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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice 25.9
D.D. 12 marzo 2003, n. 318

Ditta “Cantieri Vidoli” di proprietà del Sig. Enrico Vidoli. Nulla osta ai soli fini idraulici per il dragaggio dell’area demaniale in concessione, antistante i mapp. n. 420/418 dei Fgg. n. 27/30. Lago Maggiore - Comune di Stresa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al Sig. Enrico Vidoli possa essere rilasciata l’autorizzazione per il dragaggio dell’area demaniale comprendente lo specchio d’acqua intorno al pontile principale sul Lago Maggiore in Comune di Stresa, antistante i mapp. n. 420/418 dei Fgg. n. 27/30, per una superficie di circa mq. 660, con volume di circa mc. 990, e che il suddetto materiale composto prevalentemente di sabbia e ghiaia dovrà essere depositato di fronte alla darsena oltre corona (sotto il termoclinio).

I lavori di dragaggio dell’area in oggetto dovranno essere realizzati secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) il dragaggio del fondale dovrà essere realizzato in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, previa preventiva verifica delle fondazioni dei manufatti esistenti al fine di evitarne il danneggiamento, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) l’esecuzione dell’intervento e lo smaltimento del materiale dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni poste dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca ed altri Enti competenti in merito;

3) il proprietario Sig. Enrico Vidoli è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 490/1999 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole