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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2003, n. 55-9137

Legge 15.10.1990 n. 295. Accertamento invalidità civile. Disposizioni

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Premesso che con legge 15.10.1990 n.295 è stata stabilita (comma 2 dell’articolo 1) la composizione delle Commissioni mediche, operanti presso le Aziende Sanitarie Locali, incaricate di effettuare gli accertamenti relativi alle domande per ottenere la pensione, l’assegno o le indennità d’invalidità civile. Esse devono essere composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro.

Premesso che il Decreto ministeriale 5.8.1991 n.387, Regolamento di attuazione della L.295/1990 ed il successivo D.P.R. 21.9.1994 n.698, Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici, hanno lasciato inalterato il quadro legislativo relativo alle commissioni;

visto che la Regione Piemonte, avvalendosi di quanto previsto dal comma 8 dell’art.80, della legge 23.12.2000 n.388, ha assegnato con Lr. 15.3.2001 n.5, all’INPS la potestà concessiva dei trattamenti economici di invalidità civile, ed osservato che le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale devono essere garantite dalle AA.SS.LL.;

ricordato il principio della separazione tra la fase dell’accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici già sancito nell’art.11 della legge 24.12.1993 n.537, ed evidenziato dal comma 2 dell’art. 130 del D.Lgs 31.3.1998 n.112;

rilevato che qualunque accertamento medico che metta in evidenza una discordanza tra il quadro di salute riscontrato all’atto della visita e quanto accertato, in epoca precedente, dalla commissione medico legale di cui alla L.295/1990 doveva essere evidenziato alla Prefettura, quale emanazione del Ministero dell’Interno, che provvedeva agli adempimenti di legge;

constatato che la competenza in materia, compresa la funzione svolta da parte della Prefettura è stata trasferita ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs 31.3.1998 n.112, in capo alle regioni;

considerato che la verifica delle discordanze non rientra tra le verifiche periodiche di cui all’art.129 del D.Lgs 112/1998, né tra le verifiche dei requisiti economici, competenza spettante all’INPS ai sensi dell’art. 2 della convenzione Regione-INPS, repertorio n.6062 del 25.7.2001, e siccome ogni A.S.L. si è dotata di un proprio protocollo, si manifesta l’esigenza di attuare un’uniformità di procedure e di interventi in tutto il territorio regionale;

visto il D.Lgs 30.12.1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il relatore invita la Giunta a deliberare in merito;

la Giunta regionale condividendo le argomentazioni esposte dal relatore, con voti unanimi,

delibera

Qualunque accertamento medico che metta in evidenza una discordanza tra il quadro di salute evidenziato all’atto della visita e quanto accertato, in epoca precedente, dalla commissione medico legale di cui alla L.295/1990 deve essere evidenziato al Direttore del Servizio di Medicina legale dell’A.S.L. che provvede agli adempimenti di legge.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)