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Bollettino Ufficiale n. 21 del 22 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2003, n. 49-9325

Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso. Art. 4, comma 1 legge 18.2.1999 n. 45. Recepimento

A relazione dell’Assessore d’Ambrosio

La “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano” con provvedimento 5.8.1999 pubblicato sulla G.U. n. 231 del giorno 1 ottobre 1999 ha adottato lo “Schema di atto d’intesa Stato - Regioni, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale”, recante la “Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso.”

La DCR 22.2.2000 n. 616 - CR 3149, ad oggetto “DPR 14.1.1997 recante atto d’indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici, ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Disposizioni di attuazione” ha stabilito, per le strutture rivolte a soggetti tossicodipendenti, la permanenza dei requisiti definiti con DCR 18.10.1994 n. 906 CR 13938 e successivi atti. (Allegato 2/A), con un rinvio ai successivi atti d’indirizzo nazionali tra cui è da ricomprendere l’atto d’intesa precitato, già pubblicato alla data di adozione della DCR, ma non ancora esaminato ai fini del recepimento nella Regione Piemonte.

La stessa Deliberazione n. 616 - CR 3149, stabiliva di attribuire alla Giunta regionale competenza in merito alle conseguenti modificazioni ed integrazioni dei requisiti contenuti negli Allegati 1 e 2/A, salva comunicazione alla competente Commissione del Consiglio regionale.

Ritenuto di dover dare attuazione al mandato previsto dalla citata DCR per la definizione a livello regionale dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso, la Giunta con DGR. 31.7.2000 n. 36-623 ha istituito una Commissione per i rapporti tra soggetti pubblici e privati e per la valutazione delle risposte adeguate nell’ambito dei servizi di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso.

Tra gli obiettivi della succitata Commissione vi sono:

* l’elaborazione di indirizzi per l’applicazione dell’Atto d’intesa nella realtà piemontese con particolare attenzione ai suoi aspetti più innovativi ed alla formazione degli operatori,

* l’individuazione di criteri per la più alta omogeneità di applicazione sul territorio regionale

* il monitoraggio dei processi di applicazione.

La predisposizione dell’allegato dal titolo “Indirizzi per l’applicazione dell’ Atto d’intesa per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture private nell’ambito dei servizi di assistenza alle persone con problemi di dipendenza patologica”, elaborato dalla Commissione in ordine al primo dei tre obiettivi suddetti, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

In via transitoria, sono da ritenersi provvisoriamente accreditati gli Enti Ausiliari di cui alla deliberazione di Consiglio Regionale del Piemonte 18/10/1994 n. 906/13938 che risultino iscritti all’Albo alla data di pubblicazione del presente atto, fatta salva la sussistenza dei requisiti previsti dalla D.C.R. 18.10.1994 n. 906, come specificati nella successiva circolare 26/5/1995 prot. 2114/49/49 ad oggetto “Requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo degli Enti Ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti”.

Tale accreditamento provvisorio si applica anche per le strutture denominate “Case Alloggio per malati di A.I.D.S.” che risultino autorizzate, alla data di pubblicazione del presente atto, con provvedimenti regionali, o deliberazioni delle A.S.L. ovvero siano riconosciute come presidi socio-assistenziali.

Con successivi atti, la Giunta provvederà a definire il sistema delle tariffazioni, le caratteristiche per l’aggiornamento e la riqualificazione degli operatori dei Servizi Privati nonché il protocollo d’intesa con le strutture regionali per la verifica della persistenza dei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento.

Tutto ciò premesso;

visto il T.U. 9.10.1990 n. 309;

visto il provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5.8.1999 pubblicato sulla G.U. n. 231 del 1.10.1999;

vista la D.C.R. 18.10.1994 n. 906;

vista la D.C.R. 22.2.2000 n. 616;

vista la DGR 31.7.2000 n. 36-623;

sentito il parere del CoReSA;

trasmessa la prevista comunicazione alla competente Commissione del Consiglio regionale;

la Giunta regionale, all’unanimità,

delibera

- di recepire, in conseguenza del mandato di cui alla premessa, lo schema di atto d’intesa Stato - Regioni per la determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso del giorno 5.8.1999 pubblicato sulla G.U. n. 231 del giorno 1 ottobre 1999, secondo quanto contenuto nell’allegato “Indirizzi per l’applicazione dell’Atto d’intesa per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture private nell’ambito dei servizi di assistenza alle persone con problemi di dipendenza patologica. Recepimento”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di stabilire che gli Enti Ausiliari iscritti all’Albo alla data di pubblicazione del presente atto sono provvisoriamente accreditati, fatta salva la sussistenza dei requisiti previsti dalla D.C.R. 18.10.1994 n. 906 e successivi atti, per il permanere dell’iscrizione stessa;

-  di stabilire che le strutture denominate “Case Alloggio per Malati di A.I.D.S.” sono parimenti accreditate provvisoriamente, purché autorizzate, alla data di pubblicazione del presente atto, con provvedimenti di carattere regionale o deliberazioni delle Aziende sanitarie Locali o riconosciute quali presidi socio-assistenziali;

- di rimandare a successivi provvedimenti la definizione del sistema delle tariffazioni, le caratteristiche per l’aggiornamento e la riqualificazione degli operatori dei Servizi Privati nonché il protocollo d’intesa con le strutture regionali per la verifica della persistenza dei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE DELL’ ATTO D’INTESA PER L’AUTORIZZAZIONE E L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE PRIVATE NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON PROBLEMI DI DIPENDENZA PATOLOGICA

PREMESSA

La Regione Piemonte intende promuovere la cura, la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti HIV e di quelli dipendenti da sostanze psicoattive, considerandole, queste, azioni prioritarie nell’ambito della tutela delle fasce deboli della popolazione.

In particolare la Regione ravvisa nel quadro della rete dei servizi la necessità e la validità delle attività delle comunità terapeutiche ed, in tal senso, intende riconoscerne e valorizzarne la funzione sovrazonale.

A tale scopo e con apposito atto, la Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente Atto di indirizzi, si impegna a definire un apposito gruppo di lavoro incaricato di predisporre le proposte alla Giunta Regionale in ordine:

* ai rapporti tra Ser.T e comunità terapeutiche;

* ai profili professionali adeguati all’azione di recupero e riabilitazione dalle tossicodipendenze;

* al servizio del cittadino utente sia per le attività riabilitative e di cura che di prevenzione, con particolare riferimento alle funzioni di programmazione locale in capo alle ASL e alle conferenze di Macroarea, nonché di indirizzo e controllo in capo all’Ente Regione;

* alle indicazioni per la definizione delle linee programmatiche del settore;

* agli indicatori di risultato utili per la definizione delle risorse da allocare al settore.

Articolo 1

Gli Enti e le Associazioni di cui al presente Atto, cooperano al raggiungimento degli obiettivi di salute del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria e interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle specifiche capacità d’intervento, delle potenzialità aggiuntive e delle specificità del volontariato e dell’auto-aiuto.

Effettuano attività di prevenzione, cura e riabilitazione finalizzate alla protezione e ripristino della salute rivolte alle persone:

- con uso problematico o dipendenza patologica da sostanze stupefacenti e/o psicoattive,

- con comportamenti di dipendenza senza sostanze,

- portatrici di infezione da HIV.

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Articolo 2

AUTORIZZAZIONI E ALBI REGIONALI

Gli Enti e/o le Associazioni che erogano servizi relativi alle attività di cui all’art. 1 a valenza socio-sanitaria, devono essere autorizzati ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale 18.10 1994 n. 906-13938.

L’autorizzazione determina l’iscrizione dei nominati servizi nell’albo regionale previsto dalla su citata Deliberazione Consigliare. L’Albo elenca: i servizi autorizzati, l’Ente o l’associazione che li gestisce e il settore di servizio.

L’autorizzazione è necessaria per la realizzazione di progetti e di programmi che, anche in via non esclusiva, prevedono l’esecuzione di attività o prestazioni contemplate dal presente provvedimento, ed è parimenti necessaria per l’accesso a qualunque finanziamento pubblico.

Articolo 3

REQUISITI SOGGETTIVI

L’autorizzazione è subordinata al possesso da parte del richiedente:

a) della personalità giuridica di Ente o Società con finalità commerciali in regola con le norme vigenti;

b) della qualifica di ONLUS ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 o delle qualifiche equiparate, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del medesimo decreto.

Articolo 4

REQUISITI STRUTTURALI

Ove le attività di cui all’art. 1 richiedano l’utilizzo di immobili, questi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, ambientale ed infortunistica e di prevenzione incendi. Le sedi operative devono essere ubicate in aree di insediamento abitativo o in aree rurali e comunque in zona salubre.

Le strutture di cui al comma precedente devono garantire i requisiti minimi necessari per l’esercizio delle specifiche attività.

Le strutture di tipo ambulatoriale devono soddisfare i requisiti previsti per i consultori familiari dal D.P.R. 14 gennaio 1997.

Le strutture residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva inferiore a otto posti devono soddisfare i requisiti previsti dalle civili abitazioni.

Le strutture residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva superiore a otto posti ed inferiore a trenta, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle specifiche normative locali, devono garantire i requisiti minimi definiti dalla DGR 38/92 e dal DM 5.7.95 in analogia alle strutture denominate C.A.S.A.

1. il rapporto tra la superficie del nucleo abitativo (diurno e/o notturno) e gli spazi collettivi generali e di trattamento deve essere di 1/1;

2. le strutture residenziali devono essere dotate di camere con un massimo di 4 posti (2 per le strutture di cui all’art.13 punto E), con servizio igienico dedicato,

3. le strutture residenziali con capacità ricettiva superiore ai trenta posti, nel caso sia prevista la presenza di soggetti minori in trattamento, devono essere organizzate in moduli che prevedano la disponibilità di stanze da letto e locali a loro dedicati, in analogia a quanto previsto per la residenzialità sanitaria a regime definitivo di cui alla già citata DGR 38/92.

Per le strutture già autorizzate il tempo di adeguamento è definito in 5 anni, a far data dall’applicazione del presente provvedimento.

La presenza dei summenzionati requisiti è necessaria per l’autorizzazione di strutture di nuova costituzione.

Articolo 5

REQUISITI FUNZIONALI

Ai fini dell’esercizio dell’attività gli Enti e le Associazioni di cui all’art.1 sono tenuti alla stesura del programma che dovrà esplicitare:

a) i principi ispiratori e la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento ferma restando la necessità di assicurare programmi il più possibile personalizzati, le modalità di relazione con i familiari, la descrizione degli interventi (di tipo medico, psicologico, educativo, lavorativo e sociale), le modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti;

b) la tipologia delle persone alle quali si indirizza l’intervento, con particolare riguardo a quelle con caratteristiche specifiche (es.: minori, soggetti sottoposti a misure alternative alla carcerazione, ecc.), precisando altresì il numero dei posti per essi disponibili;

c) le modalità di valutazione e verifica degli interventi.

Dovrà, inoltre, contenere l’elenco di prestazioni svolte nelle singole unità operative, ed il regolamento interno.

Il regolamento interno deve descrivere:

a) i diritti e gli obblighi che l’utente assume con l’accettazione del programma di assistenza;

b) per i servizi residenziali e semiresidenziali, le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti e al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane (cucina, pulizia, lavanderia, ecc.).

L’organizzazione interna deve essere conforme al programma e al regolamento e, oltre al rispetto delle leggi, deve prevedere l’esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale, garantendo la volontarietà dell’accesso e della permanenza.

Ai fini del consenso informato, gli utenti debbono ricevere copia dei suddetti documenti ed un’adeguata informazione in merito

In ogni unità operativa deve essere istituito e tenuto aggiornato, per gli eventuali controlli richiesti, un registro giornaliero degli utenti. Nel medesimo registro vengono annotate le assenze temporanee degli stessi, con la relativa motivazione.

Gli Enti gestori devono inoltre prevedere nell’esercizio delle proprie attività:

a) la copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle prestazioni e delle attività svolte, dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale, dai volontari,

b) l’utilizzo di una cartella personale degli utenti,

c) l’assolvimento dei debiti informativi definiti ex lege.

Articolo 6

PERSONALE PER STRUTTURE AUTORIZZATE

I servizi che svolgono le attività di cui all’art. 1 devono essere dotati di personale idoneo ed in numero adeguato a seconda delle tipologie di servizio offerto.

Le professionalità previste sono:

- medico

- psicologo

- pedagogista,

- sociologo,

- assistente sociale,

- educatore professionale,

- infermiere,

- operatore di comunità,

- animatore, (esclusivamente per i servizi di cui all’art.13 tipo C, D, E; e all’art. 14 tipo A e B)

- operatore socio sanitario, (esclusivamente per i servizi di cui all’art.13 tipo E)

In analogia alla circolare 26.5.1995 n. 2114/49/49, sono definiti equipollenti, al solo ed esclusivo fine della composizione degli organici delle strutture gli operatori in possesso di:

- laurea in lettere

- laurea in filosofia,

- licenza o baccalaureato in teologia.

L’organico delle strutture autorizzate deve essere composto almeno da:

a) un responsabile di programma in possesso dei titoli previsti dalla DCR 18.10.94 n.906-13938, con un’anzianità di servizio maturata in strutture pubbliche o private di almeno due anni; in caso di sostituzione deve essere individuato un operatore con pari qualificazione professionale.

Qualora il servizio sia erogato su più sedi il responsabile di programma può individuare, tra gli operatori professionali, un responsabile di sede.

b) un operatore a tempo pieno ogni dieci utenti, in possesso dei titoli riconosciuti dalla DCR 18.10.94 n.906 - 13938.

Gli operatori che prestano servizio a titolo volontario debbono, fatti salvi gli adeguati titoli di cui sopra, dimostrare un impegno di almeno 18 ore settimanali.

È altresì consentito l’impiego di personale in formazione, (“facenti funzione”) nella misura massima del 25% e in analogia a quanto previsto dalla circolare 26.5.1995 n.2114/49/49.

Pertanto saranno considerati facenti funzione gli operatori iscritti a corsi universitari per le professioni previste dal presente atto, di I° e II° livello, per un massimo di due anni fino al conseguimento del titolo.

Per tutto il personale debbono essere previsti, a cura dell’Ente Gestore, momenti di lavoro d’èquipe e programmi periodici di formazione ed aggiornamento, anche effettuati congiuntamente alle analoghe iniziative per il settore pubblico.

Articolo 7

FORMAZIONE DEL PERSONALE

In attesa di emanazione di decreti nazionali e/o di linee guida le proposte formative verranno adeguate alle indicazioni regionali.

Articolo 8

VERIFICA DEI REQUISITI E CRITERI DI VIGILANZA

La funzione istruttoria, sia per l’autorizzazione di nuove strutture che per la conferma dei requisiti delle strutture esistenti, è a cura dell’ASL territorialmente competente per la sede operativa che trasmetterà agli uffici regionali l’intera documentazione.

La funzione di vigilanza igienico strutturale viene altresì garantita dalle commissioni di vigilanza dell’ASL territorialmente competente, che trasmettono agli uffici regionali, contestualmente alla documentazione di cui sopra, l’autorizzazione igienico - sanitaria della struttura.

Per quel che riguarda la verifica della persistenza dei requisiti di autorizzazione, in analogia alle altre strutture private regionali, sarà predisposto un protocollo d’intesa con l’ARPA da effettuarsi a cura della Direzione Controllo delle Attività Sanitarie.

Le verifiche possono avere luogo in forma routinaria, con periodicità almeno annuale, o su variazioni segnalate dall’Ente gestore o in via straordinaria, eventualmente senza preavviso, per gravi e motivate situazioni.

In tutti i casi, dell’esito delle verifiche è data formale comunicazione all’Ente gestore autorizzato; ove sia accertato il venir meno dei requisiti minimi previsti, vengono prescritti gli interventi necessari ai fini del rientro nei parametri stabiliti e il termini per porli in essere.

Qualora l’Ente gestore non provveda agli adeguamenti richiesti, ovvero vengano accertate gravi violazioni di leggi o regolamenti, con pregiudizio per gli utenti e gli operatori, l’Autorità competente dispone la sospensione cautelativa dell’autorizzazione, ovvero, se necessario la revoca della medesima, con conseguente interruzione di ogni attività. La ripresa delle attività è in ogni caso subordinata all’effettuazione, su richiesta dell’Ente gestore, di una nuova verifica.

Avverso ai provvedimenti di sospensione e revoca è ammesso il ricorso nelle forme previste dalla legge.

ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI O ASSOCIAZIONI PER I SERVIZI SOCIOSANITARI

Articolo 9

CRITERI DI ACCREDITAMENTO

Il presente provvedimento, stabilisce i criteri e gli standard di qualità per l’accreditamento degli Enti gestori delle attività di cui all’art. 1.

Con l’eccezione di quanto previsto dall’art. 16, l’accreditamento é riservato agli Enti gestori già preventivamente autorizzati al funzionamento.

L’accreditamento costituisce requisito preliminare per l’instaurazione di rapporti contrattuali ed economici fra gli Enti gestori e le Aziende del S.S.N., relativamente all’acquisto di prestazioni, pur non impegnando le Aziende all’instaurazione degli stessi.

La Regione tramite proprio atto, disciplinerà le procedure relative alla presentazione, alla valutazione e al perfezionamento delle richieste di autorizzazione, al rilascio delle concessioni e all’attuazione delle misure di sospensione e revoca delle stesse, nonché i criteri tecnici per la valutazione dell’idoneità dei richiedenti, con particolare riguardo ai contenuti dei programmi di trattamento-riabilitazione (intesi come insieme delle prestazioni erogate), alle modalità per le verifiche iniziali e periodiche, alle metodologie ed agli strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni.

L’Azienda Sanitaria Locale interagisce con la Regione per l’attività istruttoria e di vigilanza igienico strutturale.

L’Albo Regionale di cui all’art. 2 deve specificare la presenza e i limiti dell’eventuale accreditamento.

