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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 5 maggio 2003, n. 28-9257

Valutazione dell’interesse pubblico negli Accordi di Programma

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di impegnare la Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica ed il Settore Accordi di Programma, preposti all’istruttoria degli Accordi di Programma, nei casi in cui gli stessi comportino approvazione, contestuale o differita, di una variante al Piano Regolatore, ad anticipare alle fasi iniziali del procedimento la verifica della sussistenza di un interesse pubblico alla conclusione dell’Accordo.

La valutazione del prevalente interesse pubblico deve essere ampia, e confrontata con gli interessi pubblici che vengono sacrificati o valutati non prevalenti e, qualora sussistano:

- dubbi sull’esistenza o sulla “prevalenza” dell’interesse pubblico, soprattutto quando questo sia desumibile solo dalla presenza di un finanziamento pubblico in un contesto di rilevanti vantaggi giuridici e normativi per investitori privati;

- perplessità sulla valutazione di proposte di soggetti non pubblici, che devono essere ricondotti in un più ampio interesse pubblico da soddisfare, e accolte solo se compatibili con tale soddisfacimento;

- dubbi sulla compatibilità o la coerenza con la variante urbanistica richiesta, o se si ritenga che l’Accordo abbia ricadute tali da richiedere una Variante Urbanistica di gran lunga più ampia di quella proposta;

la Direzione, in via preliminare e il più tempestivamente possibile, sottoporrà una specifica relazione scritta alla Giunta Regionale affinché la stessa possa opportunamente rilevare l’esistenza delle condizioni di interesse pubblico che consentono la procedibilità della proposta e dare mandato alla Direzione di predisporre gli atti per aderire e stipulare l’Accordo ai sensi delle leggi vigenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

(omissis)