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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2003, n. 97-9179

L.R. 28/93 e successive modificazioni. Titolo III: Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro. Definizione dei criteri e delle priorità degli interventi. Termini per la presentazione delle istanze di contributo per l’anno 2003. Accantonamento della somma complessiva di Euro 2.401.017,00 sui capitoli 11175 e 11176 del bilancio regionale 2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di formulare le seguenti

Linee generali di indirizzo per l’organizzazione degli interventi di cui alla L.R. 28/93 e successive modificazioni.

A) INDICAZIONI PER LE IMPRESE: PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

L’impresa che inoltra istanza di contributo deve redigere un progetto di inserimento lavorativo in cui siano indicati i processi di professionalizzazione e riqualificazione del lavoratore, con particolare riguardo a:

- attività di affiancamento da parte di personale esperto per il trasferimento delle conoscenze/abilità relative alla mansione che il lavoratore è chiamato a svolgere;

- eventuali corsi di formazione professionale ritenuti opportuni;

- indicazione del tutor al quale sono affidate le attività di sostegno personalizzato all’inserimento lavorativo (indicazione facoltativa in caso di assunzione di ultracinquantenni);

- indicazione dei collegamenti con i Servizi per l’Impiego e con strutture in grado di fornire interventi specialistici (es. terapeutici, psicologici, ecc);

- descrizione delle esperienze di lavoro a tempo determinato, stage, borse lavoro ecc. precedenti all’assunzione svolte presso la stessa impresa che presenta l’istanza di contributo.

B) INDICAZIONI PER LA DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO:

Criteri di priorita’ per la ripartizione dei fondi disponibili con riferimento alle clausole di cui agli artt. 13 e 17 da osservare per la predisposizione delle graduatorie di ammissione a contributo, secondo l’ordine indicato:

1 - Giudizio sulla qualità del progetto di inserimento lavorativo.

La Direzione Formazione Professionale - Lavoro, con apposito provvedimento, stabilisce gli elementi di valutazione della qualità del progetto di inserimento lavorativo.

La valutazione è effettuata da un gruppo di lavoro appositamente costituito con atto deliberativo ai sensi dell’art. 33 c. 2 L.R. 51/97.

2 - Ordine derivante dall’indicatore di gravità della situazione occupazionale nei diversi bacini del lavoro del Piemonte sulla base dei dati elaborati dalla Regione Piemonte contenuti nell’allegato al presente atto.

3 - Età dei lavoratori/delle lavoratrici, considerata come ulteriore indicatore di gravità della situazione occupazionale individuale, con riferimento alla maggiore difficoltà, all’aumentare della stessa, di individuare occasioni di lavoro.

La graduatoria delle istanze ammesse a contributo, risultante dall’applicazione dei predetti criteri, è relativa sia a quelle che possono essere soddisfatte fino ad esaurimento dei fondi, sia a quelle per le quali il contributo non può essere erogato a causa dell’esaurimento degli stessi.

In caso di revoca, rinuncia o utilizzo parziale del contributo, le risorse non utilizzate sono impiegate al fine di soddisfare quelle istanze ammesse a contributo rispetto alle quali lo stesso non era stato erogato per esaurimento dei fondi.

C) ULTERIORI CRITERI.

I termini perentori per la presentazione delle istanze di contributo per l’anno 2003 sono i seguenti:

- primo periodo: 12 maggio - 30 giugno 2003;

- secondo periodo: 1 luglio 2003 - 30 settembre 2003.

l termini per l’assunzione, per la comunicazione all’Amministrazione regionale dell’avvenuta assunzione, le conseguenze del loro mancato rispetto, nonché le cause sospensive degli stessi sono stabiliti dalla Direzione Formazione Professionale - Lavoro con apposito provvedimento.

In caso di assunzioni a tempo parziale (“part-time”), l’entità del contributo è ragguagliata al numero di ore stabilito dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno.

Per quanto attiene all’espressione di cui all’articolo 16, comma 4: “Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro il contributo è ridotto in relazione alla mensilità di lavoro effettivamente prestate”, si intende che, in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, il contributo sia calcolato in relazione al periodo effettivamente lavorato, purché siano trascorsi almeno 90 giorni di calendario della data di assunzione. Nulla è dovuto in caso di non compimento dei predetti 90 giorni. Per l’ottenimento del previsto contributo.

Non possono essere accolte istanze per l’assunzione di lavoratori che con l’impresa richiedente abbiano avuto rapporti di lavoro nei sei mesi precedenti alla presentazione delle istanze stesse, ad eccezione dei rapporti di lavoro a tempo determinato i cui effetti siano cessati per intervenuta scadenza del contratto.

Non possono essere accolte istanze per l’assunzione di soggetti per l’inserimento lavorativo dei quali il contributo sia stato precedentemente erogato, anche se proposte da impresa diversa da quella che ottenne il beneficio, a meno che i precedenti rapporti di lavoro siano cessati per cause indipendenti dalla volontà dei lavoratori.

I soggetti che si intendono assumere devono trovarsi, al momento dell’istanza di contributo, in “stato di disoccupazione”, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lettera c) D.lgs. 297/2002. Gli ultracinquantenni devono essere in “stato di disoccupazione” da almeno 12 mesi.

Le attività dei tutor, per il periodo fino al 2006, sono compensate avvalendosi delle risorse finanziare disponibili per la gestione del POR 2000-2006 - Obiettivo 3, con riferimento all’Asse A, Misura A3, relativa all’attivazione di servizi di orientamento, counselling ed assistenza ad imprese e lavoratori per favorire l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, atteso che tali interventi sono collegati alla costruzione di progetti individualizzati di inserimento lavorativo. Il compenso per le predette attività, a conferma dell’indicazione relativa agli anni 1998 - 2002, è stabilito in Euro 25,82 all’ora per un massimo di 20 ore;

di accantonare:

- Euro 2.349.371,00 sul cap. 11175 (A. 100938)

di cui Euro 50.000,00 riservati alle imprese beneficiarie degli interventi di cui al Titolo II che intendano avvalersi della clausola sociale di cui all’art. 17 L.R. 28/93

- Euro 51.646,00 sul cap. 11176 (A. 100939)

del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2003;

di assegnare la somma di Euro 2.349.371,00 alla Direzione Formazione P.-L. da trasferire ad Agenzia Piemonte Lavoro al fine di provvedere alle erogazioni degli importi risultanti dalle relative istanze di contributo per l’assunzione di soggetti deboli del mercato del lavoro;

di assegnare la somma di Euro 51.646,00 alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro per le attività di competenza del Settore Servizi alle politiche per l’occupazione e la promozione dello sviluppo locale con riferimento alla gestione dell’art. 15 c. 1 L.R. 28/93 , relativo alle trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alle possibilità di impiego dei non vedenti e della fornitura di strumenti adeguati all’espletamento delle mansioni di centralinista telefonico

La presente deliberazione sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)