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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2003

Codice 18.2
D.D. 16 maggio 2003, n. 137

Legge 5/8/1978, n.457, art.3, comma 1, lettera r-bis), Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata e legge 5/4/1992, n.104, art.31, comma 2, Assistenza, Integrazione Sociale e Diritti delle persone handicappate. Contributi pubblici per soddisfare le esigenze abitative di persone portatrici di handicap. Assegnazione dei finanziamenti agli Enti attuatori

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di assegnare agli Enti attuatori il finanziamento ammissibile concesso con la determinazione dirigenziale n. 2 del 13 gennaio 2003, allegato 1, ai sensi della legge 5/08/1978 n. 457, art. 3 comma 1, lettera r-bis), e legge 5/04/1992 n. 104, art. 31, comma 2, per gli interventi atti a soddisfare le esigenze abitative di persone portatrici di handicap.

L’importo complessivo assegnato a ciascun Ente attuatore, fermo restando il finanziamento ammissibile per ciascun intervento individuato, risulta essere il seguente:

- A.T.C. di Torino Euro 1.082.050,00;

- A.T.C. di Alessandria Euro 107.800,00;

- A.T.C. di Biella Euro 6.499,23;

- A.T.C. di Vercelli Euro 30.987,28;

- Comune di Gaglianico (BI) Euro 1.908,40;

per un importo complessivo pari a Euro 1.229.244,91.

2) di assegnare agli Enti attuatori l’integrazione finanziaria concessa con la determinazione dirigenziale n. 2 del 13 gennaio 2003, allegati 2 e 3, ai sensi della legge 5/08/1978 n. 457, art. 3 comma 1, lettera r-bis), e legge 5/04/1992 n. 104, art. 31, comma 2, per gli interventi atti a soddisfare le esigenze abitative di persone portatrici di handicap.

L’integrazione finanziaria complessiva assegnata a ciascun Ente attuatore, a seguito degli assestamenti di alcuni degli interventi elencati nella determinazione dirigenziale n. 14 del 31 gennaio 2002, ferma restando l’integrazione finanziaria ammissibile per ciascun intervento individuato, risulta essere la seguente:

- A.T.C. di Asti P.I. n. 1287 Euro 51.477,51;

- A.T.C. di Biella P.I. n. 1288 Euro 8.231,78

3) di confermare, così come indicato al punto 5) dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1-2008 del 22 gennaio 2001, che gli interventi saranno attuati ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 e s.m.i. ed in conformità al Regolamento regionale di attuazione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata di cui al D.P.G.R. n. 1522 del 4 aprile 1995, pubblicato sul B.U.R. n. 15 del 12/04/1995 e s.m.i.. Per quanto riguarda i criteri per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti dei fondi attribuiti si fa riferimento alla D.G.R. n. 1-4297 del 5/11/2001.

4) di stabilire, ai sensi dell’art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i. che gli Enti attuatori finanziati di cui al precedente punto 1) devono pervenire all’inizio dei lavori entro 13 mesi dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 8 della L.R. 51/97, dell’art. 65 dello Statuto e del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo