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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 21

Codice 12.3
D.D. 24 marzo 2003, n. 28

L.R. 63/78, art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dell’agrometeorologia del Settore Fitosanitario regionale. Euro 4.540,50 (Cap. 12990/2003)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 31, punto 1, lettera g), della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, alle sottoelencate ditte la fornitura dei materiali e dei servizi a fianco di ciascuna indicate:

a) Interscientia Sas, Via Mazzè 28 - 10149 Torino, per Euro 239,00, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto dell’1% in sostituzione del deposito cauzionale: thesaurus CD EPPO Plant Protection e supplementi straordinari Gazzetta Ufficiale;

b) Savatec Strumenti S.r.l., Via Marochetti, 16/E - 10126 Torino, per Euro 549,50, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto dell’1% praticato in sostituzione del deposito cauzionale: reagenti e materiale per laboratorio Alessandria;

c) AS Instruments S.r.l., Via Genova 208/A - 10135 Torino, per Euro 2.690,00, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto dell’1% praticato in sostituzione del deposito cauzionale: capsule platino per laboratorio Alessandria;

d) Image Line S.r.l., V. Gallo Marcucci 24 - 48018 Faenza (RA), per Euro 594,00, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto di Euro 15,00 praticato in sostituzione del deposito cauzionale: aggiornamenti banca dati FitoGest;

e) Appendino LabLine S.r.l. - Via Ponchielli, 31 - 10154 Torino, per Euro 468,00, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto di Euro 2,18 praticato in sostituzione del deposito cauzionale: materiale per laboratorio Alessandria;

- di esonerare le ditte sopraindicate dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a tal uopo praticato ai sensi dell’art. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di liquidare le competenze alle ditte sopracitate dietro presentazione di apposite fatture e del certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all’1% sull’ammontare della fornitura non consegnata entro 90 giorni dalla data di ricevimento del relativo buono di ordinazione.

La spesa complessiva di Euro 4.540,50, oneri fiscali compresi, è già stata sul Cap. 12990 del bilancio per l’anno 2003 (accantonamento n. 100379).

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin