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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 21

Deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2003, n. 51-9389

Avvalimento transitorio delle Province piemontesi per l’esercizio di funzioni in materia di viabilità. Estensione alle competenze regionali relative alle gare su strada. Definizione delle risorse finanziarie necessarie

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di riconoscere, a far data dal 01.01.2003, alle Province piemontesi il 50% dei canoni riscossi direttamente dalle Province stesse, a titolo di rimborso per le spese generali e di istruttoria derivanti dall’esercizio delle funzioni per le quali è disposto l’avvalimento transitorio;

2) di stabilire di destinare la restante quota del 50%, con vincolo di destinazione, dei canoni riscossi per interventi e progetti per la sicurezza delle strade demaniali regionali da realizzarsi di intesa con le Province;

3) di dare atto che le funzioni amministrative in materia di gare atletiche, ciclistiche e con animali o con veicoli a trazione animale, di cui all’art. 9 del D.Lgs. 285/92 s.m.i., di competenza della Regione, saranno esercitate avvalendosi delle Province a partire dal 01.06.2003. Tali funzioni saranno trasferite alle Province a seguito di approvazione del d.d.l. di cui in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)