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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 21

Deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2003, n. 47-9385

Torino 2006 - Artt. 3 e 9 legge 285/2000. Conferenza di servizi per le opere di edilizia privata

A relazione del Presidente Ghigo e del Vicepresidente Casoni:

L’art. 9 della legge 285/2000, così come modificata dalla legge 48/2003, disciplina le procedure per l’approvazione dei progetti ai fini della realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3 della legge stessa, attraverso un’apposita Conferenza di servizi, in deroga ai commi 7, 8 e 13 dell’art. 7 della legge 109/94. Tale conferenza di servizi procede all’approvazione del progetto anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici e queste variazioni sono efficaci senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione del procedimento.

La procedura di cui all’art. 9 della legge 285/00 e s.m.i. è chiaramente finalizzata a semplificare e contenere i tempi dei procedimenti relativi all’approvazione degli interventi olimpici, in modo da consentire il più sollecito avvio dei lavori di esecuzione degli stessi e la loro ultimazione entri i tempi stabiliti dal Piano degli Interventi (art. 3) predisposto dal Toroc ed approvato dal CIO.

L’art. 3, comma 3 della legge 285/00 e s.m.i., prevede che l’Agenzia o i soggetti da essa delegati possano stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrano in tutto o in parte al finanziamento delle opere olimpiche.

In quest’ultimo caso, i progetti predisposti dagli operatori privati, quando si riferiscano ad opere di edilizia privata utilizzate solo transitoriamente per l’evento olimpico, pur dovendo presentare tutti i requisiti necessari per lo svolgimento delle verifiche di correttezza e di legittimità della procedura preordinata al rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni da parte degli Enti competenti, non sono soggetti alle prescrizioni contenute nel D.P.R. 554/99 e non debbono pertanto contenere tutti gli elementi resi obbligatori dagli articoli 25 e seguenti di tale testo normativo.

E’ infatti sufficiente che contengano gli elementi tecnici necessari per l’ottenimento del provvedimento di concessione edilizia.

Anche per l’approvazione di tali progetti e per l’esecuzione delle opere dagli stessi previsti si pongono le esigenze di semplificazione e accelerazione che sono alla base del ricorso alla speciale Conferenza dei Servizi, di cui all’art. 9 della legge 285/00 e s.m.i., anche in relazione alla particolare efficacia che il provvedimento conclusivo dispiega sugli strumenti urbanistici.

Basti pensare che rientrano nelle ipotesi considerate anche opere di particolare entità e complessità esecutiva, come alcuni Villaggi destinati all’accoglienza dei Media durante i Giochi Olimpici.

Tale considerazione induce a ritenere che non possa reputarsi estraneo alla previsione di cui all’art. 9 della legge 285/00 e s.m.i. l’esame anche dei progetti predisposti dagli operatori privati, con cui sia stata stipulata convenzione ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge medesima.

Milita a favore di tale conclusione l’ampia formulazione utilizzata dal primo comma dell’art. 9 per indicare l’oggetto della Conferenza dei Servizi (“istanza o ..... progetto definitivo”), tale da far legittimamente ritenere che rientrino nell’ambito della Conferenza tutti gli atti progettuali relativi ad “opere olimpiche” per le quali occorre acquisire dai vari Organi competenti i necessari atti di consenso.

D’altra parte, il livello di definizione progettuale richiesto agli operatori privati per l’ottenimento della concessione edilizia è tale da consentire un compiuto esame di tutti gli aspetti dell’opera in progetto da parte degli organismi pubblici che hanno titolo ad intervenire nella Conferenza dei Servizi.

Al fine di chiarire alcuni punti controversi, la Regione Piemonte con deliberazioni della Giunta Regionale n. 42-4336 del 5 novembre 2001, n. 41-7279 del 7 ottobre 2002 e 44-7807 del 25 novembre 2002, aveva già provveduto a precisare gli ambiti e le modalità di svolgimento della Conferenza di servizi prevista dall’art. 9 della legge 285/00 e s.m.i..

Ravvisando la necessità di procedere ad ulteriori precisazioni degli ambiti e delle modalità di tale Conferenza dei Servizi, allo scopo di rendere certo, in conformità alle considerazioni precedentemente svolte, il percorso autorizzativo concernente i progetti predisposti dagli operatori privati convenzionati ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 285/00 e s.m.i., relativi ad opere di edilizia privata, da utilizzarsi solo transitoriamente per l’evento olimpico Torino 2006;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire che la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 9 della legge 285/00 e s.m.i. possa essere attivata, su richiesta dell’Agenzia Torino 2006, anche nel caso di opere di edilizia privata, utilizzate solo transitoriamente per l’evento olimpico, da realizzarsi in regime di convenzione ex art. 3 della legge 285/00 e s.m.i.;

2) di dare atto che gli atti progettuali delle opere di cui sopra potranno costituire oggetto della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 9 della legge 285/00 e s.m.i., qualora contengano tutti gli elementi richiesti ai fini del rilascio della concessione edilizia;

3) di disporre che il provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi di cui sopra tiene luogo anche della Concessione edilizia in caso di positivo parere tecnico espresso da parte del Comune presente in Conferenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)