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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2003, n. 64-9402

Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Schema di disciplinare tipo relativo ai Consorzi unici di bacino e all’Associazione di ambito. Individuazione degli impianti che devono osservare il regime di separazione di cui all’art. 10 comma 3 l. r. 24/2002 e dell’Autorità di Settore. Soluzioni organizzative finalizzate all’attivazione delle forme di gestione di cui all’art. 20 comma 6 l. r. 24/2002

A relazione dell’Assessore Cavallera:

La legge regionale 24 ottobre 2002 n.24 “Norme per la gestione dei rifiuti”, nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni dal Titolo V della Costituzione in materia di governo del territorio e di gestione dei servizi pubblici locali, disciplina la gestione e la riduzione dei rifiuti in conformità ai principi del diritto comunitario e in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio”.

Per quanto attiene l’articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani la legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 prevede un doppio livello di competenze.

Nell’ambito dello stesso bacino, così come individuato dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti di cui all’art. 6 della legge citata, i comuni in forma associata assicurano l’organizzazione dei servizi di competenza del bacino stesso attraverso consorzi obbligatori ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Allegati A1- A2 e B1-B2).

I consorzi unici di bacino appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale ed il comune con maggior popolazione di ciascun bacino costituiscono un’associazione mediante adozione di un’apposita Convenzione e del relativo Statuto al fine di organizzarne le funzioni di competenza (Allegati C1 e C2).

Nel bacino sono svolte, ai sensi degli articoli 10 comma 1 e 11 comma 6 l. r. n. 24/2002 l’attività di governo e di coordinamento dei servizi: di gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto dei rifiuti; di realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata; di conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche. Sono svolte altresì le operazioni di rimozione dei rifiuti di cui all’art. 14 d. lgs. n. 22/1997 e all’art. 8 l. r. n. 24/2002.

Nell’ambito territoriale ottimale sono svolte, ai sensi degli articoli 10 comma 2 e 12 comma 4 l. r. n. 24/2002, le attività di governo e coordinamento finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e di smaltimento, comprese le discariche fermo restando l’eventuale compito di espletare le gare previsto dall’art. 113 comma 13, d. lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 35 l. n. 448/2001.

L’associazione d’ambito territoriale ottimale costituisce altresì autorità di settore ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 35 della l. n. 448/2001.

Negli ambiti territoriali ottimali di gestione dei rifiuti, in cui è stato individuato un solo bacino, le funzioni proprie dell’ambito previste dai commi 1, 2, 3, 4 dell’art.12 l. r. n. 24/2002 sono svolte dal consorzio di bacino secondo la disciplina prevista per le medesime funzioni nell’apposita convenzione di bacino che coincide con l’ambito (Allegati D1 e D2).

La legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 prevede la distinzione delle funzioni di governo, affidate all’ente pubblico, dalla gestione degli impianti e dall’erogazione del servizio. La stessa legge regionale provvede inoltre ad adeguare la normativa regionale al principio posto dall’art. 113 d. lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, di separazione della proprietà degli impianti e delle reti dall’erogazione del servizio e, dando attuazione al comma 3 dell’articolo 113 d. lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo 35 l n. 448/2001, prevede la separazione dell’attività di gestione degli impianti da quella di erogazione del servizio.

In tale contesto l’art. 20 della legge regionale 24 ottobre 2002 n.24 stabilisce che gli attuali consorzi per la gestione dei rifiuti che effettuano gestione diretta deliberino di trasformarsi scindendosi e attribuendo da un lato i complessi aziendali aventi ad oggetto l’attività di gestione in capo ad una società di capitali di nuova costituzione e mantenendo dall’altro all’unico consorzio di bacino esclusivamente le funzioni di governo.

Al Consorzio unico di bacino aderiscono altresì i comuni che alla data della trasformazione per scissione o dell’adeguamento previsto dall’art 11 comma 3 l. r. n. 24/2002 provvedono in forma non associata alle funzioni di cui all’art. 10 comma 1 l. r. n. 24/2002 con deliberazione di approvazione della Convenzione e dello Statuto propri del Consorzio unico cui entrano a far parte.

I Consorzi per la gestione dei rifiuti già costituiti che non contemplano lo svolgimento dell’attività di gestione diretta dei servizi relativi ai rifiuti urbani e non sono pertanto soggetti alla trasformazione per scissione di cui all’art. 35 comma 8 l. n. 448/2001 e all’art. 20 l. r. n. 24/2002 potranno prendere a modello per gli adeguamenti che si rendono necessari gli schemi di Convenzione di cui agli Allegati B1 o D2 e gli schemi di Statuto di cui agli Allegati B2 o D3.

Per la costituzione dei consorzi obbligatori di bacino e dell’associazione d’ambito la Giunta Regionale, dando attuazione all’art. 30 comma 3 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. f) l. r. n. 24/2002 definisce lo schema di disciplinare tipo per il convenzionamento di bacino, con il relativo Statuto e lo schema di convenzione per la costituzione dell’Associazione di ambito di cui agli allegati:

- A1 e A2 - Schema di Convenzione del Consorzio unico di bacino nell’ipotesi di trasformazione per scissione e relativo schema di Statuto;

- B1 e B2 - Schema di Convenzione del Consorzio unico di bacino nell’ipotesi di adeguamento e relativo schema di Statuto;

- C1 e C2 - Schema di Convenzione dell’Associazione d’Ambito Territoriale Ottimale relativo schema di Statuto;

- D1, D2 e D3 - Schemi di Convenzione del Consorzio unico di bacino nell’ipotesi di coincidenza tra bacino e ambito territoriale ottimale rispettivamente nel caso di trasformazione per scissione, nel caso di adeguamento e relativo schema di Statuto.

Per consentire l’attuazione del principio di separazione dell’attività di gestione delle reti e degli impianti da quella di erogazione del servizio di cui all’art. 113 comma 3 d. lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 35 l. n. 448/2001 ed all’articolo 10, comma 3 della l. r. 24/2002, la Giunta regionale individua le tipologie degli impianti che debbono osservare il suddetto regime, di cui all’allegato E.

La prevista trasformazione delle aziende speciali consortili e dei consorzi in società di capitali ai sensi dell’articolo 35, comma 8, l. n. 448/2001 e la conseguente, contestuale attribuzione delle funzioni amministrative di governo ad un consorzio unico per ciascun bacino, con adesione allo stesso dei restanti comuni non consorziati impone la preventiva scelta delle soluzioni organizzative che debbono essere adottate a tal fine, anche in merito alla titolarità della proprietà degli impianti.

La legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, all’articolo 20, comma 6, prevede pertanto che la Giunta regionale, con atto di indirizzo, individui le possibili soluzioni organizzative atte ad assicurare l’attivazione delle forme di gestione secondo le indicazioni previste dalla medesima legge, di cui all’allegato F.

Lo schema di Convenzione del Consorzio unico di bacino, lo schema di convenzione d’ambito nonché i relativi schemi di Statuto dettano gli elementi essenziali ed imprescindibili per la costituzione delle forme associative previste dalla medesima legge regionale n. 24/2002.

Tali documenti inoltre costituiscono presupposto per il riconoscimento dei soggetti che, sul territorio piemontese, sono istituzionalmente preposti alla gestione del sistema integrato dei rifiuti urbani, anche ai fini dell’attribuzione dei finanziamenti previsti dalla medesima legge.

Ferma restando la cogenza dei principi derivanti dalle norme di legge statale e regionale contenuti nel disciplinare tipo è facoltà dei soggetti associati di integrare ed eventualmente modificare, nelle prescrizioni non tassative, gli schemi di convenzione e gli schemi di Statuto in ragione delle specificità territoriali.

Visti gli Allegati A1-A2 e B1-B2, parte integrante della presente deliberazione, relativi al disciplinare tipo contenente lo schema di Convenzione del Consorzio unico di bacino e al relativo schema di Statuto.

Visti gli Allegato C1-C2, parte integrante della presente deliberazione, relativi allo schema di Convenzione e di Statuto per la costituzione dell’Associazione di ambito.

Visti gli Allegati D1-D2-D3, parte integrante della presente deliberazione, contenenti lo schema di Convenzione del Consorzio unico di bacino nell’ipotesi di coincidenza tra bacino e ambito territoriale ottimale ed il relativo schema di Statuto.

Visto l’allegato E, parte integrante della presente deliberazione, contenente l’elenco degli impianti che devono osservare il regime di separazione di cui all’art. 10 c. 3 l. r. n. 24/2002.

Visto l’allegato F, parte integrante della presente deliberazione, costituente atto di indirizzo concernente soluzioni organizzative finalizzate all’attivazione delle forme di gestione di cui all’art. 20 comma 6 della l. r. n. 24/2002 e individuazione dell’autorità di settore.

Acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali espresso nella seduta del 14 maggio 2003.

Vista la legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24.

Visto il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267

Vista la l. r. 26 aprile 2000 n. 44

Vista la l. r. 5 agosto 2002 n. 20

Vista la l. r. 8 agosto 1997 n. 51

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

Per le considerazioni riportate in premessa:

* di approvare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. f) e articolo 11, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 gli Allegati A1-A2 e B1-B2 contenenti lo schema di Convenzione del Consorzio unico di bacino e il relativo schema di Statuto costituenti parte integrante della presente deliberazione;

* di approvare, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lett. f) e articolo 12 comma 3 della Legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 gli Allegati C1 e C2, contenenti lo schema di convenzione dell’Associazione di Ambito Territoriale Ottimale ed il relativo schema di Statuto costituenti parte integrante della presente deliberazione;

* di approvare, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lett. f), degli articoli 11 comma 2, 12 comma 5 della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 gli Allegati D1, D2 e D3 costituenti parte integrante della presente deliberazione, contenenti lo schema di Convenzione del Consorzio unico di bacino nell’ipotesi di coincidenza tra bacino e ambito territoriale ottimale nonché il relativo schema di Statuto;

* di approvare, ai sensi dell’articolo 10 comma 3 della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 l’Allegato E, costituente parte integrante della presente deliberazione, contenente l’elenco degli impianti che devono osservare il regime di separazione di cui all’art. 10 c. 3 l. r. n. 24/2002

* di approvare, ai sensi dell’articolo 20 comma 6 della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 l’Allegato F, costituente parte integrante della presente deliberazione, contenente atto di indirizzo concernente soluzioni organizzative finalizzate all’attivazione delle forme di gestione di cui all’art. 20 comma 6 della l. r. n. 24/2002 e individuazione dell’Autorità di settore.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A1

CONVENZIONE DEL CONSORZIO UNICO
DI BACINO

Allegato all’atto di trasformazione per scissione.

Art. 1

(Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del Consorzio......... (vecchia denominazione) del giorno......... risulta, per effetto della trasformazione per scissione del ramo aziendale, così definita, ai sensi della l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, nonché della l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n.24, art. 20.

2. Tra i Comuni (1) indicati nell’Allegato 1-a è istituito il Consorzio di bacino denominato ...... ...... ...... siglabile “...... ...... ...... ”, con sede in ...... ...... ...... via ...... ...... ......

Art. 2

(Competenza consortile)

1. A seguito della trasformazione per scissione del ramo d’azienda residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l’esercizio in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell’ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all’esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

3. In particolare il Consorzio, nell’esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all’art. 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all’esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino (2).

5. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall’Associazione d’ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, sentiti gli stessi sulla qualità del servizio. La tariffa predisposta dal Consorzio è approvata dal Comune ed è riscossa dal Consorzio.

6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell’articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all’accertamento delle violazioni, all’esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 3

(Autorità d’ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti (3) il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri Consorzi di bacino ricompresi nel medesimo ambito ottimale e con i Comuni con maggior popolazione di ciascun bacino apposita convenzione per il governo dei servizi d’ambito, in attuazione del Piano regionale e del Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

2. La convenzione legittima l’Associazione d’ambito ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici di competenza d’ambito, fermo restando l’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio (4).

3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente la convenzione può prevedere che l’Associazione d’ambito succeda ai Comuni e ai Consorzi di bacino nella titolarità della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni, fermo restando l’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.

4. Le disposizioni di cui al primo periodo dei precedenti commi 2, 3 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni alla società di capitali di gestione degli stessi.

5. Con la Convenzione l’Associazione d’ambito succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art. 4

(Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.

2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla localizzazione e all’allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di bacino.

3. Ai sensi delle leggi vigenti (5) gli atti fondamentali dell’Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5

(Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione sono nominati e revocati dall’Assemblea (6).

2. L’Assemblea nomina e revoca il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell’organo di revisione del Comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 6

(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della trasformazione per scissione, secondo i valori di stima per essa indicati.

2. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l’approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 7

(Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito di trasformazione)

1. Per effetto della trasformazione per scissione il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di bacino esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inserito o transitato nei ruoli del Consorzio, nominativamente indicato nell’atto di trasformazione.

2. A seguito della trasformazione resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d’appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il Consorzio di bacino, il singolo Comune, o la società di capitali.

3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.

4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all’esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

Art. 8

(Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio di bacino ha durata prevista dalla preesistente convenzione, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.

2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell’Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.

3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consorzio convoca l’Assemblea per la nomina degli organi consortili fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data di trasformazione del Consorzio per scissione.

2. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del Comune ove ha sede il Consorzio.

3. Sono atti fondamentali approvati dall’Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d’erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l’autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

Il presente atto, composto di dieci articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n. ...... originali ed è esente bollo, ex art. 16, Tab. B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

1. Elenco enti consorziati (Allegato 1-a);

2. Statuto (Allegato 2);

Letto, confermato e sottoscritto.

Firme:

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NOTE:

1 O le Comunità montane, o le Unioni di comuni, in loro rappresentanza.

2 Quanto ad impianti, reti ed altre dotazioni di competenza d’ambito vedi il successivo articolo 3, commi 2 e s.

3 L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, art. 12; d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 23.

4 Quanto ai beni destinati all’esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino vedi il precedente articolo 2, comma 4.

5 D. lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 3.

6 D. lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 5.


Allegato A2

STATUTO

Allegato2 all’atto di trasformazione per scissione.

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Denominazione e sede.

Art. 2 - Natura e oggetto.

Art. 3 - Competenza consortile.

Art. 4 - Quote di partecipazione e qualità di consorzista.

Art. 5 - Funzione normativa e tariffe.

Art. 6 - Programmazione.

Art. 7 - Norma di rinvio.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 8 - Informazione.

Art. 9 - Accesso, partecipazione e azione popolare.

Art. 10 - Garanzie per gli utenti.

Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 12 - Organi del Consorzio.

Capo I - Assemblea.

Art. 13 - Funzioni.

Art. 14 - Convocazione dell’Assemblea.

Art. 15 - Sessioni e sedute.

Art. 16 - Funzionamento.

Art. 17 - Composizione dell’Assemblea.

Capo II - Consiglio d’Amministrazione.

Art. 18 - Funzioni.

Art. 19 - Convocazione e funzionamento.

Art. 20 - Composizione e nomina.

Art. 21 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 22 - Funzioni.

Art. 23 - Elezione.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 24 - Revisore dei conti. Funzioni.

Art. 25 - Segretario del Consorzio e personale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 26 - Gestione economico-finanziaria e contabile.

Art. 27 - Investimenti e contratti.

Art. 28 - Disposizioni finali.

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. E’ costituito il Consorzio di bacino denominato ...... ...... ...... siglabile “...... ...... ......”

2. Il Consorzio ha sede legale in ...... ...... ...... via ...... ...... ......

3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dall’Assemblea.

Art. 2

(Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3

(Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell’ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all’esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

2. Il Consorzio nell’esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all’articolo 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all’esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino (1).

4. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall’Associazione d’ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio.

5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell’articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all’accertamento delle violazioni, all’esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art 4

(Quote di partecipazione e qualità di consorzista)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 28 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite:

Comune .......................................................

Quota spettante .........................................

Comune .......................................................

Quota spettante .........................................

Comune .......................................................

Quota spettante .........................................

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l’effettiva potestà d’intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall’Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il caso in cui si verifichino recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall’Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse (2).

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l’adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5

(Funzione normativa e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo delle pubblicazioni, dopo l’adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

3. I piani finanziari e la tariffa dei rifiuti di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, sono definiti dall’Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Comuni interessati sulla qualità del servizio. La tariffa è altresì approvata dal Comune.

Art. 6

(Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il piano programma ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune associato, al fine di conseguire nell’intero bacino le percentuali previste dal d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 24, nonché dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

3. Il piano programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.

4. L’Assemblea approva il piano programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l’approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 7

(Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 8

(Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

2. Durante il mandato, o l’incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell’Assemblea.

3. Gli atti degli organi dell’ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l’affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l’accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 9

(Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L’accesso, la partecipazione e l’azione popolare sono disciplinati dalle norme sull’attività del Comune in cui ha sede l’ente, sino all’approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 10

(Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l’obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l’obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all’utenza.

3. Nell’ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.

4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l’emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.

5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l’individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 11

(Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all’utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 12

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi l’Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio d’Amministrazione, il Revisore dei conti.

2. L’azione di responsabilità contro i Consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell’Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 13

(Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall’Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d’erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l’autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. L’Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente, determina le indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell’organo di revisione del Comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti che la legge riserva all’Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

Art. 14

(Convocazione dell’Assemblea)

1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l’ordine del giorno.

2. L’Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio d’Amministrazione, iscrivendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti per l’esame e le conseguenti determinazioni.

3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, unitamente all’ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all’Albo Pretorio dei Comuni associati e all’Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all’ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell’Assemblea.

Art. 15

(Sessioni e sedute)

1. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.

4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l’approvazione del piano programma d’erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l’Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei... ... (3) delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.

5. Alle sedute dell’Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell’Assemblea.

Art. 16

(Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 15, comma 4.

3. Alle deliberazioni dell’Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

4. Gli atti fondamentali dell’Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 17

(Composizione dell’Assemblea)

1. L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, o da un proprio delegato per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell’inizio della stessa.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l’Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio d’Amministrazione.

Art. 18

(Funzioni)

1. Il Consiglio d’Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall’Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell’ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 19

(Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio d’Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell’Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull’Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 20

(Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai Consiglieri eletti per un periodo di... 4 dall’Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a due e non superiore a sei, definito dall’Assemblea stessa prima dell’elezione.

2. L’elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d’Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall’Assemblea consortile.

3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.

4. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono esser prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l’Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.

5. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.

Art. 21

(Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l’Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d’indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l’Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell’Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l’Assemblea consortile, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall’Assemblea consortile.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 22

(Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di Amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall’ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d’informazione e di partecipazione dell’utenza e della cittadinanza.

2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all’Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell’Assemblea consortile, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 23

(Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei... (5) delle quote di partecipazione; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.

2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il Consigliere più anziano d’età.

3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai Consiglieri di Amministrazione e all’Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 24

(Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.

2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenzia all’apposita seduta dell’Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3 Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all’operato dell’amministrazione. Qualora un membro dell’Assemblea muova rilievi sulla gestione dell’ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 25

(Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina, tra i Segretari comunali dei Comuni associati, il Segretario del Consorzio, che adempie verso l’ente agli stessi compiti previsti per i Comuni.

2. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio, ovvero comandato dai Comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 26

(Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell’ambito delle finalità sociali.

3. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio stesso.

5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 27

(Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma il Consorzio provvede con fondi all’uopo accantonati, con l’utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l’incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.

2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l’affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull’attività del Comune in cui ha sede l’ente, sino all’approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 28

(Disposizioni finali)

1. In prima attuazione l’Assemblea del Consorzio provvede entro il 31 dicembre 2003 all’aggiornamento delle quote consortili in ragione della popolazione di ciascun Comune (6). Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.

2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull’ordinamento delle autonomie locali.

NOTE:

1 Quanto a impianti, reti ed altre dotazioni di competenza d’ambito v. la Convenzione, articolo 3, commi 2 e s.

2 V. il successivo articolo 28.

3 Ad esempio i due terzi, i tre quarti, i tre quinti.

4 Non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

5 Ad esempio i due terzi, i tre quarti, i tre quinti.

6 E’ possibile prevedere che una percentuale delle quote di partecipazione - comunque inferiore complessivamente al 15% delle stesse - sia determinata in proporzione alla superficie territoriale di ciascun ente consorziato.


Allegato B1

CONVENZIONE DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO

Allegato 1 alla deliberazione dell’Assemblea consortile avente ad oggetto adeguamento alla disciplina della l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24.

Art. 1

(Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del Consorzio...... (vecchia denominazione) del giorno...... risulta così definita, per effetto della nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani di cui alla l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, nonché alla l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24.

2. Tra i Comuni (1) indicati nell’Allegato 1-a è istituito il Consorzio di bacino denominato ...... ...... ...... siglabile “...... ...... ...... ”, con sede in ...... ...... ...... via ...... ...... ......

Art. 2

(Competenza consortile)

1. Per effetto della nuova disciplina delle forme di governo e gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo dei servizi medesimi, da esercitarsi in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia.

2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell’ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all’esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

3. In particolare il Consorzio, nell’esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all’art. 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

4. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all’esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino (2).

5. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall’Associazione d’ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, sentiti gli stessi sulla qualità del servizio. La tariffa predisposta dal Consorzio è approvata dal Comune ed è riscossa dal Consorzio.

6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell’articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all’accertamento delle violazioni, all’esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 3

(Autorità d’ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti (3) il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri Consorzi di bacino ricompresi nel medesimo ambito ottimale e con i Comuni con maggior popolazione di ciascun bacino apposita convenzione per il governo dei servizi d’ambito, in attuazione del Piano regionale e del Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

2. La convenzione legittima l’Associazione d’ambito ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici di competenza d’ambito, fermo restando l’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio (4).

3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente la convenzione può prevedere che l’Associazione d’ambito succeda ai Comuni e ai Consorzi di bacino nella titolarità della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni, fermo restando l’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.

4. Le disposizioni di cui al primo periodo dei precedenti commi 2, 3 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni a società di capitali di gestione degli stessi.

5. Con la Convenzione l’Associazione d’ambito succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art. 4

(Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.

2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla localizzazione e all’allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di bacino.

3. Ai sensi delle leggi vigenti (5) gli atti fondamentali dell’Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5

(Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione sono nominati e revocati dall’Assemblea (6).

2. L’Assemblea nomina e revoca il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell’organo di revisione del Comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 6

(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai fondi e dai beni risultanti alla chiusura dell’ultimo esercizio, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni di cui sia titolare il Consorzio, nonché dalle future acquisizioni e trasferimenti.

2. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l’approvazione del bilancio i costi residui sono riparti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 7

(Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito di adeguamento)

1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo agli enti consorziati nei rapporti esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) relativi alle funzioni di bacino attribuite dalla legge alla sua competenza, nonché nei rapporti con il personale che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inserito o transitato nei ruoli del Consorzio, nominativamente indicato nell’Allegato 1-b.

2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d’appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il singolo Comune, il Consorzio di bacino, o società di capitali.

3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.

4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all’esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

Art. 8

(Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio di bacino ha durata prevista dalla preesistente convenzione, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.

2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell’Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.

3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consorzio convoca l’Assemblea per la nomina degli organi consortili, quali disciplinati dallo Statuto a seguito di adeguamento, fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data della deliberazione di adeguamento.

2. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del Comune ove ha sede il Consorzio.

3. Sono atti fondamentali approvati dall’Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d’erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l’autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n. ...... originali ed è esente bollo, ex art. 16, Tab. B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

1. Elenco enti consorziati (Allegato 1-a);

2. Elenco personale (Allegato 1-b);

3. Statuto (Allegato 2);

Letto, confermato e sottoscritto.

Firme:

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NOTE:

1 O le Comunità montane, o le Unioni di comuni, in loro rappresentanza.

2 Quanto a impianti, reti ed altre dotazioni di competenza d’ambito v. il successivo articolo 3, commi 2 e s.

3 L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, art. 12; d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 23.

4 Quanto ai beni destinati all’esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino vedi il precedente articolo 2, comma 4.

5 D. lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 3.

6 D. lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 5.


Allegato B2

STATUTO

Allegato 2 alla deliberazione dell’Assemblea consortile avente ad oggetto adeguamento alla disciplina della l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24.

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Denominazione e sede.

Art. 2 - Natura e oggetto.

Art. 3 - Competenza consortile.

Art. 4 - Quote di partecipazione e qualità di consorzista.

Art. 5 - Funzione normativa e tariffe.

Art. 6 - Programmazione.

Art. 7 - Norma di rinvio.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 8 - Informazione.

Art. 9 - Accesso, partecipazione e azione popolare.

Art. 10 - Garanzie per gli utenti.

Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 12 - Organi del Consorzio.

Capo I - Assemblea.

Art. 13 - Funzioni.

Art. 14 - Convocazione dell’Assemblea.

Art. 15 - Sessioni e sedute.

Art. 16 - Funzionamento.

Art. 17 - Composizione dell’Assemblea.

Capo II - Consiglio d’Amministrazione.

Art. 18 - Funzioni.

Art. 19 - Convocazione e funzionamento.

Art. 20 - Composizione e nomina.

Art. 21 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 22 - Funzioni.

Art. 23 - Elezione.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 24 - Revisore dei conti. Funzioni.

Art. 25 - Segretario del Consorzio e personale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 26 - Gestione economico-finanziaria e contabile.

Art. 27 - Investimenti e contratti.

Art. 28 - Disposizioni finali.

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. E’ costituito il Consorzio di bacino denominato ...... ...... ...... siglabile “...... ...... ......”

2. Il Consorzio ha sede legale in ...... ...... ...... via ...... ...... ......

3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dall’Assemblea.

Art. 2

(Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3

(Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell’ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all’esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

2. Il Consorzio nell’esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all’articolo 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all’esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino (1).

4. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall’Associazione d’ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio.

5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell’articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all’accertamento delle violazioni, all’esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art 4

(Quote di partecipazione e qualità di consorzista)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 28 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite:

Comune .......................................... Quota spettante .........................................

Comune .......................................... Quota spettante ..........................................

Comune .......................................... Quota spettante ..........................................

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l’effettiva potestà d’intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall’Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il caso in cui si verifichino recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall’Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse (2).

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l’adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5

(Funzione normativa e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo delle pubblicazioni, dopo l’adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

3. I piani finanziari e la tariffa dei rifiuti di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, sono definiti dall’Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Comuni interessati sulla qualità del servizio. La tariffa è altresì approvata dal Comune.

Art. 6

(Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il piano programma ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune associato, al fine di conseguire nell’intero bacino le percentuali previste dal d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 24, nonché dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

3. Il piano programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.

4. L’Assemblea approva il piano programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l’approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 7

(Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 8

(Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

2. Durante il mandato, o l’incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell’Assemblea.

3. Gli atti degli organi dell’ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l’affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l’accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 9

(Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L’accesso, la partecipazione e l’azione popolare sono disciplinati dalle norme sull’attività del Comune in cui ha sede l’ente, sino all’approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 10

(Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l’obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l’obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all’utenza.

3. Nell’ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.

4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l’emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.

5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l’individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 11

(Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all’utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 12

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi l’Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio d’Amministrazione, il Revisore dei conti.

2. L’azione di responsabilità contro i Consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell’Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 13

(Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall’Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d’erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l’autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. L’Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente, determina le indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell’organo di revisione del Comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti che la legge riserva all’Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

Art. 14

(Convocazione dell’Assemblea)

1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l’ordine del giorno.

2. L’Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio d’Amministrazione, iscrivendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti per l’esame e le conseguenti determinazioni.

3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, unitamente all’ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all’Albo Pretorio dei Comuni associati e all’Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all’ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell’Assemblea.

Art. 15

(Sessioni e sedute)

1. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.

4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l’approvazione del piano programma d’erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l’Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei... ... (3) delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.

5. Alle sedute dell’Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell’Assemblea.

Art. 16

(Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 15, comma 4.

3. Alle deliberazioni dell’Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

4. Gli atti fondamentali dell’Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 17

(Composizione dell’Assemblea)

1. L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, o da proprio delegato per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell’inizio della stessa.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l’Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio d’Amministrazione.

Art. 18

(Funzioni)

1. Il Consiglio d’Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall’Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell’ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 19

(Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio d’Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell’Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull’Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 20

(Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai Consiglieri eletti per un periodo di... 4 dall’Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a due e non superiore a sei, definito dall’Assemblea stessa prima dell’elezione.

2. L’elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d’Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall’Assemblea consortile.

3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.

4. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono esser prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l’Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.

5. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.

Art. 21

(Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l’Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d’indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l’Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell’Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l’Assemblea consortile, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall’Assemblea consortile.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 22

(Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di Amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall’ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d’informazione e di partecipazione dell’utenza e della cittadinanza.

2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all’Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell’Assemblea consortile, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 23

(Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei ... ... (5) delle quote di partecipazione; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.

2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il Consigliere più anziano d’età.

3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai Consiglieri di Amministrazione e all’Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 24

(Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.

2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenzia all’apposita seduta dell’Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3 Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all’operato dell’amministrazione. Qualora un membro dell’Assemblea muova rilievi sulla gestione dell’ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 25

(Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina, tra i Segretari comunali dei Comuni associati, il Segretario del Consorzio, che adempie verso l’ente agli stessi compiti previsti per i Comuni.

2. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio, ovvero comandato dai Comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 26

(Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell’ambito delle finalità sociali.

3. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio stesso.

5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 27

(Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma il Consorzio provvede con fondi all’uopo accantonati, con l’utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l’incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.

2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l’affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull’attività del Comune in cui ha sede l’ente, sino all’approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 28

(Disposizioni finali)

1. In prima attuazione l’Assemblea del Consorzio provvede entro il 31 dicembre 2003 all’aggiornamento delle quote consortili in ragione della popolazione di ciascun Comune (6). Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.

2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull’ordinamento delle autonomie locali.

NOTE:

1 Quanto a impianti, reti ed altre dotazioni di competenza d’ambito v. la Convenzione, articolo 3, commi 2 e s.

2 V. il successivo articolo 28.

3 Ad esempio i due terzi, i tre quarti, i tre quinti.

4 Non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

5 Ad esempio i due terzi, i tre quarti, i tre quinti.

6 E’ possibile prevedere che una percentuale delle quote di partecipazione - comunque inferiore complessivamente al 15% delle stesse - sia determinata in proporzione alla superficie territoriale di ciascun ente consorziato.


Allegato C1

CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL’ASSOCIAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

L’anno......... il giorno......... del mese di......... in......... presso............;

PREMESSO

- che il d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, la l. R. 24 ottobre 2002, n. 24, nonché il Piano regionale ed i Programmi provinciali di gestione dei rifiuti dettano nuovi criteri ed indirizzi per la riduzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

- che la l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, prevede la cooperazione obbligatoria dei Consorzi di bacino appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale, i quali sono tenuti ad adottare apposita convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di governo dei servizi di cui all’articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale, costituendo l’Associazione di ambito;

- che tale obbligatoria cooperazione a livello di ambito può realizzarsi attraverso la costituzione di un consorzio tra il Comune con maggiore popolazione di ciascun bacino e i Consorzi di bacino del medesimo ambito territoriale ottimale, in attuazione del d. lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, che disciplina i consorzi tra enti locali per l’esercizio associato di funzioni, prevedendo che al consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi cui sono soggetti;

- che per i Consorzi di bacino tale autorizzazione legislativa è insita nel predetto obbligo di convenzionamento cui gli stessi sono soggetti per l’esercizio associato delle funzioni di governo dei servizi di ambito, di cui alla l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24;

- che la forma consortile di cooperazione a livello di ambito è funzionale ad un efficace svolgimento delle funzioni amministrative di governo dei servizi relativi ai rifiuti urbani, anche in considerazione della conseguente attribuzione di soggettività giuridica all’Associazione di ambito;

- che i Comuni sotto indicati, ciascuno in qualità di comune con la maggiore popolazione del proprio bacino, nonché i Consorzi di bacino sotto indicati, costituiti ai sensi della l. R. 24 ottobre 2002, n. 24, si sono determinati a procedere alla costituzione dell’Associazione di ambito nella predetta forma consortile, per razionalizzare i servizi e realizzare economie di scala, con benefici effetti per tutti gli associati;

TRA

1) Il Comune......... (C. f. n.........), con sede in........., via........., in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.........., nato a......... il........., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in data......... n........., esecutiva ai sensi di legge;

2) Il Comune......... (C. f. n.........), con sede in........., via........., in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.........., nato a......... il........., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in data......... n........., esecutiva ai sensi di legge;

3) Il Comune......... (C. f. n.........), con sede in........., via........., in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.........., nato a......... il........., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in data......... n........., esecutiva ai sensi di legge;

4) Il Consorzio di bacino......... (C. f. n.........), con sede in........., via........., in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.........., nato a......... il........., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell’Assemblea consortile in data......... n........., esecutiva ai sensi di legge;

5) Il Consorzio di bacino......... (C. f. n.........), con sede in........., via........., in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.........., nato a......... il........., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell’Assemblea consortile in data......... n........., esecutiva ai sensi di legge;

6) Il Consorzio di bacino......... (C. f. n.........), con sede in........., via........., in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.........., nato a......... il........., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell’Assemblea consortile in data......... n........., esecutiva ai sensi di legge

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

1. Gli enti indicati in premessa stipulano la presente convenzione ai sensi della l. R. 24 ottobre 2002, n. 24, art. 12, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di governo d’ambito dei servizi relativi ai rifiuti urbani di cui al successivo art. 2, istituendo il consorzio denominato Associazione di ambito territoriale ottimale ...... ...... ......, siglabile “...... ...... ...... ”, con sede in ...... ...... ...... via ...... ...... ......

Art. 2

(Competenza dell’Associazione di ambito)

1. L’Associazione di ambito persegue, nell’ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. L’Associazione di ambito svolge tutte le funzioni di governo di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale ed al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, ivi compresi l’approvazione del programma di realizzazione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse le discariche, nonché la scelta e l’esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti realizzatori e gestori degli impianti stessi, anche in qualità di Autorità di settore ai sensi della normativa vigente. A tal fine può avvalersi di società di capitali a maggioranza pubblica, ovvero esperire le procedure di gara per la scelta del gestore.

3. L’Associazione di ambito definisce le tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici da applicarsi ai gestori del relativo servizio e fornisce ai Consorzi di bacino le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari e della tariffa di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158.

4. L’Associazione di ambito esercita i poteri e le facoltà del proprietario sugli impianti, sulle reti e sulle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici di competenza di ambito, in nome e per conto degli enti locali di ambito o dei Consorzi di bacino titolari (1).

5. L’Associazione di ambito svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dagli enti consorziati.

Art. 3

(Obblighi e garanzie)

1. Gli organi dell’Associazione, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che l’Associazione di ambito adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla localizzazione e realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, ivi comprese le discariche.

3. Gli atti fondamentali dell’Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti associati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 4

(Nomina degli organi consortili)

Il Presidente dell’Associazione e gli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione, nonché il Revisore dei conti, sono nominati e revocati dall’Assemblea.

Art. 5

(Quote di partecipazione)

1. Le quote di partecipazione sono determinate in ragione della popolazione di ciascun Consorzio di bacino (2). Ad ognuno dei Comuni indicati in premessa spetta una quota pari ai cinque millesimi della partecipazione all’Associazione di ambito.

2. Nessun Consorzio di bacino può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione all’intera Associazione di ambito, salvo che l’ambito territoriale ottimale sia costituito da due soli bacini.

3. All’atto della sottoscrizione della presente convenzione le quote degli enti consorziati risultano così definite:

Consorzio di bacino......... Quota spettante.........

Consorzio di bacino......... Quota spettante.........

Consorzio di bacino......... Quota spettante.........

Comune di..................... Quota spettante: 5/1000

Comune di..................... Quota spettante: 5/1000

Comune di..................... Quota spettante: 5/1000

4. Le quote sono aggiornate dall’Assemblea per effetto ed in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base per il calcolo delle stesse ai sensi del presente articolo.

Art. 6

(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo di dotazione iniziale, nonché dalle successive acquisizioni e trasferimenti (3).

2. Ove l’Associazione di ambito non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l’approvazione del bilancio i costi residui sono riparti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 7

(Successione ed altri rapporti patrimoniali)

1. L’Associazione di ambito succede nei rapporti relativi alle funzioni di ambito esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.), nonché nei rapporti con il personale che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inserito o transitato nei ruoli dell’Associazione, nominativamente indicato nell’Allegato 1 (4).

2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d’appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il singolo Comune, il Consorzio di bacino, l’Associazione di ambito, o società di capitali.

3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.

4. L’Associazione di ambito può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all’esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

Art. 8

(Durata e scioglimento)

1. L’Associazione di ambito ha durata ventennale decorrente dalla sottoscrizione della presente convenzione, fermo restando il vincolo di cooperazione obbligatoria prevista dalla legge.

2. In attuazione del vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, l’Associazione di ambito può essere prorogata per eguale periodo, con deliberazione dell’Assemblea assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.

3. L’Associazione di ambito si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. La prima riunione dell’Assemblea è convocata, entro quarantacinque giorni dalla stipula della presente convenzione, dal Presidente del Consorzio del bacino in cui ha sede l’Associazione di ambito, che la presiede sino all’elezione del Presidente dell’Associazione.

2. In prima attuazione sono al servizio dell’Associazione di ambito gli uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del Comune ove ha sede l’Associazione.

3. Sono atti fondamentali approvati dall’Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il programma di realizzazione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti predetti in conformità alle disposizioni vigenti, l’aggiornamento delle quote di partecipazione all’Associazione di ambito, l’autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo, nonché i regolamenti dell’Associazione, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

Il presente atto, redatto in n......... originali, è esente bollo, ex art. 16, Tab. B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n.642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

1) Elenco personale (Allegato 1);

2) Deliberazione dell’Assemblea del Consorzio di bacino ......... in data......... n.........;

3) Deliberazione dell’Assemblea del Consorzio di bacino ......... in data......... n.........;

4) Deliberazione dell’Assemblea del Consorzio di bacino ......... in data......... n.........;

5) Deliberazione del Consiglio comunale .............................. in data......... n.........;

6) Deliberazione del Consiglio comunale .............................. in data......... n.........;

7) Deliberazione del Consiglio comunale .............................. in data......... n..........

Letto, confermato e sottoscritto.

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NOTE:

1 Ove si intenda assegnare all’Associazione di ambito la titolarità della proprietà degli impianti tecnologici il presente comma deve essere soppresso. V. anche note n. 3, 4.

2 La convenzione può prevedere che una percentuale delle quote di partecipazione all’Associazione di ambito, comunque inferiore complessivamente al 50% delle stesse, sia determinata in proporzione alla capacità di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani delle strutture impiantistiche, comprese le discariche, presenti sul territorio di ciascun Consorzio di bacino.

3 Ove si intenda assegnare all’Associazione di ambito la titolarità della proprietà degli impianti tecnologici il comma 1 deve essere sostituito dal seguente: “1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo di dotazione iniziale, ivi compresa la proprietà degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse le discariche, che ha formato oggetto di successione ai sensi del successivo articolo 7, nonché dalle successive acquisizioni e trasferimenti”. V. anche note n. 1, 4.

4 Ove si intenda assegnare all’Associazione di ambito la titolarità della proprietà degli impianti tecnologici, tra il comma 1 e il comma 2 deve essere inserito un ulteriore comma del seguente tenore: “L’Associazione di ambito succede altresì agli enti locali di ambito ed ai Consorzi di bacino nella proprietà degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse le discariche”. V. anche note n. 1, 3.


Allegato C2

STATUTO
dell’Associazione di ambito territoriale ottimale.

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Denominazione e sede.

Art. 2 - Natura e oggetto.

Art. 3 - Competenza.

Art. 4 - Qualità di consorzista.

Art. 5 - Funzione normativa e tariffe.

Art. 6 - Programmazione.

Art. 7 - Contratto di servizio.

Art. 8 - Norma di rinvio.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9 - Informazione.

Art. 10 - Accesso, partecipazione e azione popolare.

Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi dell’Associazione.

Capo I - Assemblea.

Art. 13 - Funzioni.

Art. 14 - Convocazione dell’Assemblea.

Art. 15 - Sessioni, sedute e funzionamento.

Art. 16 - Composizione dell’Assemblea.

Capo II - Consiglio d’Amministrazione.

Art. 17 - Funzioni.

Art. 18 - Convocazione e funzionamento.

Art. 19 - Composizione e nomina.

Art. 20 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni.

Capo III - Presidente dell’Associazione d’Ambito.

Art. 21 - Funzioni.

Art. 22 - Elezione.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 23 - Revisore dei conti. Funzioni.

Art. 24 - Segretario dell’Associazione e personale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 25 - Gestione economico-finanziaria e contabile.

Art. 26 - Investimenti e contratti.

Art. 27 - Disposizione finale.

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. E’ costituito il consorzio denominato Associazione di ambito territoriale ottimale...... ...... ...... siglabile “...... ...... ......”

2. L’Associazione di ambito ha sede legale in ...... ...... ...... via ...... ...... ......

3. Le variazioni di denominazione dell’Associazione di ambito e di cambiamento di sede sono deliberate dall’Assemblea.

Art. 2

(Natura e oggetto)

1. L’Associazione di ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L’Associazione di ambito svolge tutte le funzioni di governo di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3

(Competenza)

1. L’Associazione di ambito persegue, nell’ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. L’Associazione di ambito nell’esercizio delle proprie funzioni di governo di ambito assicura obbligatoriamente l’organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse le discariche, ivi compresa l’approvazione del programma di realizzazione degli impianti stessi e l’esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti realizzatori e gestori dei medesimi, anche in qualità di Autorità di settore ai sensi della normativa vigente. A tal fine può avvalersi di società di capitali a maggioranza pubblica, ovvero esperire le procedure di gara per la scelta del gestore.

3. L’Associazione di ambito definisce le tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici da applicarsi ai gestori del relativo servizio e fornisce ai Consorzi di bacino le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari e della tariffa rifiuti di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158.

4. L’Associazione di ambito esercita i poteri e le facoltà del proprietario sugli impianti, sulle reti e sulle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici di competenza di ambito, in nome e per conto degli enti locali di ambito o dei Consorzi di bacino titolari (1).

5. L’Associazione di ambito svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dagli enti consorziati.

Art 4

(Qualità di consorzista)

1. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l’effettiva potestà d’intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall’Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse ai sensi della Convenzione (2).

Art. 5

(Funzione normativa e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dall’Associazione di ambito nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo delle pubblicazioni, dopo l’adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 6

(Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dall’Associazione di ambito, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel programma di realizzazione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.

3. L’Assemblea approva il programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l’approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 7

(Contratto di servizio)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l’obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli interessati e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio.

2. Nell’ambito del rapporto tra Associazione di ambito e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dall’Associazione di ambito in qualità di Autorità di settore.

3. Il contratto di servizio deve prevedere l’obbligo del gestore di verificare i livelli di qualità del servizio.

Art. 8

(Norma di rinvio)

1. Le quote di partecipazione, il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento dell’Associazione di ambito sono disciplinati dalla Convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9

(Informazione)

1. L’Associazione di ambito assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

2. Durante il mandato, o l’incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell’Assemblea.

3. Gli atti degli organi dell’ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l’affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede dell’Associazione di ambito, che deve assicurare a tutti i cittadini l’accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 10

(Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L’accesso, la partecipazione e l’azione popolare sono disciplinati dalle norme sull’attività del Comune in cui ha sede l’ente, sino all’approvazione di apposito regolamento dell’Associazione di ambito.

Art. 11

(Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. L’Associazione di ambito partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

2. L’Associazione di ambito cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali dell’Associazione e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12

(Organi dell’Associazione)

1. Sono organi l’Assemblea, il Presidente dell’Associazione, il Consiglio d’Amministrazione, il Revisore dei conti.

2. L’azione di responsabilità contro i Consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell’Assemblea.

Capo I - Assemblea.

Art. 13

(Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall’Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il programma di realizzazione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti predetti in conformità alle disposizioni vigenti, l’aggiornamento delle quote di partecipazione all’Associazione di ambito, l’autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo, nonché i regolamenti dell’Associazione, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. L’Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente, determina le indennità, nomina e revoca il Presidente dell’Associazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti, nomina i rappresentanti che la legge riserva all’Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

Art. 14

(Convocazione dell’Assemblea)

1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l’ordine del giorno.

2. L’Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti, o dal singolo componente che rappresenti almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da due Consiglieri di Amministrazione, iscrivendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti per l’esame e le conseguenti determinazioni.

3. Ogni convocazione avviene mediante avviso, che deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, unitamente all’ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all’Albo Pretorio dei Comuni associati e all’Albo delle pubblicazioni dei Consorzi associati. Presso la segreteria dell’Associazione di ambito devono essere depositati gli atti relativi all’ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell’Assemblea.

Art. 15

(Sessioni, sedute e funzionamento)

1. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

3. Alle sedute dell’Assemblea partecipa il Segretario dell’Associazione, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell’Assemblea.

4. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti componenti le cui quote rappresentino la maggioranza qualificata dei... ... (3) delle quote di partecipazione dell’Associazione di ambito. Ove all’Associazione di ambito partecipino due soli Consorzi di bacino l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di entrambi i rappresentanti degli stessi.

5. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti.

6. L’Assemblea, con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell’ambito territoriale ottimale, comunque con il voto favorevole di entrambi i rappresentanti dei Consorzi di bacino nel caso in cui l’ambito territoriale ottimale sia costituito da due soli bacini, approva le modificazioni del presente Statuto, l’aggiornamento delle quote di partecipazione all’Associazione, il programma di realizzazione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché definisce le forme di gestione degli impianti, a mezzo di società pubbliche degli enti locali, ovvero valendosi di impresa idonea a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

7. Alle deliberazioni dell’Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

8. Gli atti fondamentali dell’Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, agli enti facenti parte dell’Associazione di ambito entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 16

(Composizione dell’Assemblea)

1. L’Assemblea è composta dai Presidenti dei Consorzi di bacino associati, o loro delegati con atto scritto scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi stessi, nonché da un delegato con atto scritto di ciascuno dei Sindaci dei Comuni associati indicati in premessa.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l’Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio d’Amministrazione.

Art. 17

(Funzioni)

1. Il Consiglio d’Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall’Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell’ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 18

(Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio d’Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell’Assemblea, nonché la pubblicazione sull’Albo delle pubblicazioni dell’Associazione di ambito. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 19

(Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai Consiglieri eletti per un periodo di ... 4 dall’Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a due e non superiore a quattro, definito dall’Assemblea stessa prima dell’elezione.

2. L’elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d’Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall’Assemblea.

3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.

4. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono esser prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l’Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.

5. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con l’Associazione di ambito, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dall’Associazione di ambito, o interessate agli stessi.

Art. 20

(Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l’Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d’indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l’Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell’Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell’Associazione di ambito, l’Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque successivi.

5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall’Assemblea.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente dell’Associazione di ambito.

Art. 21

(Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di ambito, presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di Amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario dell’Associazione di ambito, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall’ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d’informazione e di partecipazione dell’utenza e della cittadinanza.

2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, dei rappresentanti dell’Associazione di ambito presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all’Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell’Assemblea, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 22

(Elezione)

1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei... ... (5) delle quote di partecipazione, comunque con il voto favorevole di entrambi i rappresentanti dei Consorzi di bacino nel caso in cui l’ambito territoriale ottimale sia costituito da due soli bacini; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.

2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il Consigliere più anziano d’età.

3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai Consiglieri di Amministrazione e all’Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 23

(Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.

2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenzia all’apposita seduta dell’Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3 Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all’operato dell’amministrazione. Qualora un membro dell’Assemblea muova rilievi sulla gestione dell’ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 24

(Segretario dell’Associazione e personale)

1. Il Presidente dell’Associazione di ambito nomina, tra i Segretari comunali dei Comuni dell’ambito, il Segretario dell’Associazione, che adempie verso l’ente agli stessi compiti previsti per i Comuni.

2. La dotazione organica del personale dell’Associazione di ambito si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva dell’Associazione, ovvero comandato dagli enti associati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 25

(Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. L’Associazione di ambito esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

2. La gestione dell’Associazione di ambito persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell’ambito delle finalità sociali.

3. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni dell’ambito ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede l’Associazione di ambito.

5. I beni dell’Associazione di ambito sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 26

(Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal programma l’Associazione di ambito provvede con fondi all’uopo accantonati, con l’utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l’incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti consorziati.

2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l’affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull’attività del Comune in cui ha sede l’ente, sino all’approvazione di apposito regolamento dell’Associazione di ambito.

Art. 27

(Disposizione finale)

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull’ordinamento delle autonomie locali.

NOTE:

1 Ove si intenda assegnare all’Associazione di ambito la titolarità della proprietà degli impianti tecnologici il presente comma deve essere soppresso. V. anche Convenzione, articolo 2, comma 4.

2 V. Convenzione, articolo 5.

3 Ad esempio i due terzi, i tre quarti, i tre quinti. Può essere prevista una seconda convocazione.

4 Non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

5 Ad esempio i due terzi, i tre quarti, i tre quinti.


Allegato D1

CONVENZIONE DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO

nell’ipotesi di coincidenza tra bacino e ambito territoriale ottimale (art. 12, comma 5, l. R. Piemonte n. 24 del 2002).

Allegato 1 all’atto di trasformazione per scissione.

Art. 1

(Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del Consorzio...... (vecchia denominazione) del giorno...... risulta, per effetto della trasformazione per scissione del ramo aziendale, così definita, ai sensi della l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, nonché della l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n.24, art. 20.

2. Tra i Comuni (1) indicati nell’Allegato 1-a è istituito il Consorzio di bacino denominato ...... ...... ...... siglabile “...... ...... ...... ”, con sede in ...... ...... ...... via ...... ...... ......

Art. 2

(Competenza di bacino)

1. A seguito della trasformazione per scissione del ramo d’azienda residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l’esercizio in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti. Tali finalità e funzioni trovano adeguato sviluppo nel Programma consortile di gestione dei rifiuti (2).

2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell’ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all’esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

3. In particolare il Consorzio, nell’esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all’art. 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

4. Il Consorzio predispone, ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, sentiti gli stessi sulla qualità del servizio. La tariffa predisposta dal Consorzio è approvata dal Comune ed è riscossa dal Consorzio.

5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell’articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all’accertamento delle violazioni, all’esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 3

(Competenza di Autorità d’ambito territoriale)

1. A seguito della trasformazione per scissione del ramo d’azienda residuano altresì in capo al Consorzio, ai sensi dell’art. 12, comma 5, l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, tutte le funzioni di governo di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l’esercizio in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale ed al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, ivi compresa la scelta e l’esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti realizzatori e gestori degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse le discariche, anche in qualità di Autorità di settore ai sensi della normativa vigente. A tal fine può avvalersi di società di capitali a maggioranza pubblica, ovvero esperire le procedure di gara per la scelta del gestore.

2. Il Consorzio definisce le tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici da applicarsi ai gestori del relativo servizio.

Art. 4

(Altre competenze)

1. Il Consorzio esercita i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, nonché sugli impianti, sulle reti e sugli altri beni mobili e immobili destinati all’esercizio dei servizi pubblici di competenza, in nome e per conto degli enti consorziati titolari.

2. Il Consorzio svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dagli enti convenzionati.

Art. 5

(Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.

2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla localizzazione e all’allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di bacino, nonché degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, comprese le discariche.

3. Ai sensi delle leggi vigenti (3) gli atti fondamentali dell’Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 6

(Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione sono nominati e revocati dall’Assemblea (4).

2. L’Assemblea nomina e revoca il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell’organo di revisione del Comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 7

(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della trasformazione per scissione, secondo i valori di stima per essa indicati.

2. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l’approvazione del bilancio i costi residui sono riparti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 8

(Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito di trasformazione)

1. Per effetto della trasformazione per scissione il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di bacino e di ambito esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inserito o transitato nei ruoli del Consorzio, nominativamente indicato nell’atto di trasformazione.

2. A seguito della trasformazione resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d’appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il singolo Comune, il Consorzio di bacino, o la società di capitali.

3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.

4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all’esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

Art. 9

(Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio di bacino ha durata prevista dalla preesistente convenzione, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.

2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell’Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.

3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consorzio convoca l’Assemblea per la nomina degli organi consortili fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data di trasformazione del Consorzio per scissione.

2. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del Comune ove ha sede il Consorzio.

3. Sono atti fondamentali approvati dall’Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il programma consortile di gestione dei rifiuti, articolato nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti e nel programma di realizzazione degli impianti tecnologici di smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti, l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l’autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

Il presente atto, composto di dieci articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n. ...... originali ed è esente bollo, ex art. 16, Tab. B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

1. Elenco enti consorziati (Allegato 1-a);

2. Statuto (Allegato 2);

Letto, confermato e sottoscritto.

Firme:

———————

———————

———————

NOTE:

1 O le Comunità montane, o le Unioni di comuni, in loro rappresentanza.

2 V. Statuto, articolo 8.

3 D. lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 3.

4 D. lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 5.


Allegato D2

CONVENZIONE DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO

nell’ipotesi di coincidenza tra bacino e ambito territoriale ottimale

(art. 12, comma 5, l. R. Piemonte n. 24 del 2002).

Allegato 1 alla deliberazione dell’Assemblea consortile avente ad oggetto adeguamento alla disciplina della l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24.

Art. 1

(Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del Consorzio...... (vecchia denominazione) del giorno...... risulta così definita, per effetto della nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani di cui alla l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, nonché alla l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24.

2. Tra i Comuni (1) indicati nell’Allegato 1-a è istituito il Consorzio di bacino denominato ...... ...... ...... siglabile “...... ...... ...... ”, con sede in ...... ...... ...... via ...... ...... ......

Art. 2

(Competenza di bacino)

1. Per effetto della nuova disciplina delle forme di governo e gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo dei servizi medesimi, da esercitarsi in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia. Tali finalità e funzioni trovano adeguato sviluppo nel Programma consortile di gestione dei rifiuti (2).

2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell’ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all’esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

3. In particolare il Consorzio, nell’esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all’articolo 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

4. Il Consorzio predispone, ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, sentiti gli stessi sulla qualità del servizio. La tariffa predisposta dal Consorzio è approvata dal Comune ed è riscossa dal Consorzio.

5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell’articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all’accertamento delle violazioni, all’esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 3

(Competenza di Autorità d’ambito territoriale)

1. Per effetto della nuova disciplina delle forme di governo e gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani residuano altresì in capo al Consorzio, ai sensi dell’art. 12, comma 5, l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, tutte le funzioni di governo di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l’esercizio in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale ed al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, ivi compresa la scelta e l’esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti realizzatori e gestori degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse le discariche, anche in qualità di Autorità di settore ai sensi della normativa vigente. A tal fine può avvalersi di società di capitali a maggioranza pubblica, ovvero esperire le procedure di gara per la scelta del gestore.

2. Il Consorzio definisce le tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici da applicarsi ai gestori del relativo servizio.

Art. 4

(Altre competenze)

1. Il Consorzio esercita i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, nonché sugli impianti, sulle reti e sugli altri beni mobili e immobili destinati all’esercizio dei servizi pubblici di competenza, in nome e per conto degli enti consorziati titolari.

2. Il Consorzio svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dagli enti consorziati.

Art. 5

(Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.

2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla localizzazione e all’allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di bacino, nonché degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, comprese le discariche.

3. Ai sensi delle leggi vigenti (3) gli atti fondamentali dell’Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 6

(Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione sono nominati e revocati dall’Assemblea (4).

2. L’Assemblea nomina e revoca il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell’organo di revisione del Comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 7

(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai fondi e dai beni risultanti alla chiusura dell’ultimo esercizio, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni di cui sia titolare il Consorzio, nonché dalle future acquisizioni e trasferimenti.

2. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l’approvazione del bilancio i costi residui sono riparti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 8

(Successione ed altri rapporti patrimoniali
a seguito di adeguamento)

1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo agli enti consorziati nei rapporti esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) relativi alle funzioni attribuite dalla legge alla sua competenza, nonché nei rapporti con il personale che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inserito o transitato nei ruoli del Consorzio, nominativamente indicato nell’Allegato 1-b.

2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d’appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il singolo Comune, il Consorzio di bacino, o società di capitali.

3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.

4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all’esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

Art. 9

(Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio di bacino ha durata prevista dalla preesistente convenzione, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.

2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell’Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.

3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consorzio convoca l’Assemblea per la nomina degli organi consortili, quali disciplinati dallo Statuto a seguito di adeguamento, fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data della deliberazione di adeguamento.

2. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del Comune ove ha sede il Consorzio.

3. Sono atti fondamentali approvati dall’Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il programma consortile di gestione dei rifiuti, articolato nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti e nel programma di realizzazione degli impianti tecnologici di smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti, l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l’autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

Il presente atto, composto di dieci articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n. ...... originali ed è esente bollo, ex art. 16, Tab. B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

1. Elenco enti consorziati (Allegato 1-a);

2. Elenco personale (Allegato 1-b);

3. Statuto (Allegato 2);

Letto, confermato e sottoscritto.

Firme:

——————

——————

——————

NOTE:

1 O le Comunità montane, o le Unioni di comuni, in loro rappresentanza.

2 V. Statuto, articolo 8.

3 D. lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 3.

4 D. lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 5.


Allegato D3

STATUTO

nell’ipotesi di coincidenza tra Consorzio di bacino e ambito territoriale ottimale (art. 12, comma 5, l. R. Piemonte n. 24 del 2002).

Allegato 2 all’atto di trasformazione per scissione o alla deliberazione dell’Assemblea consortile avente ad oggetto adeguamento alla disciplina della l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24.

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Denominazione e sede.

Art. 2 - Natura e oggetto.

Art. 3 - Competenza di bacino.

Art. 4 - Competenza di Autorità d’ambito territoriale.

Art. 5 - Altre competenze.

Art. 6 - Quote di partecipazione e qualità di consorzista.

