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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 21

Codice 30.2
D.D. 12 marzo 2003, n. 55

Corsi di formazione di base e percorsi modulari per il conseguimento della qualifica per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.): indicazioni in merito ai tirocini e ai requisiti necessari per l’ammissione ai corsi e agli esami finali da parte degli allievi

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di ripartire le 440 ore dedicate al tirocinio all’interno dei corsi di base per il conseguimento della qualifica per O.S.S. nel seguente modo:

- 140 ore presso le strutture socio-assistenziali;

- 150 ore presso i Servizi territoriali (domicilio);

- 150 ore presso strutture ospedaliere.

- di ripartire le 204 ore rivolte al tirocinio all’interno del percorso modulare “Tecniche di sostegno alla persona” nel seguente modo:

- 54 ore presso le strutture socio-assistenziali;

- 150 ore presso i Servizi territoriali (domicilio).

- di ripartire le 220 ore rivolte al tirocinio all’interno del percorso modulare “O.S.S. - Modulo finale” nel seguente modo:

- 70 ore presso le strutture socio-assistenziali;

- 150 ore presso le strutture ospedaliere.

- di stabilire che anche per i sopraccitati percorsi modulari, come per i corsi di base ai fini del conseguimento della qualifica per O.S.S., gli allievi siano ammessi alle prove finali qualora non abbiano superato il 10% delle assenze sul monte complessivo delle ore di formazione. Su scelta del responsabile del corso, per giustificati motivi, possono essere formulati piani di recupero delle eventuali assenze eccedenti il 10% del monte ore previsto.

Per quanto concerne il valore atteso allievi, ai fini del finanziamento sul Fondo Sociale Europeo (F.S.E.), ci si attiene alle regole previste nei Bandi provinciali per la Direttiva Mercato del Lavoro.

- di stabilire che per l’accesso ai percorsi modulati “Tecniche di sostegno alla persona” e “O.S.S. - Modulo finale”, come per i corsi di base per O.S.S., sia necessario possedere il certificato di idoneità specifica alle mansioni rilasciato dal “Medico competente” dell’A.S.R. di competenza. I corsisti dovranno, quindi, produrre tale certificato successivamente al superamento del test selettivo. Le spese sostenute per il rilascio del suddetto certificato, secondo le citate disposizioni di dettaglio per la gestione e il controllo delle attività di formazione professionale finanziate sul F.S.E., devono considerarsi tra i costi ammissibili al finanziamento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore regionale
Ciriaco Ferro

Il Direttore regionale
Ruggero Teppa

Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale