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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2003, n. 119-9199

Recepimento dell’ “Accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio”, pubblicato il 3 marzo 2003 sulla G.U. n. 51

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Premesso che:

con l’Atto di Intesa tra Stato e Regioni, pubblicato nel Supplemento ordinario della G.U. n. 39 del 17.02.1992, sono state emanate le normative relative agli aspetti igienico - sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

il Ministero della Sanità con la Circolare n. 400.4/12/1205 del 21.07.1993, ha comunicato ai soggetti istituzionali competenti la volontà di apportare modifiche all’Atto di Intesa del 17.02.1992, invitando i Presidenti delle Regioni ed i rispettivi Assessorati alla Sanità a non adottare alcun provvedimento legislativo in attesa che l’Amministrazione statale rivedesse il complesso normativo su citato;

in attesa della definizione della nuova normativa statale, l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, al fine di rispondere alle istanze pervenute dagli operatori pubblici e privati del settore, ha emanato la Circolare n. 12454 del 3/08/2000 avente ad oggetto “Applicazione Atto di Intesa tra Stato e Regioni n. 32 del 17/02/1992. Requisiti microbiologici delle acque utilizzate nelle piscine ad uso natatorio” ;

la circolare regionale su citata, sulla base delle considerazioni scientifiche ivi riportate e del parere favorevole espresso dall’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Sanità Pubblica e di Microbiologia, e tenuto altresì conto delle indicazioni normative fornite dalla Bozza del nuovo Atto di Intesa del Ministero della Sanità del 17.11.1999, ha ridefinito alcuni requisiti microbiologici necessari per l’accertamento della idoneità dell’acqua utilizzata nelle piscine ad uso natatorio.

Preso atto che:

a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, la disciplina relativa agli aspetti igienico-sanitari delle piscine inerisce alla materia “ tutela della salute”, ricadente nella potestà concorrente delle Regioni;

l’Atto di intesa tra Stato e Regioni n. 32 del 17 febbraio 1992 è stato modificato ed aggiornato in base ai nuovi principi costituzionali e agli indirizzi normativi derivanti dall’emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

nel corso della Conferenza Stato Regioni tenutasi in data 16/01/2003 è stato approvato il testo dell’ “Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio”, pubblicato il 3 marzo 2003 sulla G.U. n. 51;

considerato che:

le disposizioni dell’Accordo su citato dettano i criteri generali per la gestione ed il controllo delle piscine ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza degli utenti e del personale, demandando alla Regione l’adozione di atti e provvedimenti specifici per la disciplina di cui al punto 3 comma 2, al punto 3 comma 3, al punto 7 comma 1, al punto 8 e al punto 9;

attualmente sia i Gestori sia i Servizi di vigilanza non hanno riferimento chiaro sui requisiti igienico-sanitari di cui avvalersi per valutare le caratteristiche delle acque utilizzate nell’impianto di piscina;

si ritiene quanto mai urgente dare certezza del quadro normativo, recependo l’Accordo e regolamentando in un secondo tempo gli aspetti da questo demandati alla competenza della Regione.

Visto l"Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio", pubblicato il 3 marzo 2003 sulla G.U. n. 51;

visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

* di recepire l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato il 3 marzo 2003 sulla G.U. n. 51;

* di prevedere con successivo provvedimento la regolamentazione relativa al punto 3 comma 2, al punto 3 comma 3, al punto 7 comma 1, al punto 8 e al punto 9 che l’Accordo demanda alla competenza della Regione;

* in attesa della emanazione della regolamentazione regionale dei punti su citati, restano in vigore le disposizioni tecniche previste dall’allegato 1, dall’allegato 2 e dall’allegato 3, escluso il punto 1.3, all’Atto di Intesa tra Stato e Regioni n. 32 del 17 febbraio 1992.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)