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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice 25.6
D.D. 14 marzo 2003, n. 337

Autorizzazione idraulica per un attraversamento aereo del corso d’acqua denominato Torrente Arzola o Cusina nel Comune di Castellino Tanaro con linea elettrica AT a 132.000 V. Ditta Enel Distribuzione - Direzione Piemonte e Liguria - Torino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte e Liguria, Torino, Corso Regina Margherita n. 267, ai soli fini idraulici e salvo quanto previsto dalla legge 431/185 (Beni Ambientali) ad attraversare il corso d’acqua pubblico Torrente Arzola o Cusina nel Comune di Castellino Tanaro, nella posizione e con le modalità illustrate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Ditta richiedente.

L’autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1) i sostegni verticali non dovranno essere infissi nè sulla sommità arginale/spondale, nè sulle scarpate, nonchè a distanza netta dall’unghia degli argini inferiore a quella prescritta dalle vigenti normative tecniche (m 5,00 - D.M. LL.PP. 21/3/1988 capo II^ sub 2.1.07 lettera “G”; m 10,00 art. 96/f R.D. 523/1904);

2) il cavo elettroconduttore più basso della linea aerea non dovrà trovarsi ad una altezza dalla sponda del corso d’acqua inferiore a quanto stabilito dal D.M. LL.PP. 16/1/1991 recante aggiornamento alle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio delle linee elettriche aeree esterne;

3) l’attraversamento dovrà risultare eseguito nel rispetto delle norme di legge vigenti dalla data dell’autorizzazione dell’impianto;

4) eventuali varianti all’attraversamento e alle condutture elettriche potranno essere apportate previa autorizzazione da parte di questo Settore;

5) verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

6) l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

7) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna, e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo