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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Orta San Giulio (Novara)

Decreto n. 1 del 20 maggio 2003 - Occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di Adeguamento e ricollocazione depuratore di Corconio siti nel Comune di Orta S. Giulio

Determina

- Di autorizzare a favore del Comune di Orta San Giulio l’occupazione d’urgenza degli immobili siti nel Comune di Orta San Giulio, identificati come nell’elenco allegato alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, estratto dal “Piano particellare di esproprio” del progetto definitivo, necessari alla realizzazione dei lavori di “Adeguamento e ricollocazione depuratore di Corconio;

- L’occupazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla data della presente determinazione e non potrà protrarsi oltre il termine di anni cinque dalla data di immissione nel possesso come risulterà dall’apposito verbale;

- Il Geom. Pio Poli con Studio in Torino, Via Casalis 59, perito incaricato dal Comune di Orta san Giulio, procederàall’effettiva occupazione degli immobili e provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza in conformità ai disposti di legge in vigore. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

- Il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l’ora. Notificato dall’occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili.

- L’indennità di occupazione sarà determinata dalla competente autorità in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di asservimento dell’immobile; a tale scopo l’ente occupante trasmetterà tempestivamente il verbale di consistenza e di immissione nel possesso, con tutti gli atti necessari, alla Commissione Provinciale per gli espropri della provincia di Novara;

- L’indennità di occupazione sarà determinata dalla Commissione Provinciale per gli espropri della provincia di Novara e comunicata ai proprietari a cura dell’Ente occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili;

- La presente determina perderà ogni efficacia ove l’occupazioen degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla data della sua esecutività;

- Ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990,n. 241, in forza dell’art. 113 della Costituzione e dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente decreto può essere presentato ricorso al TAR, di Torino, entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrata dall’articolo 19 decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato, entro 120 giorni dallo stesso termine;

- Di pubblicare estratto del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Piemonte e di notificarlo ai proprietari ai sensi dell’art. 3 della Legge 1/78.

Il Responsabile del Servizio
Noemi Comola