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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 21

Codice 21.5
D.D. 17 febbraio 2003, n. 41

Piano di ripopolamento ittico presentato dall’Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino. Integrazione alla Determinazione n. 243 del 14 giugno 2002

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare ai sensi dell’articolo 3, comma 2 e dell’articolo 7 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 il prelievo tecnico di tipo A1) a scopo di ripopolamento di altri corsi o di specchi d’acqua del Parco del Ticino di esemplari di pesci autoctoni provenienti da canali che vanno in asciutta.

Le condizioni del prelievo sono le stesse stabilite con la Determinazione Dirigenziale n. 243 del 14 giugno 2002. Eventuali esemplari di trota iridea, di trota fario e di altre specie non autoctone prelevati potranno essere eventualmente introdotti in altri bacini destinati alla pesca sportiva.

Non è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, l’immissione di trota iridea in alcuni corsi d’acqua non in continuità con il Fiume Ticino o in Canali che vanno in asciutta.

L’Ente di gestione dell’Area protetta deve individuare a tal fine i corpi idrici che garantiscono queste caratteristiche e che possono quindi configurarsi come specchi d’acqua utilizzabili per la pesca sportiva.

L’Ente di gestione è incaricato di vigilare affinchè siano rispettate tutte le condizioni per evitare compromissioni degli equilibri ecologici e biologici dei corsi d’acqua del Ticino.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi