio. Si avvale, senza vincoli di destinazione dei trasferimenti statali e regionali, della ripartizione dei fondi statali e della Regione Piemonte.
2. La Provincia, nellambito delle proprie competenze, esercita lautonomia di prelievo e tariffaria, disciplinando le relative modalità e misure secondo i principi e i limiti di cui al comma 1, in ogni caso con losservanza di criteri di imparzialità, equità e perequazione, assicurando che la partecipazione dei cittadini al relativo carico fiscale avvenga in proporzione con le loro effettive capacità contributive, nel rispetto del principio di progressività.
3. La Provincia esercita lautonomia patrimoniale secondo criteri di manutenzione, economicità e oculati impieghi delle rendite, delle acquisizioni dalle vendite e della più conveniente utilizzazione economica e sociale del patrimonio stesso.
4. La politica di bilancio provinciale si realizza attraverso la programmazione annuale e pluriennale scorrevole delle risorse e degli strumenti e documenti di previsione e di rendicontazione delle entrate e delle spese, garantendo in ogni caso lequilibrio e la copertura delle uscite correnti secondo scale di priorità, anchesse programmate, degli investimenti e delle infrastrutture.
5. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dallorgano esecutivo e da questo presentati allorgano consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dellorgano di revisione.
6. Il regolamento di contabilità dellente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dellorgano consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dallorgano esecutivo.
7. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dallorgano consiliare entro il termine determinato dalla legge.
8. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio
9. Il rendiconto è deliberato dallorgano consiliare dellente entro il 30 giugno dellanno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dellorgano di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dellorgano consiliare prima dellinizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.
10. In caso di disavanzo ovvero di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato dai Revisori dei Conti della Provincia alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui allarticolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.
11. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dellorgano esecutivo di cui allarticolo 151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui allarticolo 239, comma 1, lettera d);
c) lelenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
12. Il regolamento provinciale di contabilità, nellambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, prevede, tra laltro, modalità di rilevazione mediante contabilità economica dei risultati di gestione da dimostrare nel rendiconto. Lo stesso prevede procedure e strumenti per ladozione del controllo di gestione.
13. Attraverso il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui al successivo art. 43, la Provincia attua la revisione economica e finanziaria.
CAPO II
ORGANI DELLA PROVINCIA
Articolo 14
(Organi)
1. Sono organi della Provincia il Consiglio, il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio e la Giunta.
2. Lo statuto recepisce e disciplina i principi, fissati dalla legge statale ai sensi dellarticolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, riguardanti il sistema elettorale, la composizione, le attribuzioni fondamentali degli organi provinciali, nonché le regole di funzionamento democratico della Provincia, ivi compresi i diritti delle opposizioni.
3. Per quanto non previsto dallo statuto in materia di organi di governo si attuano le norme statali vigenti in materia.
Articolo 15
(Consiglio provinciale)
1. Il Consiglio provinciale ha sede in Biella presso il Palazzo della Provincia.
2. Il Consiglio provinciale è organo elettivo di rappresentanza democratica della Comunità.
3. Il Consiglio provinciale svolge compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed è titolare delle funzioni attribuite dallo statuto e dalla legge statale ai sensi dellarticolo 117, comma 2, lettera p).
4. Propone alla giunta regionale o alle associazioni rappresentative degli enti locali presenti nella Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, di promuovere la questione di legittimità costituzionale delle leggi statali o regionali, nei casi previsti dallart. 127, comma 2, della Costituzione ed ogni qualvolta il Consiglio Provinciale delle Autonomie eccepisca la violazione delle attribuzioni degli Enti locali.
5. Il Consiglio, nellambito della amministrazione provinciale, ha autonomia funzionale e organizzativa, disciplinata nel relativo regolamento; il Presidente del Consiglio, organo di garanzia e di funzionamento dellAssemblea, e la Conferenza dei Capigruppo concordano, con il Presidente della Provincia, in sede di formazione del bilancio annuale, una quota di risorse finanziarie e servizi, personale e attrezzature necessarie per lo svolgimento dellattività del Consiglio e dei Gruppi consiliari.
6. Sono di competenza esclusiva del consiglio provinciale lelezione del Difensore civico, lindizione dei referendum popolari e la nomina degli organi e delle strutture amministrative di controllo e garanti dellimparzialità e del buon andamento dellamministrazione ai sensi dellart. 97, primo comma della Costituzione.
7. Nel caso di nomine di competenza consiliare, al di fuori dei componenti il Consiglio, il Consiglio provvede alla preventiva pubblicazione dei curricula dei candidati.
8. Un apposito regolamento, approvato, in prima lettura dai due terzi dei componenti e in seconda e nelle successive dalla maggioranza assoluta, disciplina tra laltro, sulla base dei principi dello statuto:
a) le funzioni del Presidente del consiglio provinciale
b) il funzionamento e lautonomia funzionale e organizzativa del Consiglio provinciale;
c) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze ai lavori del Consiglio provinciale.
d) le modalità per lindizione dei referendum;
e) le garanzie di effettività dei diritti di iniziativa, di cui allarticolo 17, dei singoli Consiglieri e dei diritti di accesso ai documenti e alle informazioni;
f) la programmazione dellattività consiliare e delle Commissioni, nonché il contingentamento e la temporizzazione degli interventi dei singoli Consiglieri e dei Gruppi consiliari su base di rappresentatività proporzionale;
g) le modalità e le procedure per la pubblicità e la trasparenza delle nomine e gli incarichi esterni di rappresentanza della Provincia.
9. Il numero legale per la validità delle sedute è assicurato dalla metà dei componenti il Consiglio.
10. Ai fini dei quorum richiesti, non viene computato il Presidente della Provincia e le frazioni di punto percentuale si computano per difetto.
Articolo 16
(Decadenza da Consigliere provinciale)
1. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più della metà delle sedute tenute nel corso di un anno é dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio provinciale, previo espletamento delle procedure previste dalla legislazione vigente in materia di decadenza dalla carica di consigliere provinciale e salvo diversa decisione assunta dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Lassenza ad una adunanza deve essere giustificata e comunicata in forma scritta entro ladunanza successiva.
3. La decadenza è deliberata dal Consiglio provinciale e notificata allinteressato dal Presidente del Consiglio entro i dieci giorni successivi.
Articolo 17
(Sedute consiliari)
1. Il Consiglio Provinciale si riunisce in sessione ordinaria per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione.
2. Nel corso delle sessioni ordinarie possono trattarsi anche altri argomenti da iscrivere allordine del giorno.
3. Per la trattazione di argomenti diversi da quelli di cui al precedente articolo, il Consiglio si riunisce in sessioni straordinarie.
4. Le riunioni del Consiglio provinciale sono convocate dal Presidente del Consiglio provinciale e, comunque:
a) su richiesta del Presidente della Provincia;
b) su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati.
5. In caso di richiesta del Presidente della Provincia o di un quinto dei consiglieri assegnati, la seduta deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta con inserimento allordine del giorno delle questioni richieste.
6. Il Presidente del Consiglio provinciale, concorda preventivamente con il Presidente della Provincia la data e lordine del giorno della seduta.
7. Lavviso di convocazione con lordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della seduta.
8. In via durgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso minimo di ventiquattro ore.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo quando, su decisione del Presidente del Consiglio, dintesa con la conferenza dei capi gruppo, debbono essere trattati argomenti suscettibili di nuocere allonorabilità di persone, o nei casi previsti dal regolamento.
10. Quando ragioni di interesse generale lo giustifichino, possono essere convocati Consigli aperti su iniziativa del Presidente del Consiglio, o della metà dei Consiglieri provinciali, o del Presidente della Provincia. Si intendono per sedute aperte quelle in cui hanno diritto di parola, oltre ai Consiglieri ed ai membri di Giunta, anche i rappresentanti degli enti locali del territorio e dei cittadini.
11. La convocazione di Consigli aperti deve essere annunciata, oltre che ai Consiglieri nelle forme previste al precedente secondo comma, da manifesto affisso in tutti i Comuni della Provincia.
12. Quando i Consigli aperti si concludono con votazioni di documenti o ordini del giorno, lespressione del voto è soggetta alle forme, modalità e condizioni previsti dal presente Statuto e dal Regolamento consiliare per gli atti deliberativi.
Articolo 18
(Sistemi di votazione)
1. La volontà del Consiglio, di norma, è espressa in forma palese con votazione per alzata di mano. Nel caso di introduzione del sistema del voto elettronico, questo viene disciplinato da apposita normativa regolamentare.
2. Il voto per scheda segreta è ammesso solamente quando si debba deliberare su questioni o esprimere valutazioni riguardanti persone ed ogni qualvolta sia richiesto dalla metà dei consiglieri.
3. Il voto per appello nominale è richiesto quando per lapprovazione del provvedimento sia necessaria una maggioranza qualificata e ogni qualvolta lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri presenti.
4. Nei casi di nomina riservata alla minoranza, si procede con votazioni separate.
5. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo diverse disposizioni del regolamento o della legge.
6. Le votazioni hanno luogo in forma palese, salvo diverse disposizioni di legge.
Articolo 19
(Diritti dei Consiglieri provinciali)
1. I consiglieri provinciali rappresentano lintera comunità provinciale ed esercitano, singolarmente o in maniera congiunta, il diritto di iniziativa per promuovere e stimolare i compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio, in particolare mediante:
a) proposte di norme regolamentari e di deliberazione;
b) proposte di mozioni, ordini del giorno, sollecitazioni;
c) emendamenti alle proposte di cui ai precedenti punti a) e b);
d) interpellanze, recanti proposte di azione della Giunta e del Presidente della Provincia;
e) interrogazioni, volte a conoscere lattività della Giunta, del Presidente della Provincia e degli uffici provinciali.
2. I consiglieri possono proporre, prima della trattazione di un punto allordine del giorno, variazioni dellordine dei lavori consiliari, che vengono approvate con la maggioranza dei voti espressi.
3. I Consiglieri provinciali in carica hanno diritto, in particolare di:
a) prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi della Provincia e degli atti preparatori in essi richiamati;
b) avere tutte le informazioni necessarie allesercizio del mandato;
c) ottenere gratuitamente copia di atti e di documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti provinciali.
4. E garantita, per lesercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, la massima collaborazione delle strutture amministrative, attraverso il preposto ufficio di assistenza ai consiglieri ed ai gruppi provinciali.
5. I Consiglieri devono rendere nota la loro situazione patrimoniale, ai sensi della Legge 5.7.1982 n. 441, secondo le modalità stabilite dallapposito Regolamento.
Articolo 20
(Presidente del Consiglio provinciale)
1. Il Consiglio provinciale elegge a scrutinio palese nel suo seno il Presidente.
2. La seduta di insediamento, convocata dal Presidente della Provincia, è presieduta dal consigliere anziano, che viene sostituito dal Presidente del Consiglio appena eletto.
3. Il Presidente del Consiglio provinciale viene eletto nel primo scrutinio a maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio provinciale, e nelleventuale scrutinio successivo, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le due votazioni possono svolgersi nella stessa seduta.
4. Il Presidente del Consiglio provinciale convoca le sedute, salvo che nei casi di cui allart. 17, quarto comma, e dirige i lavori assembleari e assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio. è garante delle prerogative di ogni Consigliere.
5. Competono al Presidente i poteri necessari a garantire losservanza dello statuto, nonché ad assicurare il regolare svolgimento delle discussioni e delle votazioni. Dirige e modera la discussione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, valuta la ricevibilità delle proposte di regolamento, di deliberazione, di mozione, ordini del giorno, interpellanze, interrogazioni e di altre proposte presentate al Consiglio, sentiti i capigruppo. Gli compete inoltre il potere di sospendere e sciogliere le sedute con provvedimento motivato a verbale, e di espellere chiunque del pubblico sia causa di disordini, assicurando così il corretto svolgersi del lavoro consiliare. Ogni altro provvedimento è disciplinato nel Regolamento consiliare.
6. Entro venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal Presidente della Provincia deve convocare lassemblea, inserendo allordine del giorno gli argomenti proposti.
7. Il Consiglio provinciale, dopo la elezione del Presidente del Consiglio, procede con le modalità di cui al comma 1 alla elezione del Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio provinciale le sue funzioni spettano al Vice Presidente, o in assenza anche di questultimo, al Consigliere anziano.
8. Il presidente del Consiglio può essere rimosso nei casi previsti dallordinamento.
Articolo 21
(Conferenza dei Capigruppo - Gruppi consiliari)
1. La Conferenza dei Capigruppo è organo di consultazione permanente del Presidente del Consiglio.
2. Della Conferenza dei Capigruppo fanno parte i rappresentanti delle formazioni politiche costituite in seno al Consiglio in corrispondenza alle liste di candidati presentate per lelezione del Consiglio stesso e il Vice Presidente del Consiglio Provinciale.
3. I Consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo consiliare confluiscono nel Gruppo Misto.
Per la costituzione di un gruppo consiliare è sufficiente anche ladesione di un solo consigliere.
Articolo 22
(Commissioni consiliari)
1. Le Commissioni Permanenti, costituite da Consiglieri provinciali secondo rappresentanza proporzionale di tutti Gruppi consiliari, vengono nominate dal Presidente del Consiglio su indicazione di tutti i Gruppi stessi. Le competenze di ciascuna Commissione sono deliberate dal Consiglio con latto istitutivo.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno funzioni redigenti, referenti, di controllo e consultive secondo le previsioni del regolamento. Alle riunioni delle Commissioni Permanenti, in relazione alla specificità degli argomenti in trattazione, possono essere invitati, il direttore generale dirigenti e funzionari provinciali, tecnici ed esperti, rappresentanti delle istituzioni e delle formazioni sociali. Sono membri di diritto il Presidente della Provincia o suo delegato e il Presidente del Consiglio o suo delegato. Alle commissioni consiliari possono partecipare senza diritto di voto i componenti dellesecutivo e i capigruppo consiliari.
3. Le Commissioni provvedono allesame preliminare degli atti di competenza del Consiglio alle stesse rimessi dal Presidente della Provincia o allesame degli atti rinviati dal Consiglio o allesame degli atti richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente allesame delle Commissioni le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi, o non sia stata rilasciata lattestazione di copertura finanziaria. Sono parimenti sottoposte obbligatoriamente allesame della Commissione competente, prima della discussione del Consiglio, le proposte di deliberazione del Consiglio relative a:
a) bilancio preventivo e conto consuntivo della Provincia.
b) alienazione, acquisto e permuta di beni immobili.
c) nuova partecipazione a società di capitali.
d) nomina di rappresentanti consiliari di competenza del Consiglio.
e) tutti gli argomenti iscritti allordine del giorno del Consiglio provinciale.
4. Con il consenso di tutti i componenti di una Commissione Permanente, il Presidente del Consiglio può assegnare ad essa lesame in sede redigente di un provvedimento che, ove non si opponga alcun consigliere, viene sottoposto nel suo insieme direttamente alla approvazione del Consiglio al termine della discussione generale.
5. Le Commissioni Permanenti possono designare un relatore incaricato di illustrare in Consiglio gli orientamenti emersi nella Commissione stessa. Sono previste anche una o più relazioni di minoranza.
6. Per lesame di materie di complesso e generale rilievo, possono essere costituite Commissioni consultive speciali, nonché Commissioni di garanzia o di controllo. Tali Commissioni sono presiedute da un consigliere di minoranza, che viene eletto dal Consiglio con votazione separata riservata alle opposizioni.
7. Il Consiglio provinciale può istituire inoltre al proprio interno Commissioni speciali di indagine su specifiche questioni di interesse per la Amministrazione provinciale.
8. La deliberazione consiliare di istituzione di Commissioni consultive speciali, di Commissioni speciali di indagine, di garanzia o di controllo, ne definisce funzioni, obiettivi e tempi di operatività, in conformità alle disposizioni del regolamento.
9. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento.
10. La convocazione e la direzione dei lavori di ciascuna commissione spetta al Presidente della medesima, che viene eletto nella prima seduta a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. La prima convocazione di ciascuna commissione e la sua presidenza sino allelezione del Presidente competono al Presidente del Consiglio Provinciale, o al Consigliere anziano tra i componenti della rispettiva Commissione. Per la validità delle sedute delle Commissioni consiliari, è richiesta la presenza della maggioranza dei voti rappresentati o dei componenti la Commissione.
Articolo 23
(Indennità)
1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, i consiglieri provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli, Commissioni consiliari e conferenza dei capigruppo.
2. Il gettone di presenza che compete ai consiglieri per la partecipazione alle sedute consiliari e delle Commissioni può essere trasformato, a loro richiesta, in una indennità di funzione sempre che tale regime di indennità comporti per lEnte pari o minori oneri finanziari.
Articolo 24
(Presidente della Provincia)
1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini della Comunità provinciale con suffragio universale e diretto, secondo le norme vigenti. E componente del Consiglio provinciale.
2. Il Presidente rappresenta lAmministrazione provinciale, nomina i componenti della Giunta provinciali e, tra questi, il Vice Presidente.
3. Spetta al Presidente, altresì:
a) delegare propri compiti a singoli assessori;
b) esercitare il potere di revoca della delega ovvero di sostituzione o di surroga con atto motivato;
c) avocare a sé o alla Giunta questioni o adozione di specifici atti attribuiti o delegati agli assessori;
d) promuovere, dirigere e coordinare lattività degli Assessori;
4. Il Presidente della Provincia convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché allesecuzione degli atti provinciali.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini fissati dalle norme vigenti, il Presidente della Provincia nomina, designa e revoca i rappresentanti della Amministrazione provinciale presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
6. Nellosservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalle norme di legge, dello Statuto e del Regolamento per lordinamento degli uffici e dei servizi, il Presidente nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e ad alto contenuto di professionalità.
7. Nomina il Segretario Generale, e lo revoca ai sensi del successivo art. 35. Nomina e revoca il Direttore Generale.
8. In caso di assenza, impedimento o sospensione temporanea, il Presidente della Provincia è sostituito, nelle sue funzioni dal Vice Presidente, o nel caso di impedimento di questi, dallAssessore più anziano di età, salvo diversa previsione del Regolamento di Giunta.
9. Le sostituzioni di cui al capoverso precedente hanno termine con la cessazione dellassenza, dellimpedimento, della sospensione dei titolari.
10. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Provinciale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla convalida degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Gli eventuali adeguamenti alle suddette linee programmatiche dovranno essere presentate al Consiglio, sentita la Giunta.
11. Il Presidente della Provincia è il legale rappresentante dellEnte anche nei giudizi in cui la Provincia è parte.
12. Lesercizio della rappresentanza in giudizio è attribuibile a ciascun dirigente, per mezzo di delega generale nelle materie di competenza dirigenziale sottoscritta dal Presidente della Provincia.
13. Il Presidente può sempre avocare a se lesercizio della rappresentanza in giudizio o delegarla ad un assessore.
14. Il Presidente può, dintesa con la Giunta, attribuire poteri di indirizzo che il delegato in giudizio si impegna a osservare.
Articolo 25
(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del
Presidente della Provincia)
1. Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente della Provincia determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, i quali rimangono in carica sino alla nomina del Commissario, di cui al successivo comma 3.
2. Le dimissioni del Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti previsti dal precedente comma, trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.
3. Sino alla nomina del Commissario, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.
4. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina la decadenza del Presidente della Provincia e della Giunta e la nomina di un Commissario, per lesercizio delle funzioni conferite con il decreto di nomina.
Articolo 26
(Giunta provinciale)
1. La Giunta, organo di amministrazione della Provincia, è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto Assessori, di cui uno con la qualifica di Vice Presidente, nominati dallo stesso Presidente in rapporto alle necessità gestionali dellEnte e in considerazione delle specifiche competenze.
2. Gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e dotati delle competenze richieste per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi indicati nel documento programmatico di governo e attestate nel corrispondente documento da allegare allatto programmatico di cui al precedente articolo 24, c. 10.
3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere.
4. Il Presidente può revocare gli assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile: le dimissioni degli assessori sono indirizzate per iscritto al Presidente della Provincia.
Articolo 27
(Competenze della Giunta e degli Assessori)
1. La Giunta collabora con il Presidente nellamministrazione della Provincia e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta adotta, oltre il regolamento relativo al proprio funzionamento, il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La Giunta esercita le funzioni di attuazione del programma di Governo della Provincia, , anche attraverso apposita delega del Presidente ai singoli Assessori.
4. Fatta salva la collegialità delle decisioni della Giunta, le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Presidente della Giunta, con provvedimento che viene comunicato al Consiglio, contestualmente alla presentazione del documento programmatico di governo., o nella seduta successiva alla data del provvedimento.
Articolo 28
(Convocazione della Giunta)
1. La Giunta è convocata dal Presidente e, in sua assenza o nel caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dallAssessore che lo sostituisce ai sensi dellart. 24 comma 8 dello statuto.
2. Il Presidente può proporre un calendario di riunioni che, se approvato dalla Giunta e comunicato agli assenti, ha valore, per il periodo considerato, di avviso di convocazione.
3. Il Presidente ha facoltà di convocare, per iscritto, o telefonicamente, sedute straordinarie o supplementari.
4. Fatta eccezione per le convocazioni di cui al precedente comma 3, lordine del giorno delle Sedute di Giunta deve essere disponibile presso la Segreteria Provinciale ventiquattro ore prima della data e dellora di ciascuna convocazione.
Articolo 29
(Deliberazioni della Giunta)
1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e sono valide con presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Gli atti amministrativi della Giunta sono deliberati a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Ciascun Assessore ha diritto che siano messe a verbale le motivazioni della propria espressione di voto.
4. I verbali delle sedute della Giunta e le deliberazioni che la stessa adotta sono sottoscritte dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale.
Articolo 30
(Mozione di sfiducia)
1. Il Presidente della Provincia e la Giunta Provinciale cessano dalla carica a seguito di mozione di sfiducia approvata a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, espressi per appello nominale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.
3. La mozione di sfiducia è presentata presso lUfficio di Segreteria del Consiglio Provinciale, è trasmessa personalmente ad ogni Consigliere e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. La mozione di sfiducia non può essere presentata nel corso di seduta consiliare.
5. Con le modalità stabilite nei commi precedenti, il Consiglio può essere chiamato a votare la revoca dei membri eletti, in rappresentanza dellAssemblea consiliare, presso Enti ed Organismi esterni.
6. Lapprovazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 31
(Nomine e designazioni)
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a cura della Presidenza della Provincia, viene predisposto lelenco delle nomine, di competenza del Consiglio, in scadenza nellanno successivo. Lelenco deve indicare:
a) la denominazione dellente, azienda ed istituzione cui si riferiscono le nomine o le designazioni;
b) gli organi cui si riferiscono le nomine o le designazioni;
c) le fonti normative che prevedono le nomine o le designazioni;
d) i requisiti richiesti ai candidati;
e) gli eventuali compensi ed indennità previsti per i nominati e designati;
f) la data entro la quale la nuova nomina deve essere deliberata.
2. Lelenco viene trasmesso ai capigruppo consiliari, ai rappresentanti degli organi di partecipazione previsti dallo Statuto, nonché agli organi di informazione locale, indicando per ciascuna nomina o designazione la data entro cui dovranno pervenire le candidature.
3. Le proposte di candidatura, contenenti la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal 1° comma dellart. 15 della L. n. 55/90, sottoscritte per accettazione dallo stesso candidato, sono inoltrate al Presidente della Provincia e possono essere presentate, oltre che da ciascun consigliere, da qualsiasi cittadino. Esse devono contenere le seguenti indicazioni:
a) incarico per il quale viene avanzata la proposta;
b) dati anagrafici completi e residenza del candidato;
c) requisiti professionali e scientifici da specificarsi in relazione alla carica da ricoprire
d) titoli di studio;
e) attività lavorativa svolta;
f) cariche, elettive e non, ricoperte;
g) certificato penale e dei carichi pendenti.
4. Le deliberazioni concernenti le nomine e le designazioni adottate dal Consiglio Provinciale, oltre che pubblicate per quindici giorni allAlbo pretorio, vengono rese note attraverso la stampa.
5. Nei confronti dei rappresentanti del Consiglio può essere proposta, discussa e votata, una mozione di sfiducia. In caso di approvazione, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, di tale mozione i rappresentanti del Consiglio cessano dalla carica e si provvede alla loro surrogazione con le modalità di cui al presente capo.
CAPO III
ORGANI DI GESTIONE
Articolo 32
(Organi di gestione)
1. Sono organi di gestione dellEnte il Segretario Generale, il Direttore, se nominato, ed i Dirigenti.
2. Agli organi di gestione spetta ladozione degli atti che impegnano lAmministrazione provinciale verso lesterno. Essi sono responsabili dellattività amministrativa, finanziaria e tecnica dellEnte e dei relativi risultati.
Articolo 33
(Struttura di gestione)
1. Gli Uffici sono organizzati per Settori omogenei, ciascuno diretto da responsabile avente la qualifica di Dirigente.
2. Lorganizzazione degli Uffici e dei Servizi sono oggetto del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Articolo 34
(Commissione consultiva del Personale)
1. Sugli atti inerenti allo stato giuridico del Personale - che non costituiscano automatica applicazione di norma di legge o di contratto - è richiesto il parere della Commissione Consultiva del Personale. La Commissione Consultiva del Personale è presieduta dal Segretario Generale, ove non sia stato nominato il Direttore Generale, ed è composta dal Dirigente del Settore Affari Generali e da un Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali interne, e dal Segretario Generale ove la Presidenza sia attribuita al Direttore Generale.
Articolo 35
(Segretario Provinciale)
1. Il Segretario della Provincia, in quanto organo garante dellimparzialità e del rispetto dei principi di legalità e di trasparenza dellamministrazione, risponde della sua attività al Consiglio Provinciale. Esprime preventivo parere di legittimità sulle deliberazioni del consiglio.
2. Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Presidente della Provincia.
3. Se non è nominato il Direttore, il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Giunta, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina lattività, cura lattuazione dei provvedimenti, è responsabile dellistruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi.
4. In ogni caso, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio anche per la relativa verbalizzazione e certificazione delle decisioni assunte dagli organi, roga i contratti dellEnte ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Presidente della Provincia.
5. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, o di vacanza del posto, le funzioni vicarie sono assolte dal Vice Segretario.
Articolo 36
(Direttore generale.)
1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica, mediante contratto a tempo determinato, la cui durata comunque non può oltrepassare quella del mandato elettivo dello stesso Presidente.
2. Il direttore generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino la capacità gestionali e organizzative. I criteri di valutazione dei requisiti e la scelta dei candidati sono effettuati secondo le modalità definite con deliberazione di giunta.
3. Il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi del programma di governo della Provincia e osserva le direttive del Presidente della Provincia per la sovraintendenza della gestione della Amministrazione, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
4. I compiti del Direttore possono riguardare sia il coordinamento degli uffici preordinati allattuazione del programma di Governo, sia il funzionamento del complesso della struttura amministrativa ivi compresa ladozione di atti e provvedimenti di competenza dei singoli dirigenti in via sostitutiva. In questultimo caso secondo i criteri generali e specifici stabiliti dal regolamento provinciale per il funzionamento degli uffici e servizi.
5. Il direttore generale può essere revocato in qualsiasi momento dal presidente della provincia.
Articolo 37
(Dirigenti)
1. I Dirigenti hanno compiti di gestione e rispondono al Segretario Generale, o, se nominato con responsabilità di sovraintendenza degli uffici, al Direttore Generale, nel rispetto di quanto prescritto negli artt. 35 e 36.
2. Al Dirigente, sono attribuite le funzioni di iniziativa, direzione, pianificazione, coordinamento, controllo, sulla base dei principi disciplinati dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli Uffici e di funzionamento dei Servizi.
3. In particolare spettano al Dirigente:
a) la direzione della Struttura cui risulta preposto e lorganizzazione delle risorse;
b) la pianificazione degli obiettivi e dei tempi di realizzazione;
c) ladozione degli atti di gestione;
d) lemanazione di provvedimenti di rilevanza esterna, secondo le direttive ricevute;
e) la Presidenza delle Commissioni di concorso e di gara. Il Regolamento assicura che la funzione sia affidata con criteri predeterminati, a rotazione, così da garantire imparzialità e trasparenza. Il Dirigente del servizio interessato al concorso, se non ne sia Presidente, deve comunque far parte della Commissione;
f) la stipula dei contratti, secondo le indicazioni relative ai fini, agli oggetti e alle modalità di scelta dei contraenti fissate nella preventiva apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;
g) il coordinamento, nellambito del Settore o Servizio di assegnazione, dellistruttoria delle pratiche;
h) il controllo e lattestazione della regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione. Il Dirigente responsabile del Settore Finanziario attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa;
i) il Dirigente partecipa a Commissioni di studio e di lavoro interne ed esterne. Per queste ultime è necessaria lautorizzazione della Giunta.
4. In presenza di motivate opportunità, possono essere coperti posti di livelli dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico; in via eccezionale possono essere conferiti incarichi mediante contratto di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Articolo 38
(Conferenza dei Funzionari responsabili dei servizi)
1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili di Settori e Servizi e per favorire il lavoro per progetti e programmi, è istituita la Conferenza Permanente dei Responsabili dei Servizi, presieduta e diretta dal Segretario Generale o, se nominato, dal Direttore Generale.
2. La Conferenza svolge funzioni di verifica dellattività dellEnte demandata alla struttura amministrativa, di confronto sulle questioni generali di organizzazione e sulluso, lintroduzione e lo studio di nuove modalità e strumenti di azione e per la razionalizzazione di quelli esistenti.
3. La Conferenza tratta gli argomenti che interessano il buon andamento degli uffici e dei servizi e costituisce momento di incontro e confronto per la risoluzione dei problemi che emergono nella gestione dellEnte.
Articolo 39
(Conferenza di Direzione)
1. In presenza di progetti con caratteristiche intersettoriali, possono essere attivate Conferenze di Direzione.
2. La Conferenza di Direzione è strumento di consultazione, di programmazione e pianificazione dei processi, ambito di verifica e confronto, momento di raccordo tra livello di indirizzo e controllo e livello di gestione.
3. Le Conferenze di Direzione sono promosse dal Presidente, da ciascun membro della Giunta, dal Segretario Generale, o dal Direttore Generale se nominato, anche su richiesta di un Dirigente.
CAPO IV
CONTROLLI E GARANZIE
Articolo 40
(Controlli)
1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, e le determinazioni dirigenziali, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate e secondo quanto successivamente disposto, quando un terzo dei consiglieri provinciali ne facciano richiesta scritta e motivata, con lindicazione puntuale delle norme violate, entro dieci giorni dallaffissione allalbo pretorio per le deliberazioni ed entro dieci giorni dalla data di trasmissione ai capigruppo per le determinazioni, quando gli atti stessi riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal Segretario Generale. Lorgano che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione allorgano provinciale competente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se lorgano competente non ritiene di modificare la delibera, questa viene esaminata e sottoposta a specifica approvazione del Consiglio provinciale; la delibera acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole e motivato della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Nei casi previsti dal comma 1, i consiglieri provinciali inviano al Presidente del Consiglio le deliberazioni della Giunta per le quali ritengono che sussistano vizi di legittimità. Il Presidente sottopone la deliberazione ed i rilievi rappresentati al Consiglio entro quindici giorni. Qualora il Consiglio non ritenga di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Nel caso in cui sia trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Generale della Provincia nomina un commissario affinché lo predisponga dufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio, il Segretario Generale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario, allAmministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per lavvio della procedura di scioglimento del Consiglio. La medesima procedura è applicata nel caso in cui il Consiglio non adotti la deliberazione di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Nel provvedimento di nomina è determinato anche il compenso spettante al commissario.
5. Su segnalazione del Collegio dei Revisori, ove sia ritenuta sussistente lipotesi di dissesto finanziario, il Segretario Generale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione dello stato di dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine, nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso spettante al commissario. Del provvedimento sostitutivo è data immediata comunicazione al Prefetto per lavvio della procedura di scioglimento del Consiglio.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al regolamento. Nelle more di approvazione del regolamento vigono le norme del TUEL, non abrogate o decadute.
Articolo 41
(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)
1. Tutte le deliberazioni e determinazioni della provincia sono pubblicate mediante affissione allalbo pretorio, nella sede dellente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta diventano esecutive dopo il decimo giorno dallinizio della pubblicazione allalbo pretorio.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Le determinazioni dei dirigenti sono esecutive con lapposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, effettuata dal responsabile del servizio finanziario.
Articolo 42
(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)
1. Qualora gli organi provinciali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal Segretario Generale. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dellincarico.
2. Il Commissario viene prescelto, previo consenso dellamministrazione e dellinteressato, fra i dirigenti di enti locali che hanno sede in altra provincia della regione, competenti per lo specifico incarico.
3. Le relative spese sono a carico dellente presso il quale il Commissario esercita lincarico.
Articolo 43
(Revisori dei Conti)
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Biella è formato da tre membri, eletti dal Consiglio Provinciale, tra i quali uno prescelto, mediante votazione separata, dalla minoranza. Con distinta votazione, il Presidente del Collegio è eletto direttamente dal Consiglio Provinciale.
2. I Revisori dei Conti svolgono le seguenti funzioni:
a. attività di collaborazione con il Consiglio provinciale secondo le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti provinciali;
b. pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, delle variazioni rispetto allanno precedente, dellapplicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite agli organi della Provincia tutte le misure atte ad assicurare lattendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. Il Consiglio provinciale è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dallorgano di revisione;
c. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente allacquisizione delle entrate, alleffettuazione delle spese, allattività contrattuale, allamministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; il Collegio dei Revisori svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d. relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla Giunta provinciale. La relazione contiene lattestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e. referto al Consiglio provinciale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f. verifiche di cassa
3. Al fine di garantire ladempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente e può partecipare alle sedute del Consiglio provinciale per lapprovazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può comunque partecipare alle sedute del Consiglio e, ove richiesto, della Giunta provinciali. A tal fine vengono ad esso comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre al Collegio dei Revisori sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
4. Il Collegio dei Revisori è dotato, a cura della Provincia, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
5. Il Collegio dei Revisori può incaricare della collaborazione nellesercizio delle sue funzioni, sotto la propria responsabilità, uno o più persone aventi i requisiti di cui allarticolo 234, comma 2 TUEL. I relativi compensi sono a carico del Collegio.
6. I singoli componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
7. In ogni caso, i Revisori dei Conti partecipano, per decisione del Consiglio, alle riunioni del Consiglio Provinciale per riferire o essere consultati sulle materie di loro competenza. In particolare, essi sono tenuti ad intervenire:
a) durante la discussione del bilancio preventivo e del Conto consuntivo;
b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente;
c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lett. c) tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. I Componenti il Collegio dei Revisori possono essere ammessi alle sedute di Giunta per riferire o essere consultati sulle materie in trattazione di loro competenza.
9. Il Regolamento di contabilità disciplina lorganizzazione e le modalità di funzionamento dellUfficio dei Revisori dei Conti, nonché i sistemi ed i rapporti di cooperazione tra lUfficio stesso, gli organi di governo e quelli di gestione.
10. Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dellarticolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti della Giunta Provinciale.
11. Lincarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dellente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Segretario generale e dai dipendenti della Provincia e dai dipendenti degli Enti locali compresi nella circoscrizione territoriale.
12. I componenti del Collegio dei Revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso la Provincia o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della Provincia.
CAPO V
SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI
Articolo 44
(Piano pluriennale dei servizi pubblici provinciali)
1. La Provincia approva il Piano pluriennale dei servizi pubblici provinciali, allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica, che individua le finalità e gli obiettivi, generali e specifici, lambito territoriale di operatività e le caratteristiche dei servizi pubblici, alla cui gestione provvede la Provincia stessa, anche in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, per la produzione di beni ed attività rivolte a fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità provinciale.
2. Il Piano, di cui al comma 1, deve essere orientato allutenza, alla qualità dei servizi, allosservanza del capo III delle decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e delle prescrizioni dei contratti di servizio e delle Carte dei servizi.
Articolo 45
(Tipologie dei servizi pubblici provinciali)
1. Le forme di gestione dei servizi pubblici della Provincia si distinguono a seconda che si tratti di servizi pubblici a rilevanza industriale, ovvero di servizi pubblici privi di rilevanza industriale.
Articolo 46
(Servizi pubblici a rilevanza industriale)
1. I servizi pubblici dlla Provincia aventi rilevanza industriale sono individuati dal regolamento governativo, di cui allarticolo 35, comma 16, della legge 23 dicembre 2001 n. 448 e sono gestiti con le forme, le procedure e le modalità di cui allarticolo 113 del decreto legislativo numero 267/2000 e successive modifiche.
Articolo 47
(Servizi pubblici privi di rilevanza industriale)
1. I servizi pubblici della Provincia privi di rilevanza industriale, nel rispetto delle norme legislative previste per i singoli settori, sono gestiti mediante affidamento diretto.
2. I servizi pubblici provinciali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società di capitali costituite o partecipate dalla Provincia, regolate dal codice civile.
3. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2.
4. La Provincia procede allaffidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dalla stessa Provincia.
5. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui al presente articolo possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, osservando le modalità stabilite dalle normative di settore.
6. I rapporti tra la Provincia ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
Articolo 48
(Scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici)
1. La scelta della forma di gestione, per ciascun Servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione con riferimento allefficienza ed allefficacia del servizio stesso.
2. Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
3. La gestione dei servizi, comunque attivati, deve essere sottoposta ad un controllo economico che consenta la valutazione preventiva ed il riscontro finale del rapporto proporzionale tra servizio reso e risorse economico - finanziarie impiegate.
4. Spetta al Consiglio provinciale la verifica dei risultati conseguiti nella gestione dei servizi e delleffettivo raggiungimento degli indici quantitativi e qualitativi programmati.
5. A tal fine la Giunta, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sulla base dei dati forniti dagli Uffici, presenta al Consiglio apposita relazione circa la situazione dei servizi erogati nellanno.
Articolo 49
(Azienda speciale provinciale)
1. Il Consiglio provinciale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi pubblici provinciali privi di rilevanza industriale.
Articolo 50
(Istituzione provinciale)
1. Il Consiglio Provinciale, per lesercizio di servizi sociali i quali necessitino di autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto che ne disciplina lorganizzazione e lattività, previa redazione di apposito piano tecnico- finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Latto di cui al precedente primo comma determina, altresì la dotazione del personale e lassetto organizzativo dellIstituzione, le modalità di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati di gestione.
3. Gli indirizzi sono approvati dal Consiglio provinciale al momento della costituzione e vengono aggiornati in sede di approvazione del bilancio preventivo; i risultati sono verificati in sede di approvazione del rendiconto consuntivo dellIstituzione.
Articolo 51
(Ordinamento e funzionamento dellAzienda speciale e dellIstituzione)
1. Sono organi dellAzienda speciale e della Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto, lordinamento e il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti aziendali; quelli delle Istituzioni dagli atti costitutivi e dai regolamenti provinciali.
Articolo 52
(Nomina e revoca degli Amministratori delle Aziende speciali
e delle Istituzioni)
1. Gli Amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono nominati, in numero non superiore a cinque, tra i quali uno prescelto, con votazione separata, dalla minoranza, dal Consiglio Provinciale, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indichi il programma e gli obiettivi dellEnte o Organismo.
2. Gli Amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni debbono avere i requisiti per essere eletti Consiglieri provinciali e capacità e professionalità adeguate alla gestione del servizio, o dei servizi, cui lAzienda/Istituzione è preposta.
3. Il documento di cui al primo comma, sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario della Provincia almeno 5 giorni prima delladunanza.
4. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel proprio seno ed alla sua prima seduta.
5. I Componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Presidente della Provincia o di un quinto dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Provinciale che provvede contestualmente alla sostituzione.
6. Gli Amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva presentata e deliberata nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.
7. La nomina dei Direttori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni è di competenza dei Consigli di Amministrazione degli Enti.
Articolo 53
(Società a prevalente capitale pubblico)
1. Negli statuti delle Società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e la Provincia.
2. In conformità alla legge, la Provincia può assumere partecipazioni, anche minoritarie, nelle società di capitali.
Articolo 54
(Gestione associata delle funzioni e dei servizi)
La Provincia, in relazione alle attività, alle funzioni, ai servizi che svolge ed agli obiettivi da raggiungere, individua le forme associative e di cooperazione e le dimensioni strumentali e strutturali più appropriate tra quelle previste dalla legge, sviluppando rapporti con gli Enti locali territoriali, nonché con gli Enti e soggetti interessati alla realizzazione di interventi, opere, servizi e programmi.
Possono essere stipulate, a tali fini, convenzioni e costituite forme gestionali associate.
CAPO VI
ISTITUTI E DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Articolo 55
(Regolamenti dei diritti di informazione e degli istituti di
partecipazione e di iniziativa dei Cittadini)
1. La Provincia di Biella istituisce un ufficio stampa con lobiettivo di promuovere linformazione dei cittadini biellesi sullattività svolta dallesecutivo e dal consiglio provinciale.
2. Si demanda al regolamento il compito di normare la struttura e di definire lorganigramma funzionariale.
3. In applicazione dellart. 11 del presente statuto, i regolamenti provinciali disciplinano i diritti e gli istituti di partecipazione alle scelte della Comunità e della Amministrazione provinciale al fine di renderne effettivo lesercizio, rimuovendo nel contempo gli ostacoli che, anche di fatto, ne impediscono la realizzazione.
4. I Cittadini e le famiglie hanno diritto, in particolare, di presentare, singolarmente o attraverso libere associazioni, richieste di informazione, istanze e proposte.
5. Le modalità per lesercizio del diritto di istanza, di accesso agli atti dellAmministrazione e di informazione sullo stato degli atti e procedure sono disciplinate da apposite norme regolamentari.
6. I documenti amministrativi della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalle norme o che siano temporaneamente tali per effetto di motivata decisione del Presidente.
7. Il Regolamento, in accordo con il regolamento sullordinamento degli uffici e servizi provinciali, stabilirà i criteri per lindividuazione del Dirigente o Funzionario responsabile del procedimento
Articolo 56
(Assemblee pubbliche)
1. La consultazione della popolazione o di particolari categorie o settori o organismi della comunità locale può essere assicurata mediante assemblee pubbliche, nel corso delle quali sono esaminate proposte di programmi, progetti, deliberazioni e altre iniziative di interesse generale e specifico per la Comunità provinciale.
2. Le assemblee pubbliche sono convocate e presiedute dal Presidente della Provincia o dall Assessore competente per materia.
3. La partecipazione allassemblea è aperta alle formazioni sociali e a tutti i cittadini interessati, nel rispetto dellordine dei lavori comunicato allinizio dellassemblea dal Presidente.
4. Lo svolgimento delle assemblee, che non possono aver luogo in coincidenza con le consultazioni elettorali provinciali e comunali, è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.
