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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 21

Codice 14.7
D.D. 10 marzo 2003, n. 127

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Funivie Oropa S.p.A. - Comune: Biella - Tipo di intervento: autorizzazione alla realizzazione di opere fermaneve a difesa del territorio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Funivie Oropa S.p.A., con sede in Biella (BI) Via Santuario di Oropa, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione di opere fermaneve a difesa della linea della funivia monofune denominata “Oropa Sport-Monte Camino (m 1890-2390) sui terreni in Comune di Biella correttamente individuati sulle planimetrie di progetto allegate all’istanza.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario ed in conformità al progetto presentato;

2. si dovrà porre la massima attenzione affinchè il materiale di risulta non venga scaricato a valle;

3. il materiale in eccedenza, che non trova utilizzo nei livellamenti, dovrà essere trasportato presso discariche autorizzate; le superfici smosse dovranno essere prontamente inerbite;

4. la viabilità di cantiere da utilizzarsi dovrà essere quella esistente e non dovranno essere realizzati scavi e riporti non previsti nel progetto;

5. le opere fermaneve andranno soggette a verifiche ispettive annuali con certificazione, rilasciata da professionista abilitato, del loro buono stato di conservazione e della loro efficienza: il relativo certificato dovrà essere custodito dal Direttore d’esercizio agli atti relativi all’impianto.

I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

1) Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 la ditta titolare dell’autorizzazione è esonerata dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di lavori di pubblica utilità.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

In particolare è fatto salvo, per la definitiva fattibilità dell’opera, il parere espresso dalla Commissione Impianti a fune di cui alla L.R. 74/89.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Fulvio Mannino