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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 21
Codice 21.5
D.D. 17 febbraio 2003, n. 41
Piano di ripopolamento ittico presentato dallEnte di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino. Integrazione alla Determinazione n. 243 del 14 giugno 2002
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di approvare ai sensi dellarticolo 3, comma 2 e dellarticolo 7 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 il prelievo tecnico di tipo A1) a scopo di ripopolamento di altri corsi o di specchi dacqua del Parco del Ticino di esemplari di pesci autoctoni provenienti da canali che vanno in asciutta.
Le condizioni del prelievo sono le stesse stabilite con la Determinazione Dirigenziale n. 243 del 14 giugno 2002. Eventuali esemplari di trota iridea, di trota fario e di altre specie non autoctone prelevati potranno essere eventualmente introdotti in altri bacini destinati alla pesca sportiva.
Non è soggetta ad autorizzazione ai sensi dellarticolo 8 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, limmissione di trota iridea in alcuni corsi dacqua non in continuità con il Fiume Ticino o in Canali che vanno in asciutta.
LEnte di gestione dellArea protetta deve individuare a tal fine i corpi idrici che garantiscono queste caratteristiche e che possono quindi configurarsi come specchi dacqua utilizzabili per la pesca sportiva.
LEnte di gestione è incaricato di vigilare affinchè siano rispettate tutte le condizioni per evitare compromissioni degli equilibri ecologici e biologici dei corsi dacqua del Ticino.
Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi