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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice 25.1
D.D. 13 febbraio 2003, n. 156

Autorizzazione a sanatoria all’ENEL Distribuzione S.p.A. a mantenere ed esercire l’impianto elettrico n. 2722/TO, con carattere di inamovibilità, costituito da 2 linee elettriche a 15000 Volt, e 5 linee elettriche a 380 Volt, sotterranee, nonchè l’esistente cabina di trasformazione a 15/380 Volt, “Bauducco” n. 0193, in comune di Vinovo (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L’ENEL S.p.A., considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata in via di sanatoria, a mantenere ed esercire l’impianto elettrico n. 2722/TO, nonchè l’esistente cabina di trasformazione a 15000/380 Volt, “Bauducco” n. 0193, in comune di Vinovo (TO).

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, dell’Art. 9 della L.R. 26.04.1984 n. 23, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

In accoglimento della richiesta avanzata dall’Enel Distribuzione S.p.A. l’impianto è inoltre dichiarato inamovibile.

Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, l’ENEL S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particellari con l’elenco dei proprietari, di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianto elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruire a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dal’Art. 3.1.03 del D. M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 79 del 05.04.1988.

Art. 5 - L’ENEL S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della ricostruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici e privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’ENEL S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la ricostruzione e l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.A..

Art. 8 - L’ENEL S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 0,5 per parte asse linee MT/BT

Avverso la presente Determina può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini