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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice 25.7
D.D. 24 marzo 2003, n. 377

Ditta Abbazia Benedettina “Mater Ecclesiae”. Nulla osta ai soli fini idraulici per il rifacimento di parte del muro di sostegno a lago del terreno annesso alla “Casa del Vescovo” in Comune di Orta San Giulio, Fg. 3, mapp. 48 e 65

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che all’Abbazia Benedettina “Mater Ecclesiae” con sede in Orta San Giulio, possa essere rilasciata l’autorizzazione per il rifacimento di parte del muro di sostegno, a lago, del terreno annesso alla “Casa del Vescovo”, in Comune di Orta San Giulio, Fg. 3 mapp. 48 e 65.

Gli interventi di rifacimento del tratto di muro dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) restano a carico di codesta Ditta ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3) l’Abbazia Benedettina è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato all’esercizio del presente nulla osta.

Il soggetto autorizzato, anche nel caso di occupazione temporanea di area demaniale, dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi