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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2003, n. 46

Prime indicazioni tecnico - sanitarie per l’esecuzione dell’attività di tatuaggio e di piercing

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che le pratiche invasive nel corpo, collegate alle attività di tatuaggio e piercing, costituiscono un veicolo di trasmissione di malattie infettive, per via ematica, quali quelle prodotte dal virus dell’epatite B (HBV) e dal virus dell’AIDS (HIV), che a volte sono causa anche di eventi mortali;

rilevato che l’inoculazione nella cute di sostanze chimiche costituisce un rischio di reazioni indesiderate di tipo tossicologico o di sensibilizzazione allergica;

considerato che l’attività di tatuaggio e piercing è in costante diffusione, come fenomeno di costume, coinvolgendo una parte sempre crescente di popolazione, con un sensibile rischio per la salute pubblica e relativi costi di ricaduta sulla spesa sanitaria;

preso atto che, in assenza di normativa nazionale e regionale, è impellente la necessità di una disciplina della materia;

ritenuto, pertanto, urgente intervenire con l’emanazione di prime direttive che tutelino, sotto il profilo sanitario, in primo luogo la integrità fisica dei soggetti che si sottopongono a tali interventi fornendo, nel contempo, indicazioni in merito all’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing, in attesa dell’approvazione di uno specifico disegno di legge regionale di disciplina più compiuta di tali attività anche sotto il profilo amministrativo.

Vista la L.833/78 artt. 20 e 32;

Visto il D.Lgs. 112/98 artt. 113, 114, 115 comma 2 sub c);

Vista la L.R. 30/82;

Visto il D.Lgs.. 626/94;

Visto il D.Lgs. 502/92

Visto il DPCM del 29/11/2001

Viste le Linee guida del Consiglio Superiore di Sanità, emanate dal Ministero della Salute con Circolare del 05.02.1998;

decreta

Articolo 1

1. L’attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte ad inserire nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e permanente.

L’attività di piercing comprende tutti i trattamenti non terapeutici finalizzati all’inserimento su cute o mucose in varie parti del corpo di oggetti di varia forma e composizione.

2. L’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing è vincolato alla comunicazione di inizio attività alle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L).

3. La notifica, presentata a cura del legale rappresentante della struttura, deve essere redatta sul modello di cui all’allegato A) del presente provvedimento e deve essere trasmessa al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio, a cui compete la vigilanza in merito a quanto previsto dal presente provvedimento.

4. Per le nuove attività, la notifica deve essere presentata preliminarmente all’attivazione e nell’ambito delle procedure autorizzative previste dai provvedimenti regolamentari comunali vigenti.

5. Per le attività esistenti la presentazione della notifica deve avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 2

1. I locali, le apparecchiature ed il materiale d’uso devono essere mantenuti in idonee condizioni igieniche. Le procedure utilizzate per esercitare l’attività di tatuaggio e piercing in sicurezza, sono specificate nell’allegato B).

2. Presso ogni esercizio, prima di ogni trattamento, deve essere compilata dall’esercente l’attività, una scheda individuale relativa ad ogni utente, sul modello di cui all’allegato C.

3. È fatto obbligo agli esercenti l’attività di tatuaggio e piercing di ottenere da ogni utente il consenso informato. I rischi, dei quali deve essere informato l’utente, sono elencati nell’allegato D che l’utente deve controfirmare e datare per presa visione. La documentazione di tale consenso dovrà essere conservata dal gestore per almeno cinque anni.

4. L’applicazione di tatuaggio e piercing può essere esercitata nei confronti di minorenni solo previo consenso di chi esercita la patria potestà (Allegato E).

5. Il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa (es. lingua, genitali, mammelle) anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato soltanto da personale medico, in strutture sanitarie, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale regionali appositamente previsti, nei quali sia valutata l’abilità tecnica e la conoscenza dei rischi sanitari.

6. Tutta la documentazione di cui agli allegati A, B, C, D, E, del presente provvedimento deve essere conservata nel locale dove viene svolta l’attività e, su richiesta, messa a disposizione dell’Organo di vigilanza.

Articolo 3

Il presente provvedimento ha carattere temporaneo, in attesa dell’approvazione di apposito disegno di legge in itinere, atto a normare, sotto il profilo tecnico ed amministrativo, l’esercizio dell’attività di tatuaggio e di piercing.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Allegato