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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 21

Codice 26.2
D.D. 7 marzo 2003, n. 112

Ferrovia Torino-Ceres. Comune di S. Maurizio. Proprietà I.C.E.P. s.a.s.. Realizzazione di edifici in ambito del piano esecutivo convenzionato di edilizia residenziale nella zona di nuova impianto Cr31 della prima variante al P.R.G.C., in deroga all’art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753. Rilascio Autorizzazione ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 753/80

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, visto il nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dall’U.S.T.I.F., la riduzione alla distanza prescritta dall’art. 49 del citato D.P.R. relativamente alla realizzazione di due edifici residenziali, di proprietà della Società I.C.E.P. s.a.s., compresi nel piano esecutivo convenzionato di edilizia residenziale previsto nella zona di nuovo impianto Cr31 della prima variante al P.R.G.C. del Comune di S. Maurizio, subordinando l’autorizzazione alla condizione che tutto il terreno adiacente alla ferrovia sia mantenuto a prato sgombero da ostacoli e arredi di qualunque genere (giochi, bidoni ecc.);

- che il Richiedente dovrà mettere in atto, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”;

- che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

- che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo può essere revocato;

- che la presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino