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Bollettino Ufficiale n. 21 del 22 / 05 / 2003

Comunicato della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega

L.R. 6/4/1995 n. 52 “Norme per la formulazione e l’adozione dei Piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi art.36, comma 3, della legge 142/1990". Avviso per la presentazione di richiesta di contributo regionale per la formulazione e l’adozione dei PCO da parte dei Comuni del Piemonte anno 2003

L’art. 5 della L.R. 52/1995 prevede che “i Comuni adottano il PCO (piano di coordinamento degli orari) per armonizzare gli orari di apertura al pubblico dei servizi, pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo” con la finalità precipua di migliorare le condizioni di vita nelle città, di garantire le esigenze generali degli utenti, con particolare riferimento ed attenzione alle problematiche delle donne lavoratrici, come previsto dalla legge 10/4/1991, n. 125. (In armonia con quanto recentemente statuito con la Legge n° 53 dell’ 8 marzo 2000, Capo VII - “Tempi delle Città” - art. 22)

La medesima legge prevede all’art. 4, che la Regione possa concedere contributi ai Comuni per la formulazione e l’adozione dei PCO. Detti contributi sono concessi secondo criteri definiti con delibera della Giunta regionale, nella misura massima del sessanta per cento del costo sostenuto dal Comune per la elaborazione del PCO.

A) Soggetti destinatari dei contributi

* Comuni singoli o associati nei modi previsti dalla legge

B) Criteri per la definizione dei PCO da parte dei Comuni

La Regione Piemonte, con deliberazione di Giunta regionale n° 1-2765 del 17 aprile 2001, ha ridefinito i criteri per l’adozione dei PCO da parte dei Comuni, richiamando e sviluppando quelli contenuti nell’art. 5 della L.R. 52/1995 e nella L. 53/2000, Capo VII “Tempi delle Città”.

1) Riguardo agli orari di uffici e servizi pubblici che implicano attività di apertura al pubblico i Comuni dovranno attenersi ai principi introdotti dall’ art. 22 della L. 724/1994 circa l’articolazione dell’orario di servizio su almeno cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, con carattere di funzionalità per le esigenze di apertura. Tale finalità potrà essere raggiunta con l’utilizzo, anche contemporaneo, degli istituti di articolazione dell’orario previsti dai contratti di lavoro collettivi.

2) Nell’ambito delle attività di coordinamento degli orari dei servizi pubblici dovranno essere promosse iniziative per l’apertura al pubblico dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari per un congruo numero di ore settimanali anche nelle ore pomeridiane.

3) In ottemperanza alla legge 7/8/1990 n. 241, le operazioni burocratiche dei servizi pubblici dovranno essere finalizzate all’efficienza e al risparmio di tempo per l’utenza, mediante la semplificazione delle modalità di accesso, la piena applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, nonchè l’introduzione di procedure informatizzate e connesse alla rete regionale.

4) Nella determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, i Comuni si dovranno uniformare ai criteri regionali di cui alla L.R. n. 28 del 12.11.1999, Capo IV, artt. 8 e 9, e Capo X, art. 25; alla D.C.R. n° 544-7802 del 16.06.1999 di ratifica ai sensi dell’ art. 40 dello Statuto della D.G.R. n° 2-27125 del 23/04/1999 - Orari dei negozi - Individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del D.lgs 114/1998) e D.G.R. n° 42-29532 del 1° marzo 2000: “L.R. 28/1999 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del D.lgs 114/1998. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione”. Nella determinazione degli orari degli impianti stradali di distribuzione carburanti i Comuni si dovranno attenere ai criteri di cui alla legge regionale 23 aprile 1999, n° 8.

5) I servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed eventualmente interurbano dovranno avere orari, frequenze e percorsi coordinati con gli orari di apertura dei servizi pubblici e privati comunali, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e degli spettacoli, costituendo una valida alternativa al traffico privato, anche con l’impiego di sistemi di trasporto innovativi, possibilmente a minor impatto inquinante. Dovrà, inoltre, essere garantita la mobilità dei disabili con l’impiego di idonei mezzi di trasporto. I Comuni che debbono dotarsi del Piano Urbano del Traffico dovranno prevedere all’interno del medesimo anche la compatibilità della mobilità pubblica e privata con gli orari della città, promuovendo eventualmente un uso ed un costo degli spazi di sosta e degli accessi al centro cittadino differenziato a seconda del diverso momento di fruizione, nell’arco della giornata, del territorio urbano.

6) Gli orari di biblioteche, musei ed enti culturali dovranno essere organizzati in modo da consentirne un’ampia fruizione, mediante l’aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, della durata settimanale su tutti i mesi dell’anno.

I Comuni inoltre, per quanto riguarda la necessità di organizzazione funzionale e spaziale della città, devono tenere conto dell’interrelazione dei PCO con la pianificazione comunale e, in particolare:

* dei PRG e loro varianti;

* dei recenti strumenti d’intervento, quali il Programma Integrato d’Intervento, il Programma di Recupero Urbano, il Programma di Riqualificazione Urbana, i Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio e degli Accordi di programma.

C) Criteri prioritari e preferenziali per la valutazione dei progetti di Piano.

I PCO, redatti dai Comuni secondo i criteri sopra elencati, saranno sottoposti all’analisi e alla valutazione di apposita struttura interassessorile, sulla base delle seguenti priorità così come indicate nell’art. 28, comma 4 della Legge 8 marzo 2000, n° 53:

1) Associazioni di Comuni;

2) Progetti presentati da Comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti Locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza.

3) Interventi attuativi degli accordi di cui all’art. 25 - comma 2- Legge n° 53/2000.

Il Gruppo di Lavoro interassessorile svolgerà l’istruttoria; la successiva graduatoria finale verrà approvata con provvedimento dirigenziale, attribuendo un punteggio massimo di 20 punti secondo i seguenti criteri:

A) - per il 50% in riferimento alle priorità indicate ai punti a), b) e c) e in particolare:

1) Associazione di Comuni - (fino a punti 5)

2) progetti presentati da Comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini d’utenza - (fino a punti 3)

3) interventi attuativi degli accordi di cui all’art. 25, comma 2, della L.53/2000 - (fino a punti 2)

B) - per il 50% in relazione al conto ritenuto ammissibile secondo il seguente punteggio riferito alle priorità di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell’art.4 della L.R.52/1995

lettera a) : fino a 4 punti (qualificazione e integrazione dei Piani Regolatori Generali-PRG - sotto il profilo della razionalizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonchè dei servizi commerciali)

lettera b) : fino a 3 punti (la loro diffusione territoriale e l’accessibilità e l’adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità con il coinvolgimento di più Comuni)

lettera c) : fino a 3 punti (introduzione di procedure informatizzate multifunzionali collegate alla rete regionale).

Il contributo regionale è destinato a parziale copertura, fino ad un massimo del 60%, dei costi destinati esclusivamente alla formulazione e l’adozione del PCO e riconducibili alle seguenti voci:

personale: consulenti, esperti, personale a rapporto professionale necessario ai fini della redazione del Piano,

personale dipendente dall’Ente impegnato nel progetto (dovrà essere indicata la qualifica, le mansioni, il numero di ore di impiego e il costo orario).

Al fine di garantirne la fattibilità, il progetto per il quale viene chiesto il finanziamento, anche nell’ipotesi di sua strutturazione in fasi funzionali strettamente connesse e singolarmente finanziabili, dovrà essere accompagnato:

1) da una relazione illustrativa con l’indicazione dei tempi di realizzazione, da un’analisi che metta a confronto la situazione attuale e i miglioramenti che si ipotizzano derivare dall’introduzione del piano e le iniziative intercomunali volte al coordinamento degli orari, le risorse umane, strumentali e quant’altro sia necessario per un’adeguata valutazione dei presupposti di ammissione a contributo e della validità del progetto;

2) il preventivo delle spese.

Il contributo verrà erogato all’atto dell’ammissione dell’istanza, in unica soluzione.

I contributi concessi sono revocati qualora il Comune o i Comuni beneficiari non adottino il Piano di regolazione degli orari entro il termine previsto nel cronoprogramma indicato nel progetto (comunque non superiore ad anni 2) eventualmente, su motivata richiesta, prorogabile non oltre un anno dal termine previsto, e non alleghino, al momento della trasmissione alla regione del Piano adottato con Deliberazione del Consiglio comunale, il rendiconto analitico di tutte le spese sostenute dal Comune per la realizzazione dello stesso.

RISORSE FINANZIARIE

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di Euro 112.041,00

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ANNO 2003

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente, dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2003.

A tal fine farà fede:

* la data di protocollo, apposta sulle domande consegnate a mano esclusivamente alla Segreteria della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega (Piazza Castello, 165 -2°piano - Torino) nei giorni lavorativi (ore 9.00 - 12.00 / 14.00 -16.00), ed entro le ore 12.00 del 31 luglio 2003

* la data del timbro dell’ufficio postale di spedizione, per le domande spedite a mezzo posta (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).

La domanda dovrà essere indirizzata:

Al Presidente della Giunta Regionale
presso Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega
Piazza Castello, 165
10122 Torino

Sulla busta contenete la domanda di contributo e la documentazione a corredo dovrà essere apposta la dicitura:

“Domanda di contributo ai sensi dell’art. 4 L.R. 52/95"

Non saranno prese in considerazione:

le istanze pervenute fuori termine;

le istanze incomplete o non corredate dalla documentazione necessaria, qualora, dopo richiesta di integrazione, non si provveda in merito.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Laura Bertino (per informazioni : 011/432.2672 - 5186- 2771)

La pubblicazione dell’avviso assolve a quanto prescritto dall’art. 5, comma 3 e dall’art. 12, comma 1, L. 7/08/1990, n. 241 e s.m.i

La Determinazione Dirigenziale 23.4.2003, n. 47 del Direttore Regionale Direzione Affari Istituzionali e Processo di delega, il cui allegato è stato sopra riportato, è già stata pubblicata in forma integrale sul Bollettino Ufficiale 8.5.2003, n. 19, parte I, a pagina 158, nella Sezione Determinazioni Dirigenziali (ndr).