Articolo 10

AREE DEI SERVIZI

Al fine dell’accreditamento, i servizi offerti dagli Enti gestori che intendono accedere all’accreditamento, sono raggruppati nelle seguenti aree di prestazione, in base al programma complessivo:

1) servizi di accoglienza;

2) servizi terapeutico-riabilitativi; (STR)

3) servizi di trattamento specialistici;

4) servizi pedagogico-riabilitativi; (SPR)

5) servizi di tipo multidisciplinare integrato.

Articolo 11

SERVIZI DI ACCOGLIENZA

I Servizi di accoglienza sono sevizi ad integrazione socio sanitaria e sono costituiti da:

A) accoglienza e orientamento ambulatoriale;

B) drop-in diurno o notturno;

C) unità di strada.

I servizi di accoglienza contattano, fatte salve le garanzie di cui all’art. 5, accolgono ed accompagnano per un determinato periodo di tempo, persone dipendenti da sostanze da abuso, o consumatori.

Tali servizi si occupano di persone non selezionate anche in fase di tossicodipendenza attiva e/o sottoposti a trattamenti farmacologici, sia soddisfacendo esigenze primarie rispetto a stati di bisogno emergenziali, sia contribuendo a prevenire o ridurre i rischi di marginalità sociale nella prospettiva di un successivo impegno riabilitativo.

Le prestazioni erogate variano in base alla tipologia del servizio.

Tipologia A - Accoglienza e orientamento ambulatoriale

Prestazioni erogate:

- risposta a bisogni primari fondamentali (alimentari, abitativi e di igiene personale);

- consulenza e supporto psicologico;

- colloqui di orientamento e sostegno alle famiglie;

- individuazione delle risorse psico-sociali individuali e di rete;

- analisi e supporto della motivazione;

- formulazione della diagnosi di primo livello e proposta di trattamento psico-sociale formulata al Ser.t.

Standard previsti:

- accesso diretto ai servizi;

- apertura settimanale per almeno 5 giorni per 25 ore la settimana;

- equipe composta da operatori socio educativi di cui uno di area psicosociale (psicologo), sono richiesti almeno due operatori per turno di cui almeno uno avente titolo;

- durata del percorso di norma non superiore ai 60 giorni.

Figure professionali ammesse:

- Assistenti sociali

- Educatori professionali

- Psicologi

- Medici

- Operatori di Comunità

- Infermieri/assistenti sanitari

La diagnosi multidisciplinare, necessaria per la definizione del piano trattamentale concordato tra i servizi pubblici e privati deve essere effettuata dal Ser.t entro 30 giorni dall’invio del caso da parte dei servizi di accoglienza.

Qualora nel periodo di accoglienza si rilevassero bisogni sanitari urgenti (quadri astinenziali, incertezze sulle tipologie di uso, effetti secondari da uso di sostanze) il paziente verrà preso in carico contestualmente dal Ser.t.

Tutte le attività devono essere documentate al fine dello scambio di informazioni tra i servizi che collaborano sul caso; le modalità specifiche della collaborazione saranno oggetto di adeguati protocolli tra i soggetti pubblici e privati.

Tipologia B - Drop-In diurno o notturno.

Prestazioni erogate:

- counselling sanitario;

- informazione e educazione sanitaria;

- risposta a bisogni primari fondamentali (alimentari, abitativi e di igiene personale);

- individuazione delle risorse psico-sociali individuali e di rete;

- analisi e supporto della motivazione;

- indagine sui comportamenti sociali e di uso;

- attività di socializzazione di base;

Standard previsti:

- accesso diretto ai servizi;

- apertura:

almeno 36 ore la settimana, per minimo 6 giorni, per almeno 4 ore (Drop-in diurno);

almeno 10 ore al giorno, per minimo 6 giorni alla settimana (Drop-in notturno);

almeno due operatori per turno di cui uno professionale durante le ore di attività.

Figure professionali ammesse:

- Assistenti sociali

- Educatori professionali

- Psicologi

- Medici

- Operatori di Comunità

- Infermieri/assistenti sanitari

- Operatori pari.

Tipologia C - Unità di strada.

Prestazioni erogate:

- counselling sanitario;

- informazione e educazione sanitaria;

- risposta a bisogni primari fondamentali;

- individuazione delle risorse psico-sociali individuali e di rete;

- analisi e supporto della motivazione;

- indagine sui comportamenti sociali e di uso;

- interventi sanitari rivolti alla sicurezza individuale e collettiva.

Standard previsti:

- accesso diretto ai servizi;

- apertura almeno 36 ore la settimana, per minimo 6 giorni, per almeno 4 ore;

- almeno due operatori per turno di cui uno professionale durante le ore di attività;

Figure professionali ammesse:

- Assistenti sociali

- Educatori professionali

- psicologi

- Medici

- Operatori di Comunità

- Infermieri/assistenti sanitari

- Operatori pari.

Articolo 12

SERVIZI TERAPEUTICO RIABILITATIVI (STR).

I servizi terapeutico riabilitativi (STR), sono servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria, che accolgono persone dipendenti da sostanze da abuso eventualmente in trattamento farmacologico, ed attuano piani terapeutico-riabilitativi personalizzati ed articolati in interventi individuali e di gruppo, finalizzati al superamento dei comportamenti di abuso e di dipendenza ed ad un pieno reinserimento sociale.

I Servizi terapeutico riabilitativi sono costituiti da:

A) S.T.R. residenziali

B) S.T.R. semiresidenziali

C) S.T.R. ambulatoriali

Le prestazioni erogate variano in base alla tipologia del servizio.

Tipologia A - S.T.R. residenziali

Prestazioni erogate:

- approfondimento diagnostico finalizzato allo sviluppo del progetto individuale;

- informazione e educazione sanitaria;

- supporto per il monitoraggio delle condizioni psico-fisiche e per l’assistenza medica.Eventuali somministrazioni farmacologiche attraverso le strutture sanitarie di riferimento;

- attività occupazionali e/o produttive congruenti con i piani terapeutico-riabilitativi individuali;

- sostegno individuale e/o di gruppo;

- attività espressive;

- consulenza e supporto individuale

- supporto all’igiene personale ed alla cura della persona;

- assistenza alberghiera.

Standard previsti:

- accesso previa valutazione diagnostica multidisciplinare effettuata dal SerT o dai servizi privati di cui all’art. 15;

- apertura del servizio sette giorni su sette per 52 settimane l’anno;

- rapporto minimo operatori/utenti di 1 a 10,

- presenza operatori 24 ore su 24, per completare il ciclo notturno, può esser utilizzato personale volontario, salvo la reperibilità di almeno un titolato;

- durata di norma non superiore ai 18 mesi, comunque vincolata a programmi personalizzati e definiti temporalmente.

Figure professionali ammesse:

- Assistenti sociali

- Educatori professionali

- Psicologi/psicoterapeuti

- Medici

- Operatori di Comunità

- Infermieri/assistenti sanitari

Tipologia B - S.T.R. semiresidenziali

Prestazioni erogate:

- approfondimento diagnostico finalizzato allo sviluppo del progetto individuale;

- informazione e educazione sanitaria;

- supporto per il monitoraggio delle condizioni psico-fisiche e per l’assistenza medica. Eventuali somministrazioni farmacologiche attraverso le strutture sanitarie di riferimento;

- attività occupazionali e/o produttive congruenti con i piani terapeutico-riabilitativi individuali;

- sostegno individuale e/o di gruppo;

- attività espressive;

- psicoterapia di gruppo e ove indicato psicoterapia individuale;

- orientamento all’inserimento socio-lavorativo;

- consulenza e supporto individuale e di gruppo a famigliari e partners;

- supporto all’igiene personale ed alla cura della persona;

- fornitura pasti.

Standard previsti:

- accesso previa valutazione diagnostica multidisciplinare effettuata dal SerT o dai servizi privati di cui all’art. 15;

- apertura del servizio per almeno 8 ore al giorno, per almeno 5 giorni a settimana, per 52 settimane l’anno;

- rapporto minimo operatori/utenti di 1 a 10, con presenza non inferiore alle 8 ore giornaliere di almeno due operatori di cui almeno 1 titolato;

- durata di norma non superiore ai 12 mesi, comunque vincolata a programmi personalizzati e definiti temporalmente.

Figure professionali ammesse:

- Assistenti sociali

- Educatori professionali

- Psicologi/psicoterapeuti

- Medici

- Operatori di Comunità

- Infermieri/assistenti sanitari

Tipologia C - S.T.R. ambulatoriali

Prestazioni erogate:

- approfondimento diagnostico finalizzato allo sviluppo del progetto individuale;

- informazione e educazione sanitaria;

- supporto per il monitoraggio delle condizioni psico-fisiche e per l’assistenza medica. Eventuali somministrazioni farmacologiche attraverso le strutture sanitarie di riferimento;

- psicoterapia di gruppo (max 12 partecipanti);

- psicoterapia individuale;

- consulenza e supporto individuale e di gruppo a famigliari e partners;

- attività espressive;

Standard previsti:

- accesso previa valutazione diagnostica multidisciplinare effettuata dal SerT o dai servizi privati di cui all’art. 15, in caso di indicazione per un trattamento psicoterapeutico specialistico, con o senza supporto farmacologico;

- apertura del servizio almeno 5 giorni alla settimana. Deve essere garantito ai pazienti un accesso continuativo al trattamento con la maggior articolazione di orario possibile;

- presenza operatori non inferiore alle 4 ore giornaliere;

- durata di norma non superiore ai 18 mesi, comunque vincolata a programmi personalizzati, di cui sia esplicito il sistema di valutazione di esito e che prevedano verifiche trimestrali per almeno 1 anno a percorso concluso.

Figure professionali ammesse:

- Assistenti sociali

- Educatori professionali

- Psicologi/psicoterapeuti

- Medici

- Operatori di comunità

Articolo 13

SERVIZI DI TRATTAMENTO SPECIALISTICI

I Servizi di trattamento specialistici ad elevata integrazione socio-sanitaria sono servizi che, in regime residenziale, erogano prestazioni finalizzate all’attuazione di un programma terapeutico personalizzato con tipologie di utenti a particolare problematicità di gestione.

I programmi attuati sono finalizzati al superamento dei comportamenti di abuso e di dipendenza, alla compensazione delle condizioni di salute fisica e psichica ed al pieno reinserimento sociale.

I Servizi di trattamento specialistici sono costituiti da:

A) Comunità di supporto alla funzione genitoriale

B) Comunità per minori con problemi di dipendenza patologica

C) Centri crisi

D) Comunità per comorbilità psichiatrica

E) Case Alloggio AIDS

Tipologia A - Comunità di supporto alla funzione genitoriale

Le comunità di supporto alla funzione genitoriale sono strutture specialistiche rivolte a donne tossicodipendenti in gravidanza, coppia madre-bambino, coppie tossicodipendenti con figli.

Le prestazioni erogate ed i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali sono definiti in apposito atto di giunta regionale relativo alle strutture semiresidenziali e residenziali per minori.

Tipologia B - Comunità per minori con problemi di dipendenza patologica

Le comunità per minori sono strutture specialistiche rivolte ad utenti minorenni con uso problematico o dipendenza patologica.

Le prestazioni erogate ed i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali sono definiti in apposito atto di giunta regionale relativo alle strutture semiresidenziali e residenziali per minori.

Tipologia C - Centri di osservazione diagnostica e trattamento (Centri Crisi).

I centri di osservazione diagnostica e trattamento (Centro Crisi) sono strutture specialistiche:

- rivolta a persone tossicodipendenti con età superiore a 18 anni, anche in presenza di alcoldipendenza correlata o comorbilità psichiatrica, purché tali patologie correlate siano compatibili con il programma della struttura.

- finalizzata al superamento di situazioni critiche, correlate ad aspetti tossicologici, relazionali e sociali, mediante interventi di supporto farmacologico e di sostegno relazionale volti a riformulare la prospettiva terapeutica ed il successivo programma riabilitativo.

Prestazioni erogate:

- tutte le prestazioni di cui all’art. 12 ancorché applicabili e pertinenti;

- assistenza specialistica psichiatrica;

- assistenza medica ambulatoriale nel servizio;

- assistenza infermieristica;

- somministrazione terapia farmacologia e prelievi di campioni biologici per esami tossicologici;

- supporto psicologico;

- riformulazione del progetto terapeutico-riabilitativo previo approfondimento diagnostico;

- gruppi di sostegno psicoterapico di almeno due ore a settimana;

Standard previsti:

- accesso previa valutazione diagnostica multidisciplinare effettuata dal SerT o dai servizi privati di cui all’art. 15;

- apertura del servizio sette giorni su sette per 52 settimane l’anno;

- capienza non superiore ai 15 posti;

- presenza operatori 24 ore su 24, con un rapporto operatori/utenti di 1 a 4;

medico: 2 accessi settimanali non inferiori alle cinque ore;

infermiere: 1 accesso giornaliero per dieci ore settimanali;

psichiatra: 1 accesso settimanale non inferiore alle 2 ore;

psicologo: almeno 15 ore settimanali;

- durata di norma non superiore ai 90 giorni, vincolata a programmi personalizzati e definiti temporalmente.

Figure professionali ammesse:

- Assistenti sociali

- Educatori professionali

- Psicologi

- Medici

- Operatori di Comunità

- Infermieri/assistenti sanitari

- Animatori

Tipologia D - Comunità per comorbilità psichiatrica

Le comunità per comorbilità psichiatrica sono strutture specialistiche rivolte all’inserimento di utenti con disturbo da uso di sostanze in compresenza di disturbi psicotici.

Prestazioni erogate:

- tutte le prestazioni di cui all’art. 12 ancorché applicabili e pertinenti;

- assistenza specialistica psichiatrica;

- assistenza infermieristica;

- somministrazione terapia farmacologia e prelievi di campioni biologici per esami tossicologici;

- supporto psicologico;

- riformulazione del progetto terapeutico-riabilitativo previo approfondimento diagnostico;

- gruppi di sostegno psicoterapico di almeno due ore a settimana;

- assistenza psicologica;

- psicoterapia di gruppo (almeno 2 ore settimanali max 10 partecipanti salvo controindicazioni specifiche);

- psicoterapia individuale ove necessario;

- approvvigionamento e somministrazione farmaci.

Standard previsti:

- accesso previa valutazione diagnostica multidisciplinare effettuata dal SerT o dai servizi privati di cui all’art. 15, in quest’ultimo caso tali accessi dovranno essere validati dal Ser.T.

- apertura del servizio sette giorni su sette per 52 settimane l’anno;

- capienza non superiore ai 15 posti;

- presenza operatori 24 ore su 24, con un rapporto operatori/utenti di 1 a 4.

psichiatra: 5 accessi per almeno 14 ore settimanali

psicologo: almeno 20 ore settimanali;

infermiere: 1 accesso giornaliero;

- durata di norma non superiore ai 18 mesi. La definizione temporale è vincolata a programmi personalizzati.

Figure professionali ammesse:

- Assistenti sociali

- Educatori professionali

- Psicologi

- Psichiatri

- Operatori di Comunità

- Infermieri/assistenti sanitari

- Animatori

Tipologia E - Case Alloggio AIDS

Le case alloggio AIDS sono strutture specialistiche rivolte a persone affette da infezione HIV, prive di adeguato sostegno socio familiare e clinicamente caratterizzate da una o più delle seguenti condizioni: terapia con farmaci antiretrovirali, presenza di affezioni sintomatiche, patologie HIV correlate.

Prestazioni erogate:

- monitoraggio delle condizioni psico-fisiche effettuato in collaborazione con infettivologi;

- cura dell’igiene e della persona;

- assistenza infermieristica e somministrazione farmaci;

- assistenza alberghiera, fornitura dei pasti con particolare attenzione a regimi dietetici prescritti;

- attività ambulatoriale con personale medico qualificato (infettivologo);

- collegamento costante con i servizi territoriali sanitari e sociali;

- supporto psicologico individuale o di gruppo, ove necessario;

- supporto psichiatrico per i singoli e trattamento terapeutico, ove necessari;

- cura dei rapporti con i famigliari;

- organizzazione del tempo libero e attività socializzanti.

Standard previsti:

- accesso previa valutazione diagnostica multidisciplinare effettuata dall’Azienda Sanitaria in accordo con i Servizi pubblici o privati di cui all’art. 15, accreditati per lo svolgimento di attività diagnostiche e trattamentali concernenti i portatori di infezione HIV

- apertura del servizio sette giorni su sette per 52 settimane l’anno;

- capienza da 5 a 12 soggetti;

- presenza operatori 24 ore su 24, con un rapporto operatori/utenti minimo di 1 a 2, per completare il ciclo notturno, può esser utilizzato personale volontario, salvo la reperibilità di almeno un titolato. Per alcune figure sanitarie (infettivologo, infermiere, psichiatra, fisioterapista) è possibile avvalersi dell’integrazione e collaborazione dei presidi ospedalieri di riferimento e dei servizi territoriali,

Il responsabile della Casa Alloggio valuta l’eventuale necessità della presenza infermieristica; la presenza dello specialista infettivologo deve essere comunque garantita per almeno un accesso settimanale di un’ora.

- durata di norma non superiore ai 30 mesi. La definizione temporale è vincolata a programmi personalizzati.

Standard strutturali:

- requisiti per civili abitazioni;

- servizio igienico attrezzato ogni 4 ospiti non autosufficienti, minimo 1 per struttura

- servizio igienico 1 ogni 4 ospiti

- servizio igienico riservato personale e visitatori

- locale ambulatorio/infermeria

- locale cucina attrezzata

- locale dispensa

- sala da pranzo

- locale per attività socio educative culturali

- camere letto per massimo due ospiti con campanello allarme;

- locali comuni di supporto

- attrezzature per attività di direzione e domestica

Figure professionali ammesse:

- Educatori professionali;

- Infermieri;

- Operatori Socio Sanitari (OSS).

