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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2003, n. 38-9377

Autorizzazione all’accensione di un mutuo. Legge n.166/2002 art. 21. Interventi funzionali allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin

-  Visto l’art. 21 della Legge n. 166/2002 comma 1, che assegna alla Regione Piemonte limiti di impegno quindicennali di euro 10.329.138,00 per l’anno 2003 e di euro 5.164.569,00 per l’anno 2004, finalizzati alla realizzazione e il completamento delle infrastrutture sportive e turistiche della Regione Piemonte;

- visto il comma 2 dell’art. suddetto, con il quale la Regione Piemonte è autorizzata a contrarre mutui per i fini di cui al comma 1, e le relative rate di ammortamento sono corrisposte agli Istituti Finanziatori dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- considerato che è intenzione di questa Amministrazione stipulare un mutuo suddiviso nei seguenti lotti:

1° lotto, limite d’impegno quindicennale, per l’anno 2003, con ammortamento a partire dall’ 1/1/2003 il cui onere annuo comprensivo di capitale ed interessi non può essere superiore all’assegnazione che corrisponde ad Euro 10.329.138,00 annuo;

2° lotto, limite d’impegno quindicennale, per l’anno 2004, con ammortamento a partire dall’ 1/1/2004 il cui onere annuo comprensivo di capitale ed interessi non può essere superiore all’assegnazione che corrisponde ad Euro 5.164.569,00 annuo.

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Di autorizzare la contrazione di un mutuo quindicennale suddiviso nei lotti in premessa specificati corrispondente al limite di impegno annuo per il 2003 di Euro 10.329.138,00 e per il 2004 di Euro 5.164.569,00 così come previsto dall’art. 21 della Legge 166/2002 comma 1.

Di autorizzare il Direttore - Bilanci e Finanze - a compiere tutti gli atti necessari per la stipula del suddetto mutuo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)