Articolo 57
(Difensore Civico)
1. Presso lAmministrazione provinciale è istituito lUfficio del Difensore Civico avente la funzione essenziale di vigilare sullimparzialità e sulla puntualità della Pubblica Amministrazione della Provincia a tutela dei cittadini ed in attuazione delle Leggi vigenti.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale, con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati, entro una rosa di nomi indicata dalla Conferenza dei Capigruppo, previa ricerca pubblicizzata. Ove nessun candidato raggiunga la prescritta maggioranza in sede di primo scrutinio, per lelezione è sufficiente, nelle successive sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
3. Il Difensore Civico resta in carica 3 anni e può essere confermato per un solo mandato successivo.
4. Il Difensore Civico cessa dalla carica:
a) alla scadenza del mandato;
b) per dimissioni od impedimenti gravi;
c) quando il Consiglio provinciale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, ne deliberi la revoca motivata.
5. Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su istanza dei cittadini singoli o associati.
6. Quando il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
a) trasmette al Presidente della Provincia una comunicazione scritta con lindicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
b) può richiedere la promozione dellazione disciplinare;
c) sollecita il Consiglio Provinciale, la Giunta o il Presidente ad assumere i provvedimenti di competenza.
7. Il Difensore Civico relaziona annualmente al Consiglio provinciale sui risultati della propria attività, formulando anche proposte di miglioramento organizzativo e comunicativo nei rapporti della Provincia con i cittadini e le imprese, e riferisce allo stesso Consiglio, sia su questioni specifiche che sullandamento generale, ogni qualvolta gli venga richiesto.
8. Laccesso del Difensore Civico agli atti degli uffici dellAmministrazione Provinciale è disciplinato secondo i criteri dettati in materia di accesso dei cittadini.
9. Il regolamento stabilisce i requisiti soggettivi per la designazione a Difensore Civico, che debbono assicurarne lindipendenza di giudizio.
10. Al Difensore civico spetta unindennità di funzione definita dal Consiglio.
11. Il Consiglio provinciale può deliberare che il Difensore civico svolga le sue funzioni a favore di Comuni, singoli o associati, della Provincia che ne facciano richiesta. In tal caso, una specifica convenzione disciplina gli oneri a carico dei Comuni e le modalità organizzative.
12. Le spese relative allUfficio del Difensore Civico sono a carico del bilancio della Provincia, che provvede anche alle necessarie dotazioni.
Articolo 58
(Referendum)
1. Su qualsiasi materia di propria competenza il Consiglio può promuovere un Referendum, esteso a tutti i cittadini elettori della circoscrizione provinciale o limitato, secondo gli ambiti territoriali di interesse, a una o più Comunità montane o a più Comuni.
2. La deliberazione consiliare con la quale viene indetto il Referendum deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Liniziativa propositiva del Referendum spetta anche a:
a) n. 5.000 elettori della Provincia
b) n. 30 Consigli comunali.
Articolo 59
(Modalità e procedure di iniziativa e
di indizione del Referendum)
1. Il regolamento stabilisce le procedure per la indizione dei Referendum.
2. Per quelli ad iniziativa degli elettori o dei Consigli comunali, il regolamento stabilisce:
a) le modalità, i termini e i limiti entro i quali i promotori debbono raccogliere le firme su quesiti chiari ed univoci, limiti numerici e temporali dei Referendum ammissibili, la prescrizione delle eventuali cauzioni;
b) le modalità attraverso le quali il Consiglio Provinciale valuta i presupposti di ammissibilità;
c) i termini entro i quali il Presidente della Provincia indice il Referendum, le modalità di pubblicizzazione e di svolgimento delle operazioni.
3. Lindizione del Referendum sospende ogni deliberazione riguardante la materia oggetto di consultazione, a meno che suscitino motivate ragioni di imprescindibile urgenza, positivamente riscontrate dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. Non può essere indetta più di una consultazione referendaria per ogni semestre.
5. Le consultazioni e i Referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
6. La consultazione referendaria viene sospesa nel caso in cui il Consiglio provinciale deliberi secondo gli obiettivi dellistanza di Referendum.
Articolo 60
(Esclusione del Referendum)
1. Non possono costituire oggetto di Referendum:
a) bilanci, tributi, espropriazioni, appalti;
b) provvedimenti attinenti lo stato giuridico ed economico del Personale provinciale;
c) regolamenti interni;
d) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze;
e) atti dovuti in forza di legge;
f) garanzie democratiche, diritti civili e delle minoranze;
2. Il Consiglio Provinciale, in caso di non ammissione della richiesta di referendum da parte della struttura amministrativa competente e su iniziativa di un quinto dei consiglieri, delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri in relazione alla ammissibilità del Referendum, in conformità dello statuto e del regolamento provinciali.
CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 61
(Regolamenti)
1. La Provincia, nellesercizio della potestà normativa generale, di cui allart. 117, c. 6, della Costituzione e al precedente art. 5 del presente Statuto, approva propri regolamenti.
2. Ciascun regolamento, tranne quello sullordinamento degli uffici e dei servizi, che viene adottato dalla Giunta provinciale sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio, è approvato dal Consiglio provinciale; liniziativa e la proposta spettano alla Giunta, al Presidente del Consiglio o ad un quinto dei Consiglieri. Entra in vigore nel momento in cui la relativa delibera di approvazione diviene esecutiva.
3. Il Consiglio provinciale approva i regolamenti e le loro modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche entrano in vigore al momento in cui la relativa delibera diviene esecutiva.
Articolo 62
(Approvazione e modifiche dello Statuto)
1. Lapprovazione dello Statuto e delle sue modifiche sono deliberate dal Consiglio provinciale dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti in prima votazione e, a distanza non inferiore a 30 giorni, dalla maggioranza assoluta in due successive votazioni.
2. Dopo lapprovazione del Consiglio, lo statuto è affisso allalbo pretorio dellente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellinterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio dellente.
Articolo 63
(Disposizione transitoria)
1. Il presente Statuto sostituisce le precedenti norme statutarie, che sono interamente abrogate.
2. Sino allentrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente Statuto, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto.
3. La Provincia esercita le funzioni fondamentali, quelle proprie, conferite e delegate dallo Stato o dalla Regione Piemonte, in base alle norme statutarie e legislative vigenti, sino a diversa disciplina legislativa di attuazione dellarticolo 117, comma 2, lettera p), e dellarticolo 118 della Costituzione.