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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 21

Codice 12.3
D.D. 7 marzo 2003, n. 23

Legge 388/2000. Aggiornamento delle “Linee generali” per gli interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti. Anno 2003

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di approvare le “Linee Generali”, contenute nell’allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante, in attuazione della Legge 388/2000 - art. 129, e del D.M. 9 aprile 2001 per gli interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione di infezioni di flavescenza dorata nei vigneti.

Il Direttore regionale
Vito Viviano

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

Linee Generali per la concessione dei contributi di cui all’art. 129, comma 1 della legge 388/2000 secondo le modalità previste dal Decreto 9 aprile 2001 per l’attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti.

A. Oggetto dell’intervento

Contributi per interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti.

B. Durata dell’intervento

L’intervento verrà attuato in più tranches, stante quanto disposto all’art. 129, comma 1, della Legge 388/2000 in ordine agli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.

C. Parametri per la quantificazione del contributo e caratteristiche dei vigneti

a) Spesa finanziabile:

1) fino a Euro 2.065,83 per ettaro, per l’estirpazione senza reimpianto;

2) fino a Euro 15.493,71 per ettaro, per l’estirpazione ed il reimpianto;

3) fino a Euro 2.,58 per pianta, per il rimpiazzo di piante sparse nel vigneto;

4) fino a Euro 1,29 per barbatella, per la distribuzione di barbatelle in vivaio.

I predetti limiti di spesa possono essere aggiornati qualora si verifichino notevoli variazioni di costi nel triennio previsto per la realizzazione dell’intervento.

b) L’entità del contributo non può superare il 60% della spesa finanziabile, stabilita secondo i parametri sopra riportati; tale contributo si riduce proporzionalmente nei casi in cui la spesa rendicontata sia inferiore a quella massima ammissibile a finanziamento.

Per ogni tranche possono essere ammesse al contributo domande che riguardano il rimpiazzo di almeno n. 100 (cento) piante sparse estirpate o la distribuzione di almeno n. 200 (duecento) barbatelle in vivaio; il diritto al contributo tuttavia permane, secondo le modalità indicate nel presente Allegato, qualora vengano superati tali limiti nell’arco di tempo previsto per il complesso dell’intervento contributivo di cui al punto B del presente Piano.

Nel caso di vigneti a V.Q.P.R.D. il reimpianto dovrà essere effettuato su un terreno idoneo alla produzione di uno o più V.Q.P.R.D..

Le particelle ammissibili al contributo dovranno essere regolari ai sensi del Reg. CE 1493/99.

D. Beneficiari

a) I beneficiari dei contributi previsti dalla legge 388/2000 secondo le modalità stabilite dal Decreto 9 aprile 2001 sono i conduttori, a qualunque titolo, del vigneto danneggiato, che abbiano effettuato estirpazioni di piante con sintomi riferibili a flavescenza dorata, secondo quanto disposto dal Settore Fitosanitario regionale.

b) Le domande sono ammesse al contributo a condizione che nel vigneto in cui sono state effettuate le estirpazioni, siano state rispettate nel prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale ai fini della prevenzione, nonchè le norme di impianto e di coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine.

Si precisa che gli estirpi dovranno essere effettuati inderogabilmente entro il 15 maggio 2003 e qualora non venga rispettata tale scadenza decadrà la domanda di contributo e non sarà possibile accedere al contributo nelle tranches successive per il vigneto oggetto della stessa domanda. Inoltre i conduttori dei vigneti situati in zona focolaio che non avranno estirpato le piante infette saranno soggetti a quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto 31 maggio 2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”.

c) I vigneti devono essere situati in zona focolaio o di insediamento individuate dal Settore Fitosanitario regionale mediante la determinazione n. 119 del 6/08/2002 e successivi aggiornamenti.

d) Le richieste di contributo di estirpazione ed i corrispondenti reimpianti devono essere effettuati nell’ambito del medesimo intervento contributivo; il contributo di cui alla presente Deliberazione non è cumulabile con quello previsto dal Regolamento CE 1493/1999, attuato nella Regione Piemonte con Deliberazione n. 27-8201 del 13/1/2003, nonchè con i finanziamenti previsti dal Regolamento CE 1257/1999 attuato nella Regione Piemonte con Deliberazione n. 43-5135 del 21/1/2002 (Misura U del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 “Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione”).

e) E’ consentita la possibilità di concedere anticipi in misura massima del 90% del contributo previsto. A tale scopo i beneficiari dovranno:

- richiederlo in domanda;

- presentare una fideiussione bancaria o assicurativa, in favore della Provincia, pari al 110% delle somme richieste;

- presentare la prenotazione delle barbatelle necessarie per effettuare il reimpianto;

- effettuare l’estirpo dei vigneti che si intendono reimpiantare o delle piante sparse che si intendono rimpiazzare e per i quali viene richiesto il contributo entro il 15 maggio 2003;

- impegnarsi ad effettuare il reimpianto dei vigneti rispetto ai quali è richiesto l’anticipo entro il termine previsto dalla normativa vigente.

I soggetti che riceveranno gli anticipi previsti dalla presente Deliberazione previa fideiussione e non realizzeranno, o realizzeranno in parte, o in modo non soddisfacente entro i termini previsti dalla normativa vigente o comunque entro il termine della fideiussione, il reimpianto dei vigneti o il rimpiazzo delle piante oggetto della domanda, decadranno dagli aiuti ricevuti; pertanto l’Ente erogatore riscuoterà la fideiussione pari all’importo erogato maggiorato degli interessi legali.

f) Ai sensi della Deliberazione n. 5-8215 del 20 gennaio 2003, nel caso di finanziamento del solo estirpo i diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo all’interno di territori di una o più DOC o DOCG individuati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio; ovvero alla riserva regionale secondo le modalità definite in applicazione del Reg. CE 1493/99.

Ai benefici previsti dalla legge 388/2000 art. 129 saranno ammesse d’ufficio le domande di aiuto presentate nelle campagne precedenti in riferimento alla Misura U del PSR 2000-2006, intervento 3n, e rispetto alle quali i beneficiari abbiano espresso specifica rinuncia in quanto impossibilitati a mantenere l’impegno relativo alla cessione dei diritti di reimpianto.

g) Il beneficiario deve inoltre impegnarsi a non vendere diritti di reimpianto in relazione agli appezzamenti che hanno fruito del contributo per 10 anni a decorrere dalla data di liquidazione dello stesso.

E. Adempimenti nei casi di reimpianto e di rimpiazzo

Il reimpianto di superfici estirpate non è obbligatorio e, se effettuato, deve avvenire entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Il reimpianto deve essere effettuato utilizzando barbatelle garantite esenti da infezioni, in base alle vigenti norme fitosanitarie, in particelle in cui non risultino piante infette e purchè situate nella stessa zona tipica di produzione.

Il rimpiazzo di piante sparse estirpate di cui viene effettuata la domanda di contributo deve essere realizzato entro due anni dalla data di presentazione della domanda, utilizzando barbatelle garantire esenti da infezioni, in base alle vigenti norme fitosanitarie. I conduttori di vigneti sui quali sia stata accertata, nell’ambito del Piano Operativo 2002, la presenza di piante infette sparse nel vigneto, possono optare per la presentazione di una domanda di contributo in una tranche successiva, fermo restando che le piante infette già individuate dovranno essere estirpate entro il 15 maggio 2003. Il numero di piante successivamente ammesse a contributo potrà comprendere anche quelle individuate ed estirpate ai sensi del Piano Operativo 2002.

Il reimpianto non deve essere effettuato utilizzando i vitigni Moscato e Brachetto qualora il vigneto originario non fosse già costituito dagli stessi vitigni.

Non è consentito il passaggio ad un V.Q.P.R.D. con una resa superiore a quella massima rivendicabile dal V.Q.P.R.D. di partenza.

Procedure

1. Presentazione delle domande

I conduttori di vigneti che intendono beneficiare dei contributi devono presentare domanda alla Provincia competente entro la scadenza fissata dalla Provincia stessa utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione.

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di quanto ivi dichiarato. Allo stesso Decreto si rinvia per la parte relativa ai controlli sulle dichiarazioni stesse.

Le domande per la seconda tranche, relative alle infezioni accertate risultanti dalle segnalazioni pervenute nel 2002 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 30 - 6179 del 27/05/2002 e dalla D.D. n. 68 del 06/06/2002, dovranno essere presentate o inviate, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Provincia competente.

I vigneti soggetti a estirpo totale negli anni 1999, 2000 e 2001, che non hanno beneficiato del contributo per la prima tanche, potranno essere inseriti in domanda per l’anno 2002 solo se la documentazione relativa ai monitoraggi effettuati negli anni precedenti è già agli atti delle Province.

I vigneti soggetti a estirpo di viti sparse monitorati nel 2001, che non hanno beneficiato del contributo per la prima tranche, qualora siano stati monitorati nel 2002 secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 30 - 6179 del 27/05/2002 e dalla D.D. n. 68 del 06/06/2002, potranno essere inseriti in domanda per l’anno 2002.

Qualora le estirpazioni per le quali viene fatta la richiesta di contributi interessino superfici vitate ricadenti in ambiti provinciali differenti, il soggetto richiedente dovrà presentare un’unica domanda, relativa all’estirpazione complessiva, alla Provincia su cui ricade la sede dell’azienda.

2. Documentazione integrativa della domanda

a) Le domande dovranno essere redatte secondo la modulistica approvata con Determinazione della Regione Piemonte.

Alla domanda, qualora non fossero già stati presentati, andranno allegati:

1. la modulistica per il rilevamento dei danni causati da Flavescenza dorata, prevista dalla nota della Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura n. 8876/12 del 26/8/99, già agli atti delle Province;

ovvero

2. la notifica di intenzione estirpo vigneto a causa Flavescenza ed il modulo per il rilevamento danni causati da Flavescenza dorata di cui alla Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000, già agli atti delle Province;

in luogo dei moduli per il rilevamento danni causa Flavescenza dorata di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 potranno essere presentati eventuali altri moduli predisposti dalle Province per il medesimo scopo, già agli atti delle Province;

ovvero

3. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2001 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 24-3383 del 02/07/2001 e dalla D.D. n. 70 del 03/07/2001;

ovvero

4. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2002 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 30 - 6179 del 27/05/2002 e dalla D.D. n. 68 del 06/06/2002

ovvero

5. i verbali di accertamento di estirpi effettuati direttamente dal Settore Fitosanitario regionale;

6. la fotocopia delle visure catastali e dei relativi mappali, o documentazione equipollente riguardanti gli interventi di estirpazione, reimpianto e rimpiazzo, per i quali viene presentata domanda di contributo;

7. fideiussione bancaria o assicurativa nel caso il beneficiario intenda farvi ricorso.

Ad integrazione della domanda e degli allegati previsti dalle presenti norme le Province potranno richiedere tutta la documentazione tecnica ritenuta necessaria per la valutazione dell’istanza.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell’Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione allegando, in sostituzione, una dichiarazione in cui è fatto specifico riferimento all’ufficio che li detiene.

Nel caso in cui la segnalazione non fosse stata oggetto di sopralluogo verrà considerata valida per accedere alle misure di sostegno finanziario secondo la percentuale di piante infette da essa indicata.

b) Tutti i documenti comprovanti fatti, stati e qualità dichiarati sul modulo di presentazione della domanda per i quali non sia possibile l’accertamento d’ufficio ed eventuali altri documenti necessari in fase di istruttoria o di liquidazione, dovranno essere presentati successivamente dai soggetti richiedenti ammessi a contributo su richiesta dell’Ufficio preposto.

c) Documentazione relativa alle spese sostenute per l’estirpazione e, qualora alla data di presentazione della domanda siano già stati effettuati reimpianti o rimpiazzi, anche quella relativa alle spese corrispondenti. Tale documentazione deve essere costituita dalle fatture debitamente quietanzate, o copia conforme all’originale, relative a:

1. acquisto delle barbatelle;

2. acquisto di pali e fili

3. lavorazioni eseguite mediante contoterzisti, accompagnate da un’apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice comprovante l’avvenuto pagamento oppure da bonifico bancario.

Per le opere realizzate con l’impiego di manodopera o mezzi aziendali le spese dovranno essere documentate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente.

Nei casi in cui alla data di presentazione della domanda non siano stati effettuati nè reimpianti nè rimpiazzi, il beneficiario, al termine delle operazioni di reimpianto e rimpiazzo effettuati entro i termini previsti per la loro realizzazione, richiederà alla Provincia l’accertamento sulla loro avvenuta esecuzione presentando la documentazione precedentemente citata.

d) Per le barbatelle, oltre alla fattura, dovrà essere presentata copia del passaporto delle piante.

3. Criteri di priorità da applicare per la formulazione delle graduatorie

Trascorsi i termini per la presentazione delle domande e delle eventuali integrazioni le Amministrazioni Provinciali provvedono ad effettuare l’istruttoria ed a stilare una graduatoria, riferita alle singole unità vitate sulla base degli elementi riportati nella seguente tabella.

Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 80% e fino al 100%    punti 50
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 60% e fino al 80%    punti 45
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 40% e fino al 60%    punti 40
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 30% e fino al 40%    punti 35
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 10% e fino al 30%    punti 30
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 8% e fino al 10%    punti 25
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 5% e fino al 8%    punti 23
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 2% e fino al 5%    punti 20
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata fino al 2%    punti 18
Unità vitata con età inferiore o uguali 15 anni    punti 15
Unità vitata con età superiore a 15 e inferiore o uguale a 30 anni    punti 10
Unità vitata in zona di insediamento di flavescenza dorata    punti 7
Beneficiario al di sotto dei 40 anni    punti 5
Beneficiario coltivatore diretto (titolare del CD4)    punti 4

I dati relativi al numero delle piante dovranno essere uguali a quelli riportati sulla modulistica prevista dalla nota della Direzione 12 - Sviluppo dell’Agricoltura n. 8876/12 del 26/08/1999 o dalla Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000 o su eventuale altra modulistica predisposta dalle Province allo stesso scopo o sui verbali di accertamento relativi alle segnalazioni di cui alla D.G.R. n. 24-3383 del 02/07/2001 e dalla D.D. n. 70 del 03/07/2001 ed alla D.G.R. n. 30 - 6179 del 27/05/2002 e dalla D.D. n. 68 del 06/6/2002.

Nel caso in cui la segnalazione di presenza della malattia non fosse stata oggetto di sopralluogo verrà considerata valida la percentuale di piante infette in essa indicata.

L’età dell’unità vitata e del beneficiario si intendono riferite alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale delle piante infette si dovrà fare riferimento alla superficie dell’unità vitata così come definita dalla DGR 48-2240 del 12/2/2001 [unità vitata: una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche tipo (tipo di possesso, sesto di impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno)].

Il punteggio di ogni domanda sarà pai alla media ponderata (rispetto alle superfici) dei punteggi attribuiti alle diverse unità vitate in essa inserite.

Le domande andranno inserite in elenco, sulla base dei relativi punteggi, in ordine decrescente.

Per tutte le domande ammissibili a finanziamento, la Provincia adotta il provvedimento di approvazione della domanda (dandone comunicazione all’interessato) con il quale vengono determinati la spesa ammessa, il contributo massimo spettante ed il punteggio attribuito sulla base dei criteri riportati nella tabella sopra riportata.

Qualora l’entità delle risorse a disposizione delle diverse Province non sia sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili, la Regione potrà ridefinire la ripartizione finanziaria procedendo attraverso compensazioni tra Province con risorse in eccesso e Province con risorse in difetto in modo da utilizzare tutte le risorse disponibili.

Se anche attraverso queste operazioni non fosse possibile evadere tutte le richieste relative a pratiche ammissibili a finanziamento si provvederà ad inserire automaticamente le escluse nell’elenco del successivo anno di applicazione degli stanziamenti recati dall’art. 129, comma 1, della legge 388/2000 per l’esercizio finanziario 2003, attribuendo loro priorità rispetto ad eventuali nuove domande presentate."

4. Istruttoria delle domande e definizione delle graduatorie di ammissibilità

La Provincia territorialmente competente:

- effettuerà l’istruttoria finalizzata ad accertare che il soggetto richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti;

- approverà, per la seconda tranche dell’intervento, con atto formale la graduatoria dei beneficiari e trasmetterà la rendicontazione alla Regione Piemonte entro la scadenza prevista dalla D.G.R. n. 5-8215 del 20 gennaio 2003 in copia cartacea e su supporto magnetico.

5. Accertamento della realizzazione dei reimpianti e dei rimpiazzi

L’accertamento della realizzazione dei reimpianti e dei rimpiazzi sarà effettuato dalle Province verificando che siano stati rispettati i requisiti previsti al punto E del presente Allegato.

In sede di verifica il soggetto beneficiario deve mettere a disposizione tutte la documentazione sia tecnica che amministrativa che venga ritenuta necessaria ai fini della corretta realizzazione degli interventi.

6. Liquidazione dei contributi

Il contributo viene liquidato a saldo, ai beneficiari che ne hanno fatto richiesta dopo l’accertamento da parte delle Province della realizzazione degli interventi per i quali si è richiesto il contributo del reimpianto e del rimpiazzo.

7. Norme della privacy

Gli enti coinvolti dal presente atto amministrativo garantiranno il rispetto della L. 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni. I dati, le informazioni ed ogni altra notizia appresa nel corso delle attività svolte in esecuzione del presente atto potranno essere divulgati solo in forma aggregata.