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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice 25.4
D.D. 13 marzo 2003, n. 331

Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato Torrente Gattola con un impianto elettrico alla tensione di 400 Volt staffato al ponte della Strada Comunale della Madonna del Tempio in Comune di Casale M.to - Fraz. S. Maria del Tempio - Cantone Chiesa. Ditta: ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte e Liguria - Zona di Alessandria

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte e Liguria - Zona di Alessandria, ai soli fini idraulici, salvo quanto previsto dalla Legge 8/8/1985, n. 431 (Beni Ambientali), ad attraversare il corso d’acqua pubblica denominato Torrente Gattola con un impianto elettrico alla tensione di 400 Volt staffato al ponte della Strada Comunale della Madonna del Tempio in Comune di Casale M.to - Frazione Santa Maria del Tempio - Cantone Chiesa, alle seguenti condizioni:

1. gli attraversamenti dovranno risultare eseguiti nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto; in particolare le opere dovranno essere realizzate (a garanzia di eventuali danni alle stesse) preferibilmente staffate a valle con accorgimenti tecnici tali da non recare pregiudizio alla stabilità del manufatto, garantendo la sicurezza dell’esercizio, senza comportare alcuna riduzione della sezione idraulica libera esistente e/o ostacolo al normale deflusso delle acque correnti;

2. eventuale variante agli attraversamenti e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3. verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati; inoltre la presente autorizzazione non esamine l’ENEL dall’ottenere il benestare del proprietario della struttura in quanto responsabile della statica del manufatto e della sua conformità alle norme idrauliche vigenti;

4. l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5. in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Amministrazione Regionale il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21.12.1961, n. 1501 e successive modificazioni;

6. con il presente provvedimento è autorizzata la realizzazione dell’opera e l’occupazione del sedime demaniale; tuttavia questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche alle opere oppure anche procedere alla revoca dell’autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle condizioni del corso d’acqua o nel caso le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato; con successivo atto, da adottarsi a seguito della definizione della regolamentazione regionale della materia, verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale delle occupazioni delle aree demaniali in questione (spazi aerei), ai sensi del D.Lgs. 313/1998, n. 112 e della L.R. 26/4/2000, n. 44;

7. la presente autorizzazione ha efficacia a partire dalla data odierna.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi all’organo giurisdizionale competente.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno