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Bollettino Ufficiale n. 21 del 22 / 05 / 2003

Comunicato della Direzione regionale Formazione professionale - Lavoro

L.R. 41/98 art. 10. Avviso per la nomina di due membri effettivi e uno supplente nel Collegio dei Revisori dei conti dell’ente strumentale Agenzia Piemonte Lavoro

Il Direttore della Direzione regionale
“Formazione Professionale - Lavoro”

rende noto

che è indetto, ai sensi dell’art. 10 della l.r. 41/98,

Avviso pubblico per la nomina di due membri effettivi ed uno supplente nel Collegio dei revisori dei conti dell’Ente strumentale Agenzia Piemonte lavoro con sede di lavoro in Torino.

L’istanza di candidatura deve contenere il curriculum personale del candidato da cui risultino, oltre ai dati anagrafici:

* cittadinanza italiana;

* titoli di studio;

* iscrizione al registro dei revisori contabili;

* requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;

* attività lavorative ed esperienze svolte;

* cariche elettive, e non, ricoperte;

* eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla istanza di candidatura, redatta in carta semplice, devono altresì pervenire la dichiarazione di disponibilità alla nomina e la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità e/o cause ostative o l’impegno a rimuoverle. Le domande devono essere personalmente presentate (dal lunedì al venerdì con orario 9.00-12.00) ovvero spedite a mezzo posta raccomandata alla Regione Piemonte - Direzione Formazione Professionale - Lavoro - Via Pisano, 6 - 10152 Torino, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Ai fini del rispetto del termine di scadenza fa fede la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza dei dipendenti dell’ufficio competente a riceverla; del pari non occorre autenticazione se la candidatura è accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Le domande devono contenere l’indicazione, oltreché dei dati anagrafici, del domicilio o del recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 75 del DPR 445/2000. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Sui dati contenuti nella dichiarazione la Regione in qualsiasi momento può effettuare verifiche ed accertamenti d’ufficio.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 i dati personali relativi ai nominativi verranno utilizzati al solo scopo di procedere alla nomina di due membri effettivi ed uno supplente nel Collegio dei revisori dei conti dell’Ente strumentale Agenzia Piemonte lavoro e sono detenuti presso la Direzione Formazione Professionale - Lavoro della Regione Piemonte.

Per la scelta dei nominativi da designare la Giunta Regionale si atterrà ai criteri di carattere generale assunti con propria deliberazione n. 154-2944 del 6.11.1995, consistenti nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze professionali e lavorative pregresse, con riferimento alla carica da ricoprire.

La competente Direzione Formazione Professionale - Lavoro darà comunicazione degli esiti della selezione entro 30 giorni dal ricevimento, da parte del competente Amministratore, della comunicazione dell’avvenuta individuazione delle candidature prescelte, disporrà la preventiva pubblicazione sul BURP del curriculum dei prescelti e predisporrà l’atto deliberativo per il conferimento degli incarichi.

Ad integrazione di quanto sopra si precisa, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dell’Agenzia Piemonte Lavoro che:

1. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell’articolo 10 comma 5 della l.r. 41/98 svolge le seguenti funzioni:

a) elegge al suo interno il Presidente del Collegio;

b) esercita il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’Agenzia e in particolare formula, redigendo apposita relazione, osservazioni sul bilancio preventivo, sul piano annuale di attività con riguardo agli aspetti di carattere economico-finanziario, sul conto consuntivo e su tutti gli altri atti sottoposti ad approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11 della l.r. n.41/98;

c) verifica la regolare tenuta della contabilità;

d) redige, almeno semestralmente, una relazione sull’andamento generale della gestione economico-finanziaria dell’Agenzia e la trasmette al Presidente della Giunta regionale;

e) verifica, ogni quadrimestre, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’ente o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

2. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Nella prima seduta il Collegio adotta il regolamento sulle modalità di convocazione, di funzionamento e di subingresso dei supplenti in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Alle riunioni parteciperanno anche i membri supplenti senza prendere parte alle decisioni salvo che sostituiscano i componenti effettivi. Le decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza. Delle riunioni deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze. Ciascun componente del Collegio, compresi i supplenti, ha diritto di accedere agli atti, documenti ed informazioni utili all’esercizio del mandato e procedere a ispezioni e controlli.

3. Non possono far parte del Collegio dei revisori:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del c.c., il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore entro il quarto grado e coloro che sono legati all’Agenzia da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita;

b) i fornitori dell’Agenzia, coloro che sono incaricati delle funzioni di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r. n. 41/1998, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie di competenza dell’Agenzia;

c) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti all’attività dell’Agenzia, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati costituiti in mora ai sensi dell’articolo 1219 del c.c. oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219.

4. Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell’esercizio finanziario, a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché motivata, si protragga per oltre nove mesi.

5. Ai membri del Collegio spetta una indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore; al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell’incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.