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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2003, n. 71-9496

Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese per l’accesso agli incentivi di cui alla L. 27/10/94 n. 598 e s.m.i. Interventi straordinari a sostegno delle P.M.I. operanti nel settore della componentistica auto e del tessile - abbigliamento (“Progetto Piemonte”). Accantonamento di Euro 5.000.000,00 (cap. 26720/03)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di dare attuazione agli interventi finalizzati ad agevolare - ai sensi della L. 598/94, art. 11, e s.m.i. - le operazioni di rinegoziazione relative all’indebitamento bancario a breve termine delle piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, con incidenza del fatturato proveniente dal settore automobilistico pari o superiore al 30% dei ricavi complessivi, nonché di quelle del settore tessile - abbigliamento;

- di approvare i criteri e le modalità operative dell’intervento in questione così come indicato nell’allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione;

- di dare mandato al comitato regionale di MCC SpA di assumere tutte le iniziative e gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l’approvazione di apposita modulistica da utilizzare per l’accesso agli incentivi in argomento;

- di disporre che le prescrizioni approvate con il presente atto si applicheranno a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione;

- di procedere all’assegnazione mediante accantonamento di Euro 5.000.000,00 sul cap. 26720/03 (acc. n. 101051) a favore della Direzione Industria cui sono demandati tutti i provvedimenti necessari e conseguenti all’attuazione dell’iniziativa in argomento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE - LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA’ A BREVE

Riferimenti normativi

* Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:

- Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;

* Decreto Legislativo 31.03.98, n.112, art.19;

* Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;

* Regolamento C.E. n.69/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E. agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);

* Regolamento per la concessione degli incentivi di MCC S.p.A.

Imprese beneficiarie

Piccole e medie imprese industriali ed artigiane, iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 18/09/1997, pubblicato sulla G.U. n. 228 del 1.10.97, operanti nei settori:

* dell’industria automobilistica e delle attività produttive connesse i cui ricavi (art. 2425 cod. civ. voce A) 1 del Conto Economico), risultanti dall’ultimo bilancio approvato (1) precedente la richiesta di ammissione, siano riconducibili per almeno il 30% a commesse provenienti da imprese appartenenti alla filiera produttiva del settore automobilistico;

* del tessile e abbigliamento.

Sono comunque escluse le imprese operanti nei settori di cui alla Sezione G della classificazione delle attività economiche ISTAT ‘91, nonché quelle operanti nel settore dei trasporti.

Non sono ammessi gli aiuti:

* alle attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, nonché quelle che si trovano nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della commissione Europea 1999/C288/02 ed in particolare:

- le società a responsabilità limitata qualora abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi ;

- le società a responsabilità illimitata qualora abbiano perduto più della metà dei fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

- per qualsiasi forma di società qualora ricorrano le condizioni per avviare una procedura concorsuale per insolvenza.

Sono altresì escluse dai benefici le società in stato di liquidazione volontaria.

Operazioni agevolabili

Finanziamenti concessi da Banche a PMI destinati ad operazioni di consolidamento a medio termine di “passività a breve a titolo oneroso”, intese come debiti verso banche entro l’esercizio (art. 2424 cod. civ., Passivo D) 3); l’importo del finanziamento concesso dalla Banca è determinato quale minor valore tra:

* l’ammontare delle “passività a breve a titolo oneroso” in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla Banca;

* la media fra l’ammontare delle “passività a breve a titolo oneroso” desunte dall’ultimo bilancio approvato e le risultanze delle relative scritture contabili aggiornate all’ultimo giorno solare del mese precedente la data di presentazione della domanda (ad esempio: data presentazione 15/03/2003, aggiornamento scritture contabili 28/02/2003).

Importo e durata del finanziamento

Finanziamento agevolabile di durata massima non superiore a 5 anni comprensivo di 1 anno di preammortamento e per un importo non superiore a Euro 250.000,00. Qualora fossero presentate dagli intermediari finanziari operazioni di importo superiore a quanto sopraindicato, il soggetto gestore (MCC S.p.A.) ricondurrà d’ufficio l’ammontare del finanziamento agevolabile all’importo di Euro 250.000,00. Il finanziamento dovrà essere erogato all’impresa in un’unica soluzione.

Ambito territoriale

Imprese aventi unità produttiva, regolarmente censita presso la CCIAA, ubicata nel territorio della Regione Piemonte.

Tipologia dell’agevolazione

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (CE) N. 69/2001 del 12/01/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).

La normativa “de minimis”, tra l’altro, prevede che l’importo complessivo degli aiuti di tale fattispecie ad una medesima impresa non possono superare Euro 100.000,00 su un periodo di tre anni e che tale massimale trova applicazione indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo che gli stessi perseguono. Ai fini del predetto limite, concorrono anche eventuali aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, al lordo delle imposizioni dirette e, nei confronti di quelli erogabili in più quote, in termini di equivalente sovvenzione.

Misura dell’agevolazione

* contributo in conto interessi fino al 80% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, concesso a titolo “de minimis”.

* nel caso di finanziamenti garantiti mediante accesso a “fondi di garanzia”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto concesso a titolo “de minimis” a copertura dell’intero costo di accesso sostenuto, nel limite massimo dello 0,5% flat calcolato sull’importo del finanziamento agevolabile. Il contributo non è concesso qualora il costo di accesso alla garanzia superi il 2% calcolato sull’importo del finanziamento garantito.

Modalità applicative

Richiesta di ammissione all’agevolazione:

Le richieste di ammissione all’agevolazione, sottoscritte dalle Banche, devono essere redatte sull’apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

In particolare la Banca richiedente deve specificare:

a) tasso di interesse relativo all’operazione di consolidamento;

b) il dettaglio dei finanziamenti a breve in capo all’impresa beneficiaria al momento di presentazione della domanda di finanziamento con i relativi tassi di interesse applicati, specificando altresì quali finanziamenti l’impresa intende estinguere.

Le richieste pervenute a MCC S.p.A. non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente, a sua richiesta e a sue spese.

Qualora la richiesta di ammissione all’agevolazione comprenda anche la richiesta del contributo a copertura degli oneri sostenuti per l’accesso alla garanzia, la richiesta dovrà essere inoltrata a MCC successivamente alla delibera definitiva di concessione della garanzia.

Erogazione del contributo in conto interessi:

Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dalle Banche, devono essere redatte sull’apposito modulo allegato alla presente scheda o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d’intervento completa dei dati, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento.

Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all’agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;

- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;

- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;

- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;

- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;

- la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell’ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l’intero semestre nel quale essa cade; se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento.

Il contributo viene erogato dalle Banche con la stessa valuta di erogazione di MCC S.p.A., soltanto dopo aver accertato l’avvenuto integrale pagamento delle rate con scadenza entro la data prevista per il pagamento del contributo stesso.

Entro 3 mesi dall’avvenuta erogazione del finanziamento, le Banche debbono rendere a MCC dichiarazione di aver accertato la destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla presente scheda. Nel caso in cui tale dichiarazione non dovesse essere resa nel termine previsto, MCC S.p.A. sospende l’erogazione dei contributi assegnando alle Banche un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale l’operazione è sottoposta al Comitato per la revoca dell’agevolazione concessa per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla presente scheda.

Erogazione del contributo per la copertura dell’onere per l’accesso alla garanzia:

Le richieste di erogazione del contributo per la copertura degli oneri di accesso alla garanzia devono essere presentate dalle Banche a MCC sull’apposito modulo allegato alla presente scheda o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Il contributo è erogato all’impresa beneficiaria per il tramite della Banca con valuta corrente.

Tale contributo, pari allo 0,5% flat calcolato sull’ammontare del finanziamento agevolabile, non potrà comunque superare l’ammontare della commissione pagata dall’impresa per l’accesso alla garanzia.

Variazioni

Ai fini della conferma dell’agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate dalle Banche a MCC S.p.A..

Cessazione e revoca dell’agevolazione

Il contributo cessa nei casi di:

a) insolvenza dell’impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;

b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;

c) cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria;

d) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell’impresa beneficiaria.

La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c) e d); nel caso sub a), a partire dal giorno successivo alla data dell’ultima rata pagata.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall’impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC S.p.A..

Il contributo è revocato:

a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;

b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;

c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

Il contributo è restituito dall’impresa beneficiaria maggiorato dell’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti.

Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito di precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore concessionario secondo le disposizioni di all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

Ispezioni e controlli

Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC S.p.A. può effettuare controlli documentali presso l’impresa beneficiaria allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria.

Soggetto gestore

Ai sensi dell’art. 19, co. 12, del D.Lgs. n. 112/98, la misura è gestita da MCC S.p.A. sulla base della convenzione già in vigore con la Regione.

Rinvio

Per quanto non previsto o derogato con la presente scheda, si applicano le modalità previste nel Regolamento per la concessione degli incentivi di MCC S.p.A..

Note:

(1) Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, i ricavi di cui all’art. 53 comma 1 lettera a) e b) del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, sono quelli desunti dalla dichiarazione dei redditi riferita all’esercizio precedente quello di presentazione della richiesta di ammissione.















La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino Ufficiale (Ndr)