- Psicologi

- Medici

- Assistenti sociali

- Operatori di comunità

- Animatori

Articolo 14

SERVIZI PEDAGOGICO-RIABILITATIVI

I servizi pedagogico-riabilitativi, (SPR), sono servizi ad integrazione socio sanitaria che accolgono persone dipendenti da sostanze d’abuso e adottano metodologie di tipo pedagogico per lo svolgimento dei programmi riabilitativi. Tali servizi accolgono pazienti drug - free e che non hanno in corso trattamento farmacologici specifici per la dipendenza da sostanza (farmaci sostitutivi).

I servizi pedagogico-riabilitativi sono costituiti da:

A. S.P.R. residenziali;

B. S.P.R. semiresidenziali

Tipologia A - S.P.R. residenziali

Prestazioni erogate:

- le prestazioni di cui all’art. 12

- valutazione iniziale con definizione degli obiettivi e valutazione degli esiti;

- attività occupazionali congruenti con i programmi pedagogici riabilitativi individuali;

- attività formative orientate allo sviluppo di competenze lavorative;

- lavoro di rete psico sociale finalizzato al reinserimento lavorativo;

- sistema di valutazione relativo alla fase d’ingresso, al processo riabilitativo e al suo esito.

Standard previsti:

- accesso previa valutazione diagnostica multidisciplinare effettuata dal Ser.t o dai servizi privati di cui all’art. 15;

- utilizzo di cartella clinica individuale;

- apertura del servizio sette giorni su sette per 52 settimane l’anno;

- rapporto minimo operatori/utenti di 1 a 10;

- presenza operatori non inferiore alle 14 ore giornaliere. Per completare il ciclo notturno, può esser utilizzato personale volontario, salvo la reperibilità di almeno un titolato;

- durata di norma non superiore ai 30 mesi. La definizione temporale è vincolata a programmi personalizzati.

- organizzazione tempo libero e attività socializzanti.

Figure professionali ammesse:

- Assistenti sociali;

- Educatori professionali;

- Infermieri;

- Operatori di comunità;

- Animatori.

Tipologia B - S.P.R. semiresidenziali

Prestazioni erogate:

- le prestazioni di cui all’art. 12

- attività occupazionali e produttive congruenti con i programmi pedagogici riabilitativi individuali;

- attività formative orientate all’accentuazione di competenze lavorative;

- lavoro di rete psico sociale finalizzato al reinserimento lavorativo;

- sistema di valutazione definito e codificato

- fornitura pasti

Standard previsti:

- accesso previa valutazione diagnostica multidisciplinare effettuata dal SerT o dai servizi privati di cui all’art. 15;

- apertura del servizio 8 ore al giorno per almeno 5 giorni alla settimana per 52 settimane l’anno;

- utilizzo di cartella clinica individuale;

- rapporto minimo operatori/utenti di 1 a 10, con presenza non inferiore alle 6 ore giornaliere, per 5 giorni la settimana, di almeno due operatori di cui uno titolato;

- durata di norma non superiore ai 30 mesi. La definizione temporale è vincolata a programmi personalizzati.

Figure professionali ammesse:

- Assistenti sociali;

- Educatori professionali;

- Infermieri;

- Operatori di comunità;

- Animatori.

Articolo 15

SERVIZI DI TIPO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO

I servizi di tipo multidisciplinare integrato sono definiti dalla disponibilità di programmi, attività e prestazioni in analogia a quelli offerti dalla struttura pubblica, e rispondono agli stessi requisiti, sia strutturali che gestionali, previsti per la medesima dalla normativa vigente.

L’accreditamento di tali servizi avviene per l’intero pacchetto di prestazioni offerte ed esclude il contemporaneo accreditamento in altre aree.

Articolo 16

PROGRAMMI DI RETE D’INTERVENTO
E DI PIANO TERRITORIALE

I programmi di rete e di piano territoriale, definiti dalla L. 328/2000 quali interventi sanitari ad elevata integrazione sociale, contemplano le seguenti fattispecie:

1) la gestione di appartamenti a convivenza guidata e supportati da personale anche professionale per le situazioni di emergenza o di stabilizzazione dei trattamenti;

2) le attività di auto aiuto o di gruppo, per utenti o familiari inseriti nei programmi di trattamento non residenziali già contemplati nell’applicazione degli artt.12-14;

3) la formulazione e la gestione di programmi di formazione e di avviamento al lavoro, sia durante la permanenza in Comunità, sia successivamente o sia al termine o nel corso di altri trattamenti;

4) i programmi di accompagnamento, educativi e riabilitativi, finalizzati al reinserimento sociale e/o alla stabilizzazione dell’utente in trattamento, in particolare, rivolti a persone:

a) in uscita dal carcere;

b) al termine dei vari trattamenti;

c) all’interno di programmi a forte integrazione con i trattamenti farmacologici;

d) che necessitano di sostegno in situazioni connotate da malattie invalidanti correlate (AIDS, ...).

Tutti i suddetti interventi, così come altri che siano ritenuti di particolare rilevanza in un determinato territorio e non altrimenti normati, dovranno essere ricompresi all’interno dei Piani di Zona, nei Programmi delle Attività Territoriali, o nelle more dell’adozione degli stessi, devono essere oggetto di apposite convenzioni tra tutti gli Enti coinvolti.

Articolo 17

REQUISITI DEL PERSONALE

Oltre alle caratteristiche indicate all’art. 6, il personale per i servizi accreditati deve possedere i requisiti specificati negli standard di ogni servizio nonché almeno un anno di esperienza nel settore specifico, pubblico o privato.

Per quel che riguarda gli operatori “facenti funzione”, di cui al predetto art. 6, questi non possono superare il 25% della pianta organica e comprendono sia gli operatori titolati non in possesso di un anno di esperienza, sia gli operatori che hanno completato il percorso riabilitativo da almeno un anno, in attesa della qualificazione professionale.

Gli operatori che prestano servizio a titolo volontario debbono, fatti salvi gli adeguati titoli di cui sopra, dimostrare un impegno di almeno 18 ore settimanali.

Articolo 18

PROGRAMMI DI INTERVENTO

Gli Enti gestori per accedere all’accreditamento devono sottoporre alla Regione i programmi di intervento, comprensivi della descrizione delle prestazioni erogate, sia complessivamente che nei singoli servizi; la Regione, tramite proprio provvedimento, disciplinerà le procedure relative alla presentazione, valutazione e perfezionamento delle richieste di accreditamento.

Tutte le azioni predisposte, a seconda delle differenti aree di intervento, devono essere specificatamente indicate, descrivendo le unità di personale impiegate, le ore ad esse destinate e le attrezzature necessarie.

Il programma deve inoltre contemplare una fase di valutazione, la metodologia e gli strumenti della quale devono essere scientificamente validati e, in ogni caso fra quelli ricompresi nelle linee di indirizzo regionale.

Deve essere, infine, predisposto un progetto annuale di supervisione da attuare sotto la guida di un professionista esperto, in possesso di diploma di laurea attinente e documentate esperienze specifiche nel settore.

Articolo 19

ACCESSO AI SERVIZI

L’accesso ai servizi di cui agli articoli 11 e 16 avviene secondo le modalità stabilite dall’Azienda che li acquista.

L’accesso ai servizi di cui agli art. 12, 13 e 14 avviene previa valutazione diagnostica multidisciplinare (medica, psicologica e sociale) da parte del Servizio pubblico o dei servizi accreditati a tal fine ritenuti idonei dalla Regione, nei limiti dei posti programmati, nelle medesime aree dalle Aziende.

La Regione emanerà, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto, un apposito schema tipo di protocollo tra le Aziende Sanitarie e gli Enti gestori accreditati.

Articolo 20

VERIFICA DELL’ACCREDITAMENTO

La funzione istruttoria, sia per l’accreditamento di nuove strutture che per la conferma dei requisiti delle strutture esistenti, è a cura dell’ASL territorialmente competente per la sede operativa che trasmetterà agli uffici regionali l’intera documentazione.

Le funzioni istruttorie e le verifiche di vigilanza sono svolte secondo le modalità previste dall’art. 8 del presente atto di indirizzo.

Articolo 21

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

I programmi delle strutture pubbliche e di quelle private che operano nel settore delle dipendenze devono rispondere globalmente agli specifici bisogni identificati nel territorio.

Gli Enti gestori accreditati partecipano alla programmazione degli interventi regionali e alla verifica dei risultati conseguiti dalle singole strutture accreditate nell’ambito della “Commissione regionale per i rapporti tra soggetti pubblici e privati e per la valutazione delle risposte adeguate nell’ambito dei servizi di assistenza alle persone dipendenti da sostanze”, di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale 31.7.2000 n. 36-623 e 12.03.2001 n. 38-2439. Tale organismo consultivo collaborerà a fornire strumenti utili per proposte nel settore della programmazione sanitaria.

La composizione, compiti specifici e modalità di funzionamento di tale organismo è stabilita con apposite disposizioni regionali. Tali disposizioni disciplinano parimenti le modalità di partecipazione delle strutture accreditate alla programmazione degli interventi e all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse delle Aziende Sanitarie, come pure le modalità dell’integrazione tra lavoro svolto dal servizio pubblico e quello degli enti e strutture accreditate.

Gli Enti gestori accreditati partecipano alla programmazione degli interventi regionali e alla verifica dei risultati conseguiti qualora accettino di partecipare a programmi regionali per la valutazione e il controllo di qualità.

La Regione individua gli obiettivi annuali per il mantenimento dei livelli di assistenza del settore, tramite la verifica e l’approvazione dei piani di attività annuali delle ASR e ne controlla l’andamento attraverso l’analisi dei monitoraggi trimestrali sulle attività aziendali.

Articolo 22

RILEVAZIONE DATI

Le strutture accreditate, inserite all’interno del sistema informativo regionale, devono annualmente presentare alla Regione un completo rendiconto dei dati relativi a numerosità e caratteristiche dell’utenza, sulla base del modello di rilevazione di cui al D.M 30.10.93, integrato da ulteriori informazioni di interesse regionale.

La rilevazione comprende la raccolta dei dati relativi anche agli eventuali ospiti assistiti senza oneri pubblici.

In caso di inadempienza, la Regione, per tramite dei propri uffici, provvede a diffidare la struttura a provvedere entro 30 giorni, in caso di persistente inadempienza la Regione, per tramite dei propri uffici, provvede alla sospensione cautelativa, sino all’esecuzione delle disposizioni, dei rapporti contrattuali intercorrenti con la struttura accreditata.

Articolo 23

SISTEMA TARIFFARIO

La Regione, con proprio atto da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, stabilisce il sistema delle tariffe relative ai servizi operanti sul proprio territorio in analogia al sistema tariffario adottato per i servizi dell’area socio sanitaria.

Le tariffe sono normalmente stabilite sulla base di rette giornaliere per singolo utente, ovvero, per i servizi ad utenza non quantificabile, sulla base delle ore effettive di erogazione del servizio, oppure ove possibile sulla base delle prestazioni effettivamente erogate.

Le tariffe devono altresì rispecchiare la qualità e la quantità dei fattori produttivi disponibili, come anche le prestazioni effettivamente erogate e la tipologia della struttura che le eroga.

Articolo 24

NORME TRANSITORIE E FINALI

Le strutture già iscritte all’Albo Regionale degli Enti Ausiliari o registrate quali “Case Alloggio per malati di AIDS”, previa conferma da parte delle Commissioni di vigilanza, della sussistenza dei requisiti previsti dalla circolare 26.5.1995 n. 2114/49/49, saranno temporaneamente accreditate per i servizi erogati.

Gli Enti Gestori dovranno presentare, a firma del legale rappresentante la seguente documentazione.

- Autocertificazione attestante la rispondenza dei singoli servizi a tutti i requisiti di cui agli articoli precedenti

oppure

- Dichiarazione di assunzione di impegno all’adeguamento dei servizi ai nuovi requisiti entro 12 mesi dall’emanazione del presente provvedimento.

Entro 24 mesi la Regione provvederà, tramite le procedure di verifica di cui agli artt. 8 e 20, a rendere definitivo l’accreditamento stesso.