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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice 25.7
D.D. 24 marzo 2003, n. 378

Comune di Arona. Nulla osta ai soli fini idraulici per l’occupazione temporanea dal 20.02.03 al 30.09.03 di parte di area demaniale denominata “Corso Europa” Fg. 29 mapp. 36 parte, per deposito materiale per l’esecuzione dei lavori di completamento rete fognaria del Comune di Arona. Ditta richiedente: SIPA S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che alla ditta SIPA S.p.A. con sede in Tremestieri Etneo (CT), possa essere rilasciata l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di mq 743 circa di area demaniale denominata “Corso Europa”, Fg. 29 mapp. 36-parte, per deposito materiale per l’esecuzione dei lavori di completamento rete fognaria del comune di Arona.

Il materiale dovrà essere posto nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistata da quest’Ufficio, forma parte integrante del presente nulla osta subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) la ditta SIPA S.p.A. è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà nel corso dell’occupazione dell’area demaniale, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

2) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla occupazione delle aree demaniali per lo svolgimento della manifestazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi