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Bollettino Ufficiale n. 21 del 22 / 05 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 maggio 2003, n. 7/R.

Regolamento regionale relativo alle procedure per l’approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l’ammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74;

Visto l’articolo 96 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 89-9426  del 19 maggio 2003;

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale relativo alle procedure per l’approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l’ammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000).

Art. 1.

(Data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite)

1. A norma dell’articolo 96, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998) a decorrere dal 19 maggio 2003, le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone) relative all’approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l’ammodernamento di impianti esistenti sul proprio territorio.

Art. 2.

(Domanda di concessione)

1. La domanda di concessione per la costruzione e l’esercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui all’articolo 3 della l.r. 74/1989, relativa ad un impianto che insista sul territorio di una Comunità montana, deve essere presentata da parte dell’interessato all’ente concedente corredata della documentazione di cui all’Allegato A.

2. Contestualmente alla presentazione della domanda, il proponente richiede alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni prescritte dalla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), nonché di ogni altra autorizzazione, nulla osta o parere di competenza della Regione necessari alla realizzazione dell’impianto, compresa l’eventuale dichiarazione di pubblica utilità di cui all’articolo 7 della l.r. 74/1989. In tal caso la domanda deve essere integrata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

(Rilascio della concessione)

1. Nell’ipotesi in cui l’impianto per il quale è richiesta la concessione insista sul territorio di una Comunità montana, l’ente concedente, individuato sulla base dell’articolo 3 della l.r. n. 74/1989, trasmette la domanda e la relativa documentazione alla Comunità montana sul cui territorio insiste l’impianto o la maggior parte di esso.

2. La domanda deve essere corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali interessati, formulate verificando altresì la compatibilità degli interventi rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici, a norma dell’articolo 5 della l.r. 74/1989.

3. Acquisita la determinazione assunta dalla conferenza di servizi di cui all’articolo 8, l’ente concedente rilascia la concessione per la costruzione e l’esercizio dell’impianto funiviario.

Art. 4.

(Approvazione del progetto)

1. Al fine di pervenire all’approvazione del progetto, il responsabile del procedimento nominato dalla Comunità montana individuata in base all’articolo 3, comma 1, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificati dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.

2. Contestualmente all’approvazione del progetto, la conferenza di servizi dispone circa le autorizzazioni, nulla osta, pareri e le dichiarazioni richieste ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della l.r. 74/1989.

3. Nel caso di presentazione del progetto definitivo, la conferenza di servizi indica il termine entro cui deve essere presentato il relativo progetto esecutivo, per l’approvazione definitiva.

4. A norma dell’articolo 8, comma 6 della l.r. 74/1989, le procedure per l’approvazione di progetto di nuova costruzione si applicano altresì nel caso di rifacimento, modifica o potenziamento di un impianto funiviario. Le medesime procedure si applicano qualora il progetto riguardi la revisione di un impianto esistente che comporti modifica allo stato dei luoghi, l’ammodernamento delle strutture, ovvero il loro adeguamento ai parametri richiesti dalla normativa vigente.

6. Qualora il progetto abbia ad oggetto una revisione generale dell’impianto con modifiche sostanziali o di adeguamento alle norme tecniche di impianto funiviario, che non comportino modifica allo stato dei luoghi, l’approvazione dello stesso da parte della Comunità montana è subordinata al solo nulla osta tecnico di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) della l.r. 74/1989.

Art. 5.

(Composizione della conferenza di servizi)

1. La conferenza di servizi di cui all’articolo 4 è composta da:

a) un funzionario regionale competente in materia di assetto idrogeologico e problemi nivologici;

b) un funzionario regionale competente in materia di beni ambientali;

c) un funzionario regionale competente in materia di turismo;

d) un funzionario dell’USTIF.

2. La composizione della conferenza di servizi è integrata su iniziativa dell’amministrazione procedente, di volta in volta, dai soggetti competenti ad esprimersi sulle altre materie di cui all’articolo 9, commi 1 e 4 della l.r. 74/1989, ove necessario, nonché da quelli chiamati ad emanare le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri e le dichiarazioni richieste ai sensi dell’ articolo 5, comma 3 della l.r. 74/1989.

Art. 6.

(Convocazione della conferenza di servizi)

1. Il responsabile del procedimento di cui all’articolo 4, comma 1 cura la trasmissione del progetto entro quindici giorni dal ricevimento alle strutture regionali e alle altre amministrazioni eventualmente interessate. Il progetto, accompagnato dalla relativa documentazione, deve essere trasmesso a ciascun soggetto convocato almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i soggetti convocati possono richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

Art. 7.

(Funzionamento della conferenza di servizi)

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. Nella prima riunione della conferenza di servizi i partecipanti determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Nei casi in cui sia richiesta la VIA a norma della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima.

4. Nel caso di presentazione del progetto definitivo, le strutture regionali preposte alla difesa del suolo e alla tutela ambientale e le altre amministrazioni eventualmente convocate si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto esecutivo, gli atti di consenso.

5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, il responsabile del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto esecutivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo, e convoca la conferenza per l’approvazione definitiva non oltre il trentesimo giorno successivo alla trasmissione.

6. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione da fornire entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, si procede comunque all’esame del progetto.

7. Nel caso di cui al comma 6, i termini per la chiusura dei lavori della conferenza si intendono sospesi.

8. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare, ove possibile, le specifiche indicazioni delle eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dell’assenso.

9. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione che, regolarmente convocata, risulti assente ovvero che vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà, ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui al comma 8.

Art. 8.

(Conclusione della conferenza di servizi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 quater, comma 3 della l. 241/1990, all’esito dei lavori della conferenza e in ogni caso decorso il termine di cui all’articolo 7, comma 2, l’amministrazione procedente adotta l’atto motivato di conclusione del procedimento. Tale atto viene trasmesso a tutti i soggetti convocati in conferenza.

2. La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

3. Una volta acquisita la determinazione della conferenza di servizi, il responsabile del procedimento cura la trasmissione degli atti e della relativa documentazione all’ente concedente, ai fini del rilascio della concessione.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Il procedimento definito nel presente regolamento si applica se non diversamente stabilito da normative speciali in materia. Sono fatte salve, in particolare, le procedure previste dagli articoli 1 e 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006").

2. La data di decorrenza per l’esercizio delle funzioni relative agli impianti costruiti con le procedure previste dall’articolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) è stabilita con successiva deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro e non oltre la data del 30 giugno 2003.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande di concessione ricevute dall’ente concedente successivamente al 19 maggio 2003. Per le domande di concessione in corso di istruttoria restano ferme le competenze già previste dalla l.r. 74/1989 e dall’articolo 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 19 maggio 2003.

Enzo Ghigo

Allegato (fare riferimento al file PDF) A
(Art. 2)

1) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’ENTE CONCEDENTE PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI A FUNE

Il progetto complessivo deve contenere:

1.1 - n. 5 copie della relazione illustrativa di presentazione dell’intervento che specifichi la funzionalità dell’impianto, servizi di rapporto (servizi igienici, bar, locali di ricovero, ecc..), accessibilità viaria, parcheggi e dotazione di strutture ricettive e alberghiere, corredata di planimetria in scala 1:5000 (con indicazione delle stazioni e dei plinti dei sostegni di linea) e profilo longitudinale di linea in scala 1:500.

1.2 - n. 4 copie del progetto definitivo dell’impianto di risalita;

n. 2 copie del progetto esecutivo dell’impianto di risalita:

1.3 - n. 7 copie della relazione nivologica riguardante le verifiche di stabilità del manto nevoso della zona sulla quale esiste l’impianto, corredata dalla cartografia delle valanghe estesa alle aree di possibile influenza, in scala non inferiore al rapporto 1:5000, attestante che la zona interessata dall’impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive delle quali dovrà essere presentato il relativo progetto esecutivo;

1.4 - n. 7 copie, della relazione geologica e geotecnica con allegati gli elaborati cartografici che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche locali, nonché la compatibilità dell’intervento con la “stabilità dell’area interessata, quantitativamente calcolata ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, tramite caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei litotopi presenti e relative verifiche di stabilità”. Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce;

1.5 - n. 1 copia dei documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dall’impianto, per l’intera durata della concessione, corredati di estratti di mappa catastale e di P.R.G.C. con dichiarazione di congruità con gli strumenti di pianificazione urbanistica;

1.6 - n. 2 copie degli elaborati progettuali relativi ad eventuali attraversamenti e/o parallelismi con sottoservizi, corredati di bozza di convenzione fra la Società esercente l’impianto a fune e la Società di gestione dei sottoservizi;

1.7 - istanza in carta legale indirizzata alla Regione Piemonte inerente gli interventi rientranti nella categoria C 4 di cui alla L:r: 9 agosto 1989 n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici) e corredata dalla seguente documentazione:

a) n. 3 copie, del progetto esecutivo in scala adeguata degli interventi che si intendono realizzare;

b) n. 3 copie, dello stralcio del Piano Regolatore e relativi studi geologici allegati;

c) n. 3 copie, della documentazione fotografica delle superfici di intervento;

d) n. 3 copie, del progetto delle opere e dei lavori necessari al recupero ambientale e vegetazionale delle aree di intervento. Il progetto deve, tra l’altro, descrivere lo stato dei luoghi, la coltura del terreno e le modificazioni previste; se la superficie è, anche solo parzialmente, boscata, saranno dettagliatamente illustrate le caratteristiche del soprassuolo forestale e indicato il numero approssimativo delle piante da abbattere;

e) Esclusi i casi di esenzione previsti dall’art. 9, comma quarto, L.r. n. 45/89 deve essere presentato, in duplice copia, il progetto di rimboschimento, oppure nella domanda deve essere precisato che l’interessato s’impegna a versare il corrispettivo del costo, maggiorato del 20 per cento

1.8 - Per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera si rimanda al D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

1.9 - n. 2 copie dell’istanza relativa agli ostacoli alla navigazione aerea;

1.10 - se l’opera ricade sotto i vincoli della Legge 24.12.1976 n. 898: n. 1 copia del nulla osta dell’Amministrazione Militare;

1.11 - Progetto di compatibilità ambientale dell’impianto a fune composto dalla seguente documentazione:

a) n. 2 copie della planimetria in scala catastale con precisa indicazione del o dei lotti interessati dall’intervento con indicate le parti di intervento ricomprese nella zona sottoposta a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

b) n. 2 copie del parere espresso dalla Commissione Igienico Edilizia del Comune in merito all’intervento proposto;

c) n. 4 copie degli elaborati di progetto che evidenzino gli aspetti esteriori dell’impianto (profili di linea, tipo di palificazione cabine ecc..) e documentino in modo adeguato, attraverso planimetrie a curve di livello, sezioni, ecc., lo stato dei luoghi prima e dopo l’intervento, sia per quanto riguarda la costruzione dell’impianto di risalita ed opere ad esso accessorie, permanenti (locali di servizio) e temporanee (piste di cantiere), sia l’eventuale pista di discesa (movimenti terra, sbancamenti, riporti, esistenza di coperture arboree, sistemazione definitiva dell’area, ecc.)

d) n. 5 copie di relazione tecnico descrittiva delle opere che si intendono eseguire con precisa indicazione dei materiali impiegati, colori, ecc., per la realizzazione dell’impianto e delle opere di risistemazione paesistico-ambientale della zona interessata dall’intervento (inerbimento, piantumazioni, tipi di essenze, ecc.) e definizione dei tempi di attuazione;

e) n. 3 copie di ampia e chiara documentazione fotografica a colori di tipo panoramico (non polaroid) attestante l’aspetto del contesto ambientale interessato all’intervento e del suo intorno;

Nel caso in cui l’area oggetto di intervento risulti inclusa in una zona sottoposta a vincolo di tutela ambientale, dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione di competenza della Giunta Regionale in forza della delega dello Stato, art. 82 del D.P.R. n. 616, mediante presentazione di istanza di autorizzazione in carta legale (più due copie) indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, Settore Beni Ambientali e Paesistici dell’Assessorato regionale competente, recante tutti i dati relativi all’intervento in progetto, ai sensi del D.Lgs.vo 490/99 e s.m.i, corredata dalla documentazione di cui ai punti precedenti.

2) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA COMUNITA’ MONTANA PER LA REVISIONE GENERALE DI IMPIANTI A FUNE CON MODIFICHE SOSTANZIALI:

A) interventi che alterino lo stato dei luoghi; deve essere presentata la documentazione prevista per la costruzione di un nuovo impianto.

B) interventi che non alterino lo stato dei luoghi;

2.1 - n. 2 copie del progetto esecutivo delle modifiche da attuare;

2.2 - n. 2 copie della relazione nivologica riguardante le verifiche di stabilità del manto nevoso della zona sulla quale insiste l’impianto, corredata dalla cartografia delle valanghe estesa alle aree di possibile influenza, in scala non inferiore al rapporto 1.5000, attestante che la zona interessata dall’impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive delle quali dovrà essere presentato il relativo progetto esecutivo;

2.3 - documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dall’impianto, per l’intera durata della concessione;

2.4 - copia dell’atto di concessione.

3) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA COMUNITA’ MONTANA PER LA REVISIONE GENERALE DI IMPIANTI A FUNE, SENZA MODIFICHE SOSTANZIALI.

3.1 - Relazione tecnica concernente la revisione generale;

3.2 - Relazione nivologica riguardante le verifiche di stabilità del manto nevoso della zona sulla quale insiste l’impianto corredata dalla cartografia delle valanghe estesa alle aree di possibile influenza, in scala non inferiore al rapporto 1:5000, attestante che la zona interessata dall’impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive delle quali dovrà essere presentato il relativo progetto esecutivo;

3.3 - documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dall’impianto, per intera durata della concessione;

3.4 - eventuale copia dell’atto di concessione:

NOTA - Tutta la documentazione deve essere redatta e sottoscritta da tecnici specializzati nelle specifiche materie, iscritti ai rispettivi Albi professionali:

Ai sensi del D.M. n. 498 art. 3 comma 3, gli elaborati progettuali relativi all’impianto a fune devono essere firmati dal Responsabile Generale della progettazione.

Il richiedente è comunque tenuto a presentare ogni altro documento ritenuto utile per l’esame dell’intervento richiesto.