Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 5 maggio 2003, n. 28-9257
Valutazione dellinteresse pubblico negli Accordi di Programma
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di impegnare la Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica ed il Settore Accordi di Programma, preposti allistruttoria degli Accordi di Programma, nei casi in cui gli stessi comportino approvazione, contestuale o differita, di una variante al Piano Regolatore, ad anticipare alle fasi iniziali del procedimento la verifica della sussistenza di un interesse pubblico alla conclusione dellAccordo.
La valutazione del prevalente interesse pubblico deve essere ampia, e confrontata con gli interessi pubblici che vengono sacrificati o valutati non prevalenti e, qualora sussistano:
- dubbi sullesistenza o sulla prevalenza dellinteresse pubblico, soprattutto quando questo sia desumibile solo dalla presenza di un finanziamento pubblico in un contesto di rilevanti vantaggi giuridici e normativi per investitori privati;
- perplessità sulla valutazione di proposte di soggetti non pubblici, che devono essere ricondotti in un più ampio interesse pubblico da soddisfare, e accolte solo se compatibili con tale soddisfacimento;
- dubbi sulla compatibilità o la coerenza con la variante urbanistica richiesta, o se si ritenga che lAccordo abbia ricadute tali da richiedere una Variante Urbanistica di gran lunga più ampia di quella proposta;
la Direzione, in via preliminare e il più tempestivamente possibile, sottoporrà una specifica relazione scritta alla Giunta Regionale affinché la stessa possa opportunamente rilevare lesistenza delle condizioni di interesse pubblico che consentono la procedibilità della proposta e dare mandato alla Direzione di predisporre gli atti per aderire e stipulare lAccordo ai sensi delle leggi vigenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 65 dello Statuto e dellarticolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002
(omissis)