Art. 7 - Funzione normativa e tariffe.

Art. 8 - Programmazione.

Art. 9 - Norma di rinvio.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 10 - Informazione.

Art. 11 - Accesso, partecipazione e azione popolare.

Art. 12 - Garanzie per gli utenti.

Art. 13 - Rapporti con associazioni ed istituzioni.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 14 - Organi del Consorzio.

Capo I - Assemblea.

Art. 15 - Funzioni.

Art. 16 - Convocazione dell’Assemblea.

Art. 17 - Sessioni e sedute.

Art. 18 - Funzionamento.

Art. 19 - Composizione dell’Assemblea.

Capo II - Consiglio d’Amministrazione.

Art. 20 - Funzioni.

Art. 21 - Convocazione e funzionamento.

Art. 22 - Composizione e nomina.

Art. 23 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 24 - Funzioni.

Art. 25 - Elezione.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 26 - Revisore dei conti. Funzioni.

Art. 27 - Segretario del Consorzio e personale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 28 - Gestione economico-finanziaria e contabile.

Art. 29 - Investimenti e contratti.

Art. 30 - Disposizioni finali.

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. E’ costituito il Consorzio di bacino denominato ...... ...... ...... siglabile “...... ...... ......”

2. Il Consorzio ha sede legale in ...... ...... ...... via ...... ...... ......

3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dall’Assemblea.

Art. 2

(Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3

(Competenza di bacino)

1. Il Consorzio persegue, nell’ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all’esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani. Tali finalità e funzioni trovano adeguato sviluppo nel Programma consortile di gestione dei rifiuti di cui al successivo articolo 8.

2. Il Consorzio nell’esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all’art. 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

3. Il Consorzio predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio.

4. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell’articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all’accertamento delle violazioni, all’esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art 4

(Competenza di Autorità d’ambito territoriale)

1. Ai sensi dell’art. 12, comma 5, l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, il Consorzio assicura altresì il governo di ambito delle attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse le discariche, ivi compresa la scelta e l’esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti realizzatori e gestori degli impianti stessi, anche in qualità di Autorità di settore ai sensi della normativa vigente. A tal fine può avvalersi di società di capitali a maggioranza pubblica, ovvero esperire le procedure di gara per la scelta del gestore.

2. Il Consorzio definisce le tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici da applicarsi ai gestori del relativo servizio.

Art 5

(Altre competenze)

1. Il Consorzio esercita i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, nonché sugli impianti, sulle reti e sugli altri beni mobili e immobili destinati all’esercizio dei servizi pubblici di competenza, in nome e per conto degli enti consorziati titolari.

2. Il Consorzio svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dagli enti consorziati.

Art 6

(Quote di partecipazione e qualità di consorzista)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 30 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite:

Comune ..........................................

Quota spettante..............................

Comune ..........................................

Quota spettante..............................

Comune ..........................................

Quota spettante...............................

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l’effettiva potestà d’intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall’Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il caso in cui si verifichino recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall’Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse (1).

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l’adesione al Consorzio sono previstisolo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 7

(Funzione normativa e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo delle pubblicazioni, dopo l’adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

3. I piani finanziari e la tariffa dei rifiuti di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, sono definiti dall’Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Comuni interessati sulla qualità del servizio. La tariffa è altresì approvata dal Comune.

Art. 8

(Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel programma consortile di gestione dei rifiuti, articolato nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti e nel programma di realizzazione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il programma ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune associato, al fine di conseguire nell’intero bacino le percentuali previste dal d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 24, nonché dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

3. Il programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.

4. L’Assemblea approva il programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l’approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 9

(Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 10

(Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

2. Durante il mandato, o l’incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell’Assemblea.

3. Gli atti degli organi dell’ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l’affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l’accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 11

(Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L’accesso, la partecipazione e l’azione popolare sono disciplinati dalle norme sull’attività del Comune in cui ha sede l’ente, sino all’approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 12

(Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l’obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l’obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all’utenza.

3. Nell’ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.

4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l’emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.

5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l’individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 13

(Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all’utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 14

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi l’Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio d’Amministrazione, il Revisore dei conti.

2. L’azione di responsabilità contro i Consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell’Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 15

(Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall’Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il programma consortile di gestione dei rifiuti, articolato nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti e nel programma di realizzazione degli impianti tecnologici di smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti, l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l’autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. L’Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente, determina le indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell’organo di revisione del Comune in cui ha sede il Consorzio,nomina i rappresentanti che la legge riserva all’Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

Art. 16

(Convocazione dell’Assemblea)

1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l’ordine del giorno.

2. L’Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio d’Amministrazione, iscrivendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti per l’esame e le conseguenti determinazioni.

3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, unitamente all’ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all’Albo Pretorio dei Comuni associati e all’Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all’ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell’Assemblea.

Art. 17

(Sessioni e sedute)

1. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.

4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, all’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, all’approvazione del programma consortile di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo 8, nonché alla definizione delle forme di gestione degli impianti, a mezzo di società pubbliche degli enti locali, ovvero valendosi di impresa idonea a seguito di procedura ad evidenza pubblica, l’Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei... ... (2) delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.

5. Alle sedute dell’Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell’Assemblea.

Art. 18

(Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 17, comma 4.

3. Alle deliberazioni dell’Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

4. Gli atti fondamentali dell’Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 19

(Composizione dell’Assemblea)

1. L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, o da un proprio delegato per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell’inizio della stessa.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l’Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio d’Amministrazione.

Art. 20

(Funzioni)

1. Il Consiglio d’Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall’Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell’ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 21

(Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio d’Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell’Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull’Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 22

(Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai Consiglieri eletti per un periodo di .... (3) dall’Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a due e non superiore a sei, definito dall’Assemblea stessa prima dell’elezione.

2. L’elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d’Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall’Assemblea consortile.

3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.

4. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono esser prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l’Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.

5. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.

Art. 23

(Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l’Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglierirestano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d’indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l’Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell’Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4.Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l’Assemblea consortile, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque successivi.

5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall’Assemblea consortile.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 24

(Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di Amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall’ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d’informazione e di partecipazione dell’utenza e della cittadinanza.

2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all’Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell’Assemblea consortile, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 25

(Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei... (4) delle quote di partecipazione; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.

2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il Consigliere più anziano d’età.

3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai Consiglieri di Amministrazione e all’Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 26

(Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.

2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenzia all’apposita seduta dell’Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3 Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all’operato dell’amministrazione. Qualora un membro dell’Assemblea muova rilievi sulla gestione dell’ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 27

(Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina, tra i Segretari comunali dei Comuni associati, il Segretario del Consorzio, che adempie verso l’ente agli stessi compiti previsti per i Comuni.

2. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio,ovvero comandato dai Comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 28

(Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell’ambito delle finalità sociali.

3. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio stesso.

5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 29

(Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal programma il Consorzio provvede con fondi all’uopo accantonati, con l’utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l’incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.

2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l’affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull’attività del Comune in cui ha sede l’ente, sino all’approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 30

(Disposizioni finali)

1. In prima attuazione l’Assemblea del Consorzio provvede entro il 31 dicembre 2003 all’aggiornamento delle quote consortili in ragione della popolazione di ciascun Comune (5). Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.

2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull’ordinamento delle autonomie locali.

NOTE:

1 V. il successivo articolo 30.

2 Ad esempio i due terzi, i tre quarti, i tre quinti.

3 Non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

4 Ad esempio i due terzi, i tre quarti, i tre quinti.

5 E’ possibile prevedere che una percentuale delle quote di partecipazione - comunque inferiore complessivamente al 50% delle stesse - sia determinata, in parte, in proporzione alla capacità di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani delle strutture impiantistiche, comprese le discariche, presenti sul territorio di ciascun ente consorziato, per la restante parte, eventualmente, in proporzione alla superficie territoriale di ciascun ente consorziato.


Allegato E

TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CHE DEVONO OSSERVARE IL REGIME DI SEPARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 10, COMMA 3 L. R. 24/2002.

A) Tipologie impiantistiche relative al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 8 L. R. 24/2002.

Gli impianti, la cui attività di gestione, segue il regime di separazione rispetto all’attività di erogazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sono i seguenti:

- impianti di trattamento meccanico - fisico - biologico dei rifiuti ;

- impianti di valorizzazione;

- impianti di stabilizzazione anaerobica e/o aerobica, compreso il compostaggio ;

- impianti di incenerimento e termovalorizzazione;

- discariche;


Allegato F

ATTO DI INDIRIZZO CONCERNENTE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE FINALIZZATE ALL’ATTIVAZIONE DELLE FORME DI GESTIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 20, COMMA 6, L. R. 24/2002 E INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORITA’ DI SETTORE.

A) AUTORITA’ DI SETTORE

E’ individuata nell’Associazione di Ambito di cui all’articolo 12 l. r. 24/2002 l’Autorità di settore prevista dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 35 l. 28 dicembre 2001, n. 448.

Tale Autorità ha il compito di fornire gli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza relativi all’erogazione del servizio di cui al comma 6, dell’articolo 113 d. lgs. 267/2000, nonché di stabilire il canone di cui al comma 13, dell’articolo 113 d .lgs. 267/2000 che i gestori affidatari della gestione del servizio devono corrispondere alla società di capitali pubblica proprietaria degli impianti.

B) TITOLARITA’ DELLA PROPRIETA’ DI IMPIANTI DEGLI ENTI LOCALI

La disposizione della legge finanziaria per il 2002, secondo cui gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti destinati all’esercizio dei servizi pubblici locali, ivi compresi quelli relativi ai rifiuti urbani (l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, comma 1, punto 2), è certamente rispettata ove con deliberazione dell’assemblea consortile il Consorzio preveda la restituzione della proprietà degli impianti ai singoli Comuni partecipanti, pro quota (comproprietà degli enti locali: ipotesi B1). In via interpretativa la disposizione non preclude tuttavia la possibilità che il Consorzio di bacino mantenga la titolarità della proprietà di impianti poiché anche in tale ultimo caso (titolarità del Consorzio) si realizza, nella sostanza, un fenomeno di comproprietà tra gli enti locali consorziati, comunque la proprietà spetta ad un soggetto che associa singoli Comuni (“condominio”: ipotesi B2).

Ente associativo che, secondo diversa disposizione della stessa legge finanziaria, può essere titolare della partecipazione in società di capitali proprietaria degli impianti (l. n. 448 del 2001, cit., art. 35, comma 1, punto 13, secondo cui gli enti locali “anche in forma associata” possono conferire la proprietà degli impianti a società di capitali di cui detengono la maggioranza), cosicché a maggior ragione deve riconoscersi che il vincolo della proprietà pubblica sia assolto in caso di titolarità consortile della proprietà di beni che, oltretutto, appartengono al patrimonio indisponibile degli enti locali.

B1) Comproprietà dei singoli Comuni consorziati.

1. La deliberazione dell’assemblea consortile di adeguamento, o trasformazione del preesistente Consorzio in Consorzio unico di bacino (l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, art. 11, o art. 20) può prevedere che la proprietà degli impianti destinati all’esercizio dei servizi pubblici di ambito sia assegnata dal Consorzio, pro quota, ai Comuni partecipanti, realizzando così un trasferimento di proprietà (restituzione) dall’ente consortile ai singoli Comuni partecipanti, in qualità di comproprietari.

2. Così individuata l’assegnazione della comproprietà in capo ai Comuni consorziati, si deve precisare che l’esercizio dei poteri e delle facoltà del proprietario sugli impianti deve essere per competenza attribuito all’Associazione di ambito, poiché trattasi di attribuzione necessaria ed utile, comunque strettamente connessa allo svolgimento delle funzioni di governo degli impianti tecnologici, previste dalla legge regionale, che competono al livello d’ambito (l. R. Piemonte n. 24 del 2002, cit., art. 12 e art. 10, comma 2), mentre un eventuale esercizio di tali poteri e facoltà proprietarie a livello inferiore (es. da parte dei Comuni comproprietari degli impianti) interferirebbe con l’efficace svolgimento delle funzioni legali d’ambito.

Lo schema di convenzione istitutiva del Consorzio obbligatorio di bacino contiene infatti un articolo (art. 3, comma 3) che vincola il Consorzio a legittimare la costituenda Associazione d’ambito all’esercizio, in nome e per conto degli enti consorziati proprietari (Comuni consorzisti), dei poteri e delle facoltà del proprietario sugli impianti.

3. L’opzione organizzativa in esame è caratterizzata dunque dalla titolarità della proprietà degli impianti pro indiviso tra i Comuni consorziati (l. n. 448 del 2001, cit., art. 35, comma 1, punto 2), mentre l’esercizio dei poteri e delle facoltà proprietarie sui medesimi impianti è dai Consorzi attribuito all’Associazione d’ambito, per una corretta realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, con attribuzione al livello d’ambito delle funzioni di governo impiantistico e dell’esercizio dei poteri connessi (l. R. Piemonte n. 24 del 2002, cit., art. 12).

B2) Proprietà del Consorzio.

1.In alternativa a quanto sopra descritto (B1), la deliberazione dell’assemblea consortile di adeguamento, o trasformazione del preesistente Consorzio in Consorzio unico di bacino (l. R. Piemonte n. 24 del 2002, cit., art. 11, o art. 20) può prevedere che la proprietà degli impianti per l’esercizio dei servizi pubblici di ambito resti in capo al Consorzio di bacino (successione), quale ente di contitolarità tra i Comuni partecipanti della proprietà stessa, poiché anche in tal modo si realizza la titolarità della proprietà - pro quota indivisa - dei singoli Comuni (consorziati) imposta dalla l. n. 448 del 2001, art. 35, comma 1, punto 2 (v. supra, sub B).

2. Così individuata l’assegnazione della proprietà in capo ai Comuni consorziati a mezzo del Consorzio cui partecipano, occorre precisare che l’esercizio dei poteri e delle facoltà del proprietario sugli impianti deve essere per competenza attributo all’Associazione di ambito, per considerazioni del tutto analoghe a quelle di carattere generale precedentemente esposte (connessione con le funzioni di governo d’ambito: v. supra, sub A1, punto 2), cosicché in sede di convenzione istitutiva del Consorzio obbligatorio di bacino lo stesso deve in ogni caso riservarsi di legittimare la costituenda Associazione d’ambito ad esercitare, in nome e per conto dell’ente proprietario (Consorzio), i poteri e le facoltà del proprietario sugli impianti (art. 3, comma 3, dello schema di convenzione istitutiva del Consorzio obbligatorio di bacino).

3. Secondo l’ipotesi organizzativa in esame l’oggetto sociale del Consorzio di bacino deve prevedere la titolarità della proprietà degli impianti in quanto ente di contitolarità tra gli enti locali della stessa, ai sensi della l. n. 448 del 2001, cit. (art. 35, comma 1, punto 2), con legittimazione dell’Associazione d’ambito ad esercitare i poteri e le facoltà del proprietario sui predetti impianti, per la corretta realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, con attribuzione al livello d’ambito delle funzioni di governo impiantistico e dell’esercizio dei poteri connessi (l. R. Piemonte n. 24 del 2002, cit., art. 12).

C) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI A SOCIETA’ DI CAPITALI A PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA E INCEDIBILE DEGLI ENTI LOCALI CONSORZIATI

1. Più agevole configurare il regime della proprietà degli impianti ove la trasformazione del preesistente Consorzio in Consorzio unico di bacino (l. R. Piemonte n. 24 del 2002, cit., art. 20) avvenga per scissione e destinazione a società di capitali dell’azienda che ha ad oggetto la gestione dei servizi d’ambito - (si auspica una società unica d’ambito)- (l. n. 448 del 2001, cit., art. 35, comma 8; l. R. Piemonte n. 24 del 2002, cit., art. 20). In tal caso è possibile che, con la stessa deliberazione dell’assemblea consortile di trasformazione per scissione, la proprietà degli impianti destinati all’esercizio dei servizi d’ambito sia trasferita alla stessa società di gestione impiantistica (unica per l’intero ambito), poiché ciò è conforme alla seconda ipotesi prevista dalla legge finanziaria per il 2002 (l. n. 448 del 2001, cit., art. 35, comma 1, punto 13)

Si concentra così in capo ad un unico soggetto (società controllata dagli enti locali) la titolarità della proprietà degli impianti e la gestione degli stessi, tanto più che la disciplina comunitaria e nazionale consente (anche oltre il c.d. periodo transitorio) che alla società proprietaria sia affidata la gestione impiantistica, salvo l’obbligo per gli enti locali di mantenere la maggioranza delle quote di partecipazione della società medesima (l. n. 448 del 2001, cit., art. 35, comma 1, punto 13).

Dalla legge finanziaria (l. n. 448 del 2001, art. 35, comma 1, punto 13 e comma 9) emerge invece il principio secondo cui le società a partecipazione pubblica maggioritaria, proprietarie di impianti destinati all’esercizio dei servizi pubblici locali, ivi compresi quelli relativi ai rifiuti urbani, non possano nel contempo svolgere alcuna attività di erogazione dei servizi, che, per quanto di interesse, si identificano con quelli di bacino cosicché non è consentito che il Consorzio trasferisca la proprietà degli impianti ad una società di capitali che eroga i servizi di bacino o a società che eroga e gestisce contemporaneamente, in via transitoria, i servizi di bacino e quelli di ambito

Non pare necessario in questa configurazione vincolare la società di gestione impiantistica, controllata dagli enti locali, a conferire mandato alla costituenda Associazione d’ambito all’esercizio, in nome e per conto dell’ente proprietario (società), dei poteri e delle facoltà del proprietario sugli impianti poiché in tal caso la ricordata esigenza di evitare che l’esercizio di tali poteri e facoltà, svolto ad un livello di governo inferiore (es. da parte dei Comuni comproprietari degli impianti), interferisca con lo svolgimento delle funzioni legali di competenza dell’Associazione d’ambito, è altrimenti assicurata dalla distinzione tra società di gestione degli impianti (di ambito) e dei servizi (di bacino).

3. L’opzione organizzativa in esame è caratterizzata dunque da ciò, che la titolarità e l’esercizio dei diritti e delle facoltà del proprietario sugli impianti è attribuita alla società di capitali a partecipazione maggioritaria (e incedibile) degli enti locali, che ex lege può altresì ricevere in affidamento la gestione degli impianti medesimi (l. n. 448 del 2001, cit., art. 35, comma 1, punto 13).

D) PROPRIETA’ DELLE STRUTTURE FISSE AL SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI, FUNZIONALI ALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI DI COMPETENZA DI BACINO

A differenza degli impianti “a tecnologia complessa”assoggettati, quanto a disciplina della titolarità della proprietà, alle ipotesi esposte ai precedenti punti B) e C), le strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani sono destinate ad un regime diverso della proprietà.

La titolarità della proprietà delle suddette strutture fisse deve restare in capo al consorzio unico di bacino o al singolo comune o a più comuni in comproprietà mentre l’esercizio dei poteri del proprietario sulle medesime spetta al consorzio unico di bacino, al quale compete altresì l’espletamento delle gare per l’erogazione del servizio ai sensi dell’art. 113 comma 5 d.lgs. 267/2000 come modificato dall’articolo 35 della legge 448/2001.

Le strutture fisse, essendo funzionali alle attività di raccolta, conferimento separato e raccolta differenziata esercitate a livello di bacino restano pertanto nella disponibilità dei consorzi unici che, nell’affidare tramite procedura ad evidenza pubblica il servizio di raccolta e trasporto, dispongono altresì in ordine alla gestione delle medesime.