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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Virle Piemonte (Torino)

Statuto comunale

Testo coordinato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.3.2003

Principi fondamentali

Art. 1

Denominazione e natura giuridica del Comune

1. Il Comune di Virle Piemonte è Ente locale territoriale autonomo nell’ambito di principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dalla Regione e dal presente Statuto. Si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività.

2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune è dotato di autonomia statuaria e autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

5. Il Comune esercita le proprie funzioni mediante gli organi di governo e l’apparato dirigenziale secondo le competenze attribuite a ciascuno dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 2

La popolazione - Territorio - La sede -
Il gonfalone - Lo stemma - Il bollo

1. Il Comune di Virle Piemonte è costituito da un territorio avente un’estensione di Kmq. 14,150 e dalla popolazione su di esso insediata; confina con i seguenti Comuni: Osasio, Pancalieri, Vigone, Cercenasco, Castagnole Piemonte, Scalenghe.

2. Il Comune ha sede in Via Contessa Luigia Enrichetta Birago di Vische n. 6. Presso tale sede si riuniscono gli organi collegiali, salvo particolari esigenze per le quali si renda necessario riunirsi in altra sede.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso nonché riconosciuti nelle forme di legge.

4. Il gonfalone comunale si potrà esibire nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da persona, da esso incaricata, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislativa e regolamentari.

5. L’uso dello stemma per fini non istituzionali, dovrà essere specificatamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale.

6. Il bollo è il timbro che reca l’emblema del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto.

7. L’uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati fatta salva esplicita autorizzazione del comune..

Art. 3

Albo Pretorio - Pubblicazioni e notificazioni

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico un apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, allo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura, senza pregiudicare la tutela dei documenti esposti.

3. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le modalità e competenze in merito alla pubblicazione degli atti.

4. Il Comune dispone di un servizio di notificazione degli atti la cui organizzazione è demandata al Regolamento.

Art. 4

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e religiose. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori ed obiettivi della Carta , opera per lo sviluppo e la valorizzazione di una cultura di pace, di tolleranza, di solidarietà e per la difesa dei diritti umani; garantisce la piena partecipazione dei cittadini singoli od associati, alle scelte politiche ed all’attività amministrativa.

2. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia, costituzionalmente garantiti, e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne delimitano la realizzazione; in particolare attua, nei vari settori, il principio di parità fra uomo e donna.

3 . Il Comune ritiene le risorse ambientali e naturali del territorio, assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali e limitati della comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa.

4. Il Comune può intraprendere iniziative di cooperazione e gemellaggio con Comuni italiani e stranieri, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.

Valorizzazione delle forme associative

Art. 5

Principi dell’associazionismo

1. Il comune di Virle Piemonte valorizza lo sviluppo di libere forme associative che abbiano lo scopo di promuovere attività culturali, ricreative, sportive, umanitarie e di volontariato sociale.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il Comune assicura la massima collaborazione nei confronti dei cittadini che intendono promuovere le suddette iniziative, purché le stesse siano dirette alla generalità della popolazione.

3. Il Comune valorizza altresì, lo sviluppo di forme associative aventi lo scopo di curare gli interessi delle categorie economiche operanti nel Comune al fine di rendere più immediato e razionale l’esame dei problemi inerenti le categoria economiche stesse.

4. I criteri e le modalità di erogazione di contributi e di altre forme di sostegno economico a favore delle associazioni saranno previste in apposito Regolamento.

Art. 6

Consulte

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allo svolgimento dell’attività amministrativa locale; a tal fine istituisce consulte, formate da rappresentanti delle associazioni di cui al precedente articolo e altre forme consultive ritenute le più idonee.

2. Le consulte sono presiedute dal Sindaco, o suo delegato ed integrate con la partecipazione di Consiglieri comunali della maggioranza e della minoranza secondo le norme previste dal Regolamento.

3. Le consulte dovranno essere sentite per la trattazione di materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali.

Art. 7

Istanze e petizioni

1. I residenti che abbiano compiuto i sedici anni di età, i comitati e le associazioni possono presentare istanze e petizioni. Il Sindaco dovrà nei 30 giorni successivi inviare una risposta contenente il risultato dell’esame. L’accesso ai documenti amministrativi è consentito nei termini di legge e di regolamento

Art. 8

Referendum

1. I referendum popolari di carattere consultivo, propositivo o di indirizzo sono ammessi allo scopo di consentire ai residenti nel comune, che abbiano compiuto i sedici anni di età, di pronunciarsi in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti inerenti materie di esclusiva competenza comunale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali; atti di bilancio; assunzione dei mutui; tariffe dei servizi pubblici; ordinamento degli uffici; nomine, designazioni, revoche e decadenza di amministratori; tutela di minoranze etniche e religiose; norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente; e, per 4 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. Il referendum è indetto con deliberazione del consiglio comunale, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati su:

a) proposta della giunta comunale

b) proposta di un terzo dei consiglieri assegnati

richiesta di almeno 150 residenti che abbiano compiuto i sedici anni di età.

4. La sottoscrizioni dei cittadini richiedenti dovranno essere debitamente autenticate ai sensi di legge.

5. Le richieste di referendum da parte dei residenti, dovranno essere presentate entro i 5 giorni successivi al termine per la raccolta delle firme, presso l’Ufficio di Segreteria del Comune, a pena di irricevibilità. L’Ufficio accerterà la regolarità delle sottoscrizioni e delle autenticazioni, nonché la regolarità della composizione del comitato promotore (residenti nel Comune) e dell’oggetto (che si tratti di materia di competenza locale).

6. La deliberazione del consiglio comunale che indice il referendum è assunta entro il termine di 60 giorni dal deposito delle firme o dalla data di esecutività della deliberazione che lo propone; il referendum deve avere luogo entro i successivi 60 giorni in una data non coincidente con altre consultazioni elettorali o referendarie.

7. Il sindaco con proprio provvedimento stabilirà la data di effettuazione del referendum che verrà svolto secondo le procedure stabilite per l’elezione del Consiglio Comunale con l’attribuzione alla Giunta Comunale delle competenze e funzioni assegnate dalla legge al Ministero dell’Interno.

8. La durata delle consultazioni non potrà essere superiore a un giorno

9. La consultazione referendaria è obbligatoria nel caso si debba decidere l’unione o la fusione del Comune con altri Comuni.

10. Alle operazioni di voto e di scrutinio sovrintende l’Ufficio Elettorale di Sezione formato da un presidente e da 2 scrutatori scelti in pubblica seduta dall’Ufficio Elettorale Comunale mediante estrazione dagli elenchi comunali previsti per le altre consultazioni elettorali; l’ufficio è integrato con un segretario scelto dal presidente tra i residenti in possesso dell’elettorato attivo.

11. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, se ne fanno domanda, un esponente di ogni lista rappresentata in Consiglio Comunale, ed un rappresentante dei promotori del referendum. Le designazioni dei rappresentanti predetti devono essere effettuare da persone munite di mandato autenticato ai sensi di legge.

12. Le schede per il referendum saranno approvate dalla Giunta Comunale.

13. L’Ufficio di Segreteria del Comune coadiuvato da due Consiglieri appositamente scelti dalla Giunta Comunale, avrà il compito di vagliare i reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio in seduta pubblica.

14. Il quesito sottoposto a referendum risulterà approvato se alla votazione avranno partecipato almeno metà degli elettori aventi diritto al voto e se su di esso sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Le operazioni di voto si concluderanno con la proclamazione da parte del Presidente dell’Ufficio Elettorale di Sezione dei risultati del referendum stesso.

15. Il procedimento referendario, nel rispetto delle norme del presente articolo, sarà oggetto di apposito regolamento attuativo.

16. La proposta sottoposta a referendum, approvata nei termini di cui al precedente comma 15, deve essere recepita dal consiglio o dalla giunta comunale, nell’ambito delle rispettive competenze, con apposito atto deliberativo, ovvero respinta con atto assunto dalla maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati a tali organi.

Organi del Comune

Art. 9

Organi del Comune

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art. 10

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo; la sua elezione, durata in carica e competenze, sono regolate dalla legge.

2. Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco e, in caso di assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal Vicesindaco o da altro assessore che legittimamente lo sostituisce, purché consiglieri comunali, ovvero dal consigliere anziano di età.

3. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, nel quadro dei seguenti principi:

- assicurare pari dignità e uguale agibilità politica ad ogni consigliere comunale;

- prevedere un numero minimo di consiglieri per la costituzione di un gruppo consiliare;

- suddivisione delle sedute del Consiglio in ordinarie e straordinarie ed individuazione delle materie da trattarsi in via esclusiva nelle sedute ordinarie;

- termini di convocazione delle sedute ordinarie non inferiori a 5 giorni liberi, con deposito degli atti nel termine non inferiore a 72 ore prima dell’ora di svolgimento della seduta, non computandosi i giorni festivi;

- termine non inferiore a 24 ore per il deposito degli atti per le sedute straordinarie

- attribuzione della presidenza del Consiglio al Sindaco;

- attribuzione al Presidente della potestà in merito allo svolgimento delle sedute, ivi comprese le sospensioni delle sedute e le inversioni dell’ordine del giorno;

- modalità e termini di presentazione delle proposte che assicurino l’efficacia dell’azione politica nel rispetto dei tempi dell’apparato amministrativo;

- prevedere per la validità delle sedute (quorum strutturale) la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, con esclusione del Sindaco e, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con esclusione del Sindaco;

- prevedere la possibilità e le caratteristiche delle sedute di seconda convocazione e stabilirne le modalità di convocazione;

- definire le maggioranze richieste per l’approvazione delle deliberazioni (quorum funzionale) in numero non inferiore alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per quanto attiene i regolamenti e alla maggioranza assoluta dei votanti per quanto attiene ogni altro atto, fatte salve diverse maggioranze previste da norme di legge

- pubblicità delle sedute e limitazione della segretezza delle stesse ai casi in cui debbano essere trattati argomenti che attengono al diritto alla riservatezza delle persone fisiche;

- limitazione delle votazioni segrete ai casi previsti dalla legge e a quelle da assumere in seduta segreta;

Previsione della formazione di commissioni permanenti, temporanee o speciali e di indagine sull’attività dell’amministrazione, composte da soli consiglieri, su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri, nelle quali sia assicurata la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, anche attraverso il voto plurimo;

Art. 11

Garanzia delle minoranze e controllo consiliare.

1. La presidenza delle commissioni consiliari eventualmente costituite, aventi caratteristiche e finalità di controllo e garanzia, nonché di quelle di indagine è assegnata alla minoranza consiliare.

Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione ed adeguamento delle linee programmatiche del Sindaco in sede di approvazione del bilancio di previsione e mediante deliberazioni di indirizzo; verifica l’attuazione degli obiettivi programmatici con la cadenza prevista nel Regolamento di contabilità e comunque in sede di approvazione del rendiconto.

Art. 12

Decadenza dei consiglieri comunali.

1. Decade dalla carica il consigliere che non abbia partecipato, senza giustificato motivo, a 2 sedute consecutive, ovvero a 3 sedute, anche non consecutive del Consiglio.

2. La giustificazione deve essere prodotta per iscritto al protocollo del Comune entro i 8 giorni successivi alla seduta; non è ammessa la presentazione di giustificazioni oltre il suddetto termine.

3. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio Comunale previa contestazione del presidente contenente il termine entro il quale presentare eventuali controdeduzioni.

Art. 13

Giunta Comunale

1. La giunta comunale compie tutti gli atti, rientranti tra le competenze degli organi di governo, che la legge non riserva espressamente al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco previste per legge o per statuto.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e la convoca e da un numero di assessori non superiore al numero massimo stabilito dalla legge. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. La Giunta può provvedere con proprio atto a disciplinare ogni aspetto del proprio funzionamento non previsto dal presente Statuto.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco e sono immediatamente efficaci dalla data della loro registrazione al protocollo generale. Le dimissioni e la relativa sostituzione sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 14

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza legale, anche in giudizio.

2. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definendone le competenze, assicura l’unità dell’indirizzo politico - amministrativo del Comune, assume gli atti la cui competenza gli è attribuita dalla legge e dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il sindaco può delegare a singoli assessori l’esercizio di funzioni di propria competenza in materie indicate nel decreto di nomina.

Art. 15

Il Vicesindaco

1. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco o del Vicesindaco le relative funzioni sono svolte da un assessore, secondo la priorità stabilita dal Sindaco nell’atto di nomina della giunta.

Art. 16

Programma di mandato

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale, successiva alle elezioni, il Sindaco illustra gli indirizzi generali di governo.

2. Entro i 120 giorni successivi, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il programma di mandato, elaborato in collaborazione con la Giunta. In tale sede propone le modalità di partecipazione dei consiglieri alla definizione delle azioni, delle opere e dei progetti da realizzarsi e le forme di consultazione della struttura dell’ente, delle associazioni e della popolazione. A conclusione di tale percorso di consultazione, il documento programmatico viene sottoposto alla approvazione del Consiglio comunale.

Art. 17

Pari opportunità

1. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, sarà promossa la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni di nomina comunale.

Attività amministrativa

Art. 18

Ordinamento degli uffici

1. L’articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni, sono disciplinate, con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi, dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. L’organizzazione del Comune dovrà rispondere alle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. A tal fine, nel rispetto delle peculiarità del Comune di Virle, saranno perseguite tutte quelle forme di collaborazione amministrativa con altri Enti Locali che consentano, a parità di prestazioni, il miglior utilizzo delle risorse.

3. In conformità a quanto disposto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il Sindaco procede all’attribuzione degli incarichi di responsabile di servizio, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e disciplinate dai contratti collettivi di lavoro. L’incarico può essere attribuito anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato.

Art. 19

Stato di attuazione dei programmi

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale verifica periodicamente, nei termini indicati dal Regolamento di contabilità, lo stato di attuazione dei programmi e interventi approvati; i risultati delle verifiche sono comunicati al Consiglio Comunale con periodicità almeno annuale ed in ogni caso in sede di approvazione del rendiconto, mediante apposita relazione illustrativa.

Art. 20

Attività amministrativa

1. Con apposito Regolamento, saranno determinati per ciascun tipo di procedimento, l’ufficio responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento ad esso connesso e dell’adozione del provvedimento finale. L’Amministrazione provvederà a dare comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento amministrativo alle parti e, in caso di richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Nel caso di richiesta la comunicazione deve essere effettuata entro i tre giorni lavorativi successivi. L’Amministrazione può negare il rilascio della comunicazione, ma in tale caso deve motivare il diniego per iscritto entro tre giorni lavorativi dalla richiesta stessa.

2. Il responsabile del procedimento verifica le condizioni di ammissibilità dell’istanza e ne può sospendere il corso una sola volta per richiedere integrazioni e chiarimenti. Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai Regolamenti e adotta, se nelle proprie competenze, il provvedimento finale.

Art. 21

Ordinamento dei servizi

1. Nel rispetto dei compiti e delle funzioni istituzionalmente previste dalla legge, dovranno attuarsi quelle forme di gestione dei servizi che assicurano, a parità di efficacia, il miglior utilizzo delle risorse, prescindendo dalla natura privata o pubblica delle stesse.

Art. 22

Forme di collaborazione con la Provincia e altri Enti

1. Il Comune, al fine di promuovere la completa realizzazione degli interessi della propria collettività, sviluppa rapporti con la Provincia, con la Regione e con altri Comuni ed Enti pubblici e privati. La collaborazione con gli Enti sopraccitati, può anche comportare la stipulazione di contratti, convenzioni, costituzione di consorzi o anche semplici accordi di programma.

Art 23

Norme transitorie e finali

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la suddetta maggioranza non viene raggiunta nella prima seduta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni. Le modificazioni e/o integrazioni sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La stessa proposta di modifica, non approvata nei termini suddetti, non può essere ripresentata prima di un anno.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, così come le norme integrative o modificative dello stesso, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.