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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice 25.7
D.D. 24 marzo 2003, n. 375

Ditta Ente Fiera del Lago Maggiore. Nulla osta ai soli fini idraulici per l’occupazione temporanea (29.04.03-28.06.03) di area demaniale P.le Aldo Moro ed area demaniale della zona Lido (05.05.03-21.06.03), per lo svolgimento della 41 a edizione della Fiera del Lago Maggiore

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che all’Ente Fiera Lago Maggiore, possa essere rilasciata l’autorizzazione per l’occupazione temporanea (29/04/03-28/06/03) di area demaniale Piazzale Aldo Moro ed area demaniale della zona Lido (05/05/03-21/06/03), per lo svolgimento della 41 a edizione della Fiera del Lago Maggiore.

Le strutture previste dovranno essere poste nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, forma parte integrante del presente nulla osta subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) resta a carico dell’Ente Fiera del Lago Maggiore ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’allestimento delle strutture previste per lo svolgimento della fiera;

2) l’Ente Fiera del Lago Maggiore è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà nel corso delle occupazioni delle aree demaniali, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla occupazione delle aree demaniali per lo svolgimento della manifestazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell’installazione delle strutture della fiera sull’area demaniale, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi