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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2003, n. 117-9197

L.R. 2.4.90 n. 22, art.3 e s.m.i. - L.R. 4.9.96 n. 73, 1° bando - DDGR 18.11.96 n. 203-14027, 25.1.99 n. 27-26527 - L.R. 4.8.97 n. 43 - DDGR 9.12.97 n. 34-23400, 17.3.98 n. 6-24204 e 5.2.01 n. 18-2148 - Disposizioni integrative per l’assegnazione e concessione dei contributi per la realizzazione e l’adeguamento delle strutture socio-assistenziali

A relazione dell’Assessore Cotto:

Viste le leggi regionali in oggetto, con le quali la Regione Piemonte ha finanziato, secondo varie modalità ed entità, la realizzazione e l’adeguamento delle strutture socio-assistenziali destinate agli anziani, ai minori e ai disabili;

Viste le deliberazioni in argomento inerenti l’approvazione dei criteri e delle procedure di assegnazione dei contributi, i successivi provvedimenti, con i quali sono stati assegnati i finanziamenti a favore degli interventi ritenuti idonei, indicanti, tra l’altro, i termini per la trasmissione dei progetti e della documentazione di corredo, nonché i decreti e le determinazioni relativi alla contestuale approvazione dei progetti medesimi e alla concessione dei contributi;

Preso atto, sotto il profilo procedimentale e realizzativo, che la maggior parte degli interventi ha avuto un andamento conforme alle disposizioni impartite dall’amministrazione regionale, che alcuni interventi hanno risentito di ritardi nella fase di esecuzione delle opere e, infine, che un esiguo numero di progetti, non presentato entro le scadenze previste o risultato incompleto negli atti, non ha conseguito la prescritta approvazione regionale;

Ritenuto che la coniugazione dell’azione amministrativa e dell’attività costruttiva riguardante le opere di cui trattasi, aventi natura o interesse pubblico, richieda di adottare criteri di valutazione e comportamenti operativi oltremodo flessibili, orientati al superamento di anomalie e difficoltà, a volte fisiologiche, in modo da far coincidere l’evoluzione dei differenti processi e raggiungere, così, i risultati preventivati;

Preso atto che la Direzione alle Politiche Sociali ha, di norma, seguito tale impostazione, adoperandosi per favorire l’attuazione e il compimento degli interventi, mantenendo in essere, ove possibile, i procedimenti amministrativi e le erogazioni contributive, nel caso di ritardi determinatisi nell’esecuzione dei lavori, e non procedendo, perlopiù, alla revoca dell’assegnazione dei finanziamenti, nel caso di progetti non approvati;

Constatato che la medesima Direzione ha finanziato complessivamente, ai sensi delle leggi in oggetto, circa 700 istanze, curando la gestione degli atti tecnico-amministrativi e svolgendo un costante monitoraggio, finalizzato ad accertare l’andamento degli interventi e le eventuali criticità, derivanti, come detto, dalla mancata approvazione dei progetti e dai ritardi nell’esecuzione dei lavori e nelle conseguenti erogazioni contributive, che concorrono alla formazione di residui di fondi impegnati e non spesi;

Considerato che, attraverso tale attività di monitoraggio riferita alle leggi in oggetto, sono state puntualmente individuate e classificate le varie situazioni determinatesi nel tempo e quantificate le risorse finanziarie giacenti e che i soggetti assegnatari sono stati, altresì, informati in merito agli esiti delle verifiche e all’avvio di conseguenti iniziative volte alla risoluzione delle predette criticità, nel corso dell’apposito incontro del 7.10.02, al quale sono stati invitati tutti gli interessati, sollecitandoli, nella circostanza, all’assolvimento degli adempimenti di loro competenza, al fine di non dover assumere decisioni più cogenti, come la revoca dei finanziamenti assegnati o concessi;

Tenuto conto che nel frattempo, verosimilmente anche in relazione alla sensibilizzazione effettuata, alcuni beneficiari che non avevano presentato o avevano presentato il progetto definitivo in forma incompleta hanno formalmente comunicato l’intendimento di realizzare gli interventi per i quali erano risultati assegnatari di contributo regionale ai sensi delle leggi in oggetto;

Ritenuto che la realizzazione di tali interventi possa, tuttora, concorrere al soddisfacimento dei bisogni del territorio e perciò rispondere ad un interesse primario della Regione, semprechè l’effettiva necessità risulti confermata attraverso il parere, sia delle competenti Aziende Sanitarie Locali e dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, ove richiesti dalla legge regionale di riferimento, sia della Direzione Regionale alla Programmazione Sanitaria, nei casi ricadenti nelle fattispecie previste nella DGR n.32-29522 del 1.3.2000;

Considerato che i termini per la presentazione dei progetti, così come stabiliti attraverso i provvedimenti attuativi delle leggi in argomento, sono già decorsi e che occorre quindi prevedere nuove scadenze di riferimento, oltre a definire appositi criteri, correlati con gli ulteriori adempimenti occorrenti, per consentire la prosecuzione degli interventi di cui trattasi, individuando, a tal fine, la seguente scansione:

- presentazione dei progetti, redatti al livello definitivo previsto dalle legge n.109/94 e s.m.i., e delle necessarie integrazioni, ai fini della relativa approvazione e della contestuale concessione del contributo, entro il 31.10.03;

- inizio lavori entro sei mesi dalla data di ricevimento da parte dei beneficiari della comunicazione di concessione del contributo, salvo proroghe autorizzabili in base a giustificate istanze;

- conclusione dei lavori entro i termini stabiliti dal provvedimento regionale di approvazione del progetto.

Tenuto conto, infine, che qualche soggetto beneficiario, ammesso ai finanziamenti di cui alle LL.RR. 73/96 e 43/97, può aver iniziato o concluso i lavori prima ancora della approvazione regionale del progetto definitivo e della contestuale concessione del contributo e ritenuto che, nel caso di dimostrati motivi di urgenza, possa riconoscersi l’ammissione a contributo dei relativi interventi, in attuazione di quanto già disposto dalle DDGR 5.2.01 n. 18-2148 e 8.4.02 n. 24-5765, cioè a condizione che i lavori non siano iniziati prima dell’approvazione del bando di finanziamento, che gli atti amministrativi, gli elaborati progettuali e la documentazione contabile siano comunque presentati e che risultino conformi alle disposizioni di legge, richiedendo, di norma, l’esame e l’espressione del parere favorevole del Comitato Regionale alle Opere Pubbliche, ai sensi dell’art..28 del Regolamento di attuazione della L.R. 21.3.84 n.18, promulgato con DPGR 29.4.85 n. 3791 e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di approvare le linee di azione esplicitate in narrativa e finalizzate alla ridefinizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di concessione dei contributi previsti nelle deliberazioni già adottate in attuazione delle leggi in oggetto, stabilendo che:

- i soggetti assegnatari dei contributi che, entro la data di approvazione della presente deliberazione, hanno formalmente manifestato l’intendimento di realizzare gli interventi ammessi a contributo, ancorchè il progetto definitivo sia risultato non presentato o presentato in forma incompleta e che non abbia, comunque, conseguito l’approvazione regionale, debbono produrre gli atti richiesti dalla normativa di riferimento entro il termine del 31.10.03. Tali progetti devono conseguire e rispettare le indicazioni contenute nel parere di congruità espresso dalle competenti Aziende Sanitarie Locali e dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, ove richiesti dalla legge regionale di riferimento, nonché dalla Direzione regionale alla Programmazione Sanitaria, nei casi ricadenti nelle fattispecie previste dalla DGR n. 32-29522 del 1.3.2000. Il contributo regionale può essere rideterminato solamente in diminuzione, qualora si prevedano minori opere rispetto a quelle originarie; i lavori debbono essere iniziati entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo e la relativa esecuzione deve concludersi entro il temine stabilito dal provvedimento regionale di approvazione;

- entro il 31.10.03, quei beneficiari ammessi ai finanziamenti di cui alle LL.RR. n. 73/96 e 43/97 che, per dimostrati e riconosciuti motivi di urgenza, abbiano iniziato o già concluso i lavori, prima ancora della approvazione regionale del progetto definitivo e della contestuale concessione del contributo, possono presentare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile per la contribuzione dell’intervento eseguito, a condizione che i relativi lavori non siano iniziati prima dell’approvazione del bando di finanziamento. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo, in attuazione di quanto già disposto dalle DDGR 5.2.01 n. 18-2148 e 8.4.02 n. 24-5765, gli atti amministrativi, gli elaborati progettuali e la documentazione contabile sono oggetto di verifica di conformità alle disposizioni di legge e sottoposti, di norma, all’esame e all’espressione del parere favorevole da parte del Comitato Regionale alle Opere Pubbliche, ai sensi dell’art.28, del Regolamento di attuazione della L.R. n.18/84 e s.m.i.;

2. di demandare alla competente Direzione alle Politiche Sociali l’assunzione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)