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Bollettino Ufficiale n. 21 del 22 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2003, n. 43-9052

Prossima entrata in vigore del T.U. dell’edilizia. Necessità di modifiche di adeguamento in leggi regionali urbanistiche ed edilizie. Criteri da osservare nella redazione di un d.d.l.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di incaricare la Direzione 19 di predisporre, con i propri uffici e con la collaborazione di consulenti all’organo politico, che verranno successivamente individuati, se necessario, una proposta di legge che, nel rispetto degli obiettivi prima individuati:

- Introduca nella legislazione regionale, in conformità con la legislazione dello Stato, la Denuncia di Inizio Attività, integrandola con prescrizioni procedurali e disposizioni che prevedano una vigilanza sul suo uso corretto, a tutela anche del mercato immobiliare.

- Introduca il “Permesso di Costruire” in sostituzione della “concessione edilizia”. La sostituzione del titolo abilitativo non sarà limitato al testo della legge regionale urbanistica ma dovrà essere esteso alle rimanenti leggi di settore. A questo scopo gli uffici dell’Assessorato procederanno a preventive consultazioni con gli uffici degli altri Assessorati interessati, per evitare incontrollate ricadute su leggi regionali non riferibili alla materia urbanistica ed edilizia.

- Elimini, nel quadro della semplificazione delle procedure e previa verifica della possibilità dell’operazione, l’istituto dell’ “autorizzazione”, stabilendo i casi in cui si debba utilizzare, in sua vece, la DIA o il Permesso di Costruire. Anche per questo obiettivo gli uffici dell’Assessorato porranno in essere azioni di consultazione con gli uffici di altri Assessorati interessati, ad evitare incontrollate ricadute su leggi regionali non riferibili alla materia urbanistica ed edilizia.

- Regolamenti le condizioni di uso della DIA e, salva ed impregiudicata la disciplina penale, ne preveda, se possibile, l’uso alternativo al Permesso di Costruire anche in modo più ampio di quello previsto dalla legge dello Stato, verificando anche la possibilità, richiesta da alcuni operatori, di consentire l’alternatività nei due sensi: ammettendo cioè la possibilità di richiedere ed ottenere permesso di costruire per interventi per i quali è prevista solo la DIA.

- Coordini le esistenti disposizioni relative ai “tipi d’intervento”, con particolare attenzione alla definizione di ristrutturazione edilizia che emerge dal Testo Unico dell’Edilizia. La soluzione legislativa perseguita dovrà armonizzarsi con le definizioni sino ad ora utilizzate per la redazione dei Piani Regolatori, che devono essere fatte salve e tutelate, ad evitare conseguenze non volute nell’attuazione dei Piani.

- Verifichi le disposizioni relative alla “commissione edilizia”, accertando, dato che la Regione, in contrasto con le indicazioni dello Stato, ritiene utile mantenere l’obbligo di costituirla, se esistano soluzioni per far coesistere le contrapposte posizioni. Particolare attenzione nel proporre soluzioni sull’argomento dovrà essere prestata alla normativa esistente in materia di Beni Ambientali.

- Adegui il sistema delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 69 e 70 della legge 56, eliminando le sanzioni incongruenti e verificando comunque di non creare pregiudizio ad altri Assessorati che utilizzano, “per relationem”, tale normativa.

- Aggiorni le norme e le procedure relative alla nomina dei Commissari ad acta, per i permessi di costruire e l’approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata, nei casi di mancata decisione comunale nei tempi prescritti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 de D.P.G.R. n. 8/R/2002

(omissis)