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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2003, n. 71-9496
Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese per laccesso agli incentivi di cui alla L. 27/10/94 n. 598 e s.m.i. Interventi straordinari a sostegno delle P.M.I. operanti nel settore della componentistica auto e del tessile - abbigliamento (Progetto Piemonte). Accantonamento di Euro 5.000.000,00 (cap. 26720/03)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di dare attuazione agli interventi finalizzati ad agevolare - ai sensi della L. 598/94, art. 11, e s.m.i. - le operazioni di rinegoziazione relative allindebitamento bancario a breve termine delle piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, con incidenza del fatturato proveniente dal settore automobilistico pari o superiore al 30% dei ricavi complessivi, nonché di quelle del settore tessile - abbigliamento;
- di approvare i criteri e le modalità operative dellintervento in questione così come indicato nellallegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione;
- di dare mandato al comitato regionale di MCC SpA di assumere tutte le iniziative e gli atti necessari per lattuazione della presente deliberazione, ivi compresa lapprovazione di apposita modulistica da utilizzare per laccesso agli incentivi in argomento;
- di disporre che le prescrizioni approvate con il presente atto si applicheranno a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione;
- di procedere allassegnazione mediante accantonamento di Euro 5.000.000,00 sul cap. 26720/03 (acc. n. 101051) a favore della Direzione Industria cui sono demandati tutti i provvedimenti necessari e conseguenti allattuazione delliniziativa in argomento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
REGIONE PIEMONTE - LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE
Riferimenti normativi
* Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:
- Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
* Decreto Legislativo 31.03.98, n.112, art.19;
* Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;
* Regolamento C.E. n.69/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E. agli aiuti dimportanza minore (de minimis);
* Regolamento per la concessione degli incentivi di MCC S.p.A.
Imprese beneficiarie
Piccole e medie imprese industriali ed artigiane, iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato del 18/09/1997, pubblicato sulla G.U. n. 228 del 1.10.97, operanti nei settori:
* dellindustria automobilistica e delle attività produttive connesse i cui ricavi (art. 2425 cod. civ. voce A) 1 del Conto Economico), risultanti dallultimo bilancio approvato (1) precedente la richiesta di ammissione, siano riconducibili per almeno il 30% a commesse provenienti da imprese appartenenti alla filiera produttiva del settore automobilistico;
* del tessile e abbigliamento.
Sono comunque escluse le imprese operanti nei settori di cui alla Sezione G della classificazione delle attività economiche ISTAT 91, nonché quelle operanti nel settore dei trasporti.
Non sono ammessi gli aiuti:
* alle attività connesse allesportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse allattività desportazione.
Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, nonché quelle che si trovano nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della commissione Europea 1999/C288/02 ed in particolare:
- le società a responsabilità limitata qualora abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi ;
- le società a responsabilità illimitata qualora abbiano perduto più della metà dei fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- per qualsiasi forma di società qualora ricorrano le condizioni per avviare una procedura concorsuale per insolvenza.
Sono altresì escluse dai benefici le società in stato di liquidazione volontaria.
Operazioni agevolabili
Finanziamenti concessi da Banche a PMI destinati ad operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve a titolo oneroso, intese come debiti verso banche entro lesercizio (art. 2424 cod. civ., Passivo D) 3); limporto del finanziamento concesso dalla Banca è determinato quale minor valore tra:
* lammontare delle passività a breve a titolo oneroso in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla Banca;
* la media fra lammontare delle passività a breve a titolo oneroso desunte dallultimo bilancio approvato e le risultanze delle relative scritture contabili aggiornate allultimo giorno solare del mese precedente la data di presentazione della domanda (ad esempio: data presentazione 15/03/2003, aggiornamento scritture contabili 28/02/2003).
Importo e durata del finanziamento
Finanziamento agevolabile di durata massima non superiore a 5 anni comprensivo di 1 anno di preammortamento e per un importo non superiore a Euro 250.000,00. Qualora fossero presentate dagli intermediari finanziari operazioni di importo superiore a quanto sopraindicato, il soggetto gestore (MCC S.p.A.) ricondurrà dufficio lammontare del finanziamento agevolabile allimporto di Euro 250.000,00. Il finanziamento dovrà essere erogato allimpresa in ununica soluzione.
Ambito territoriale
Imprese aventi unità produttiva, regolarmente censita presso la CCIAA, ubicata nel territorio della Regione Piemonte.
Tipologia dellagevolazione
Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (CE) N. 69/2001 del 12/01/2001 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti dimportanza minore (de minimis).
La normativa de minimis, tra laltro, prevede che limporto complessivo degli aiuti di tale fattispecie ad una medesima impresa non possono superare Euro 100.000,00 su un periodo di tre anni e che tale massimale trova applicazione indipendentemente dalla forma degli aiuti o dallobiettivo che gli stessi perseguono. Ai fini del predetto limite, concorrono anche eventuali aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, al lordo delle imposizioni dirette e, nei confronti di quelli erogabili in più quote, in termini di equivalente sovvenzione.
Misura dellagevolazione
* contributo in conto interessi fino al 80% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato (di cui allart. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, concesso a titolo de minimis.
* nel caso di finanziamenti garantiti mediante accesso a fondi di garanzia, è riconosciuto un contributo a fondo perduto concesso a titolo de minimis a copertura dellintero costo di accesso sostenuto, nel limite massimo dello 0,5% flat calcolato sullimporto del finanziamento agevolabile. Il contributo non è concesso qualora il costo di accesso alla garanzia superi il 2% calcolato sullimporto del finanziamento garantito.
Modalità applicative
Richiesta di ammissione allagevolazione:
Le richieste di ammissione allagevolazione, sottoscritte dalle Banche, devono essere redatte sullapposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.
In particolare la Banca richiedente deve specificare:
a) tasso di interesse relativo alloperazione di consolidamento;
b) il dettaglio dei finanziamenti a breve in capo allimpresa beneficiaria al momento di presentazione della domanda di finanziamento con i relativi tassi di interesse applicati, specificando altresì quali finanziamenti limpresa intende estinguere.
Le richieste pervenute a MCC S.p.A. non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente, a sua richiesta e a sue spese.
Qualora la richiesta di ammissione allagevolazione comprenda anche la richiesta del contributo a copertura degli oneri sostenuti per laccesso alla garanzia, la richiesta dovrà essere inoltrata a MCC successivamente alla delibera definitiva di concessione della garanzia.
Erogazione del contributo in conto interessi:
Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dalle Banche, devono essere redatte sullapposito modulo allegato alla presente scheda o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.
Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta dintervento completa dei dati, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento.
Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.
Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:
- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso allagevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;
- la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dellultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere lintero semestre nel quale essa cade; se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.
I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento.
Il contributo viene erogato dalle Banche con la stessa valuta di erogazione di MCC S.p.A., soltanto dopo aver accertato lavvenuto integrale pagamento delle rate con scadenza entro la data prevista per il pagamento del contributo stesso.
Entro 3 mesi dallavvenuta erogazione del finanziamento, le Banche debbono rendere a MCC dichiarazione di aver accertato la destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla presente scheda. Nel caso in cui tale dichiarazione non dovesse essere resa nel termine previsto, MCC S.p.A. sospende lerogazione dei contributi assegnando alle Banche un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale loperazione è sottoposta al Comitato per la revoca dellagevolazione concessa per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla presente scheda.
Erogazione del contributo per la copertura dellonere per laccesso alla garanzia:
Le richieste di erogazione del contributo per la copertura degli oneri di accesso alla garanzia devono essere presentate dalle Banche a MCC sullapposito modulo allegato alla presente scheda o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Il contributo è erogato allimpresa beneficiaria per il tramite della Banca con valuta corrente.
Tale contributo, pari allo 0,5% flat calcolato sullammontare del finanziamento agevolabile, non potrà comunque superare lammontare della commissione pagata dallimpresa per laccesso alla garanzia.
Variazioni
Ai fini della conferma dellagevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate dalle Banche a MCC S.p.A..
Cessazione e revoca dellagevolazione
Il contributo cessa nei casi di:
a) insolvenza dellimpresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
c) cessazione dellattività dellimpresa beneficiaria;
d) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dellimpresa beneficiaria.
La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c) e d); nel caso sub a), a partire dal giorno successivo alla data dellultima rata pagata.
I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dallimpresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili allimpresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC S.p.A..
Il contributo è revocato:
a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
Il contributo è restituito dallimpresa beneficiaria maggiorato dellinteresse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti.
Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito di precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore concessionario secondo le disposizioni di allart. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.
Ispezioni e controlli
Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC S.p.A. può effettuare controlli documentali presso limpresa beneficiaria allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dallimpresa beneficiaria.
Soggetto gestore
Ai sensi dellart. 19, co. 12, del D.Lgs. n. 112/98, la misura è gestita da MCC S.p.A. sulla base della convenzione già in vigore con la Regione.
Rinvio
Per quanto non previsto o derogato con la presente scheda, si applicano le modalità previste nel Regolamento per la concessione degli incentivi di MCC S.p.A..
Note:
(1) Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, i ricavi di cui allart. 53 comma 1 lettera a) e b) del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, sono quelli desunti dalla dichiarazione dei redditi riferita allesercizio precedente quello di presentazione della richiesta di ammissione.
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino Ufficiale (Ndr)