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Bollettino Ufficiale n. 21 del 22 / 05 / 2003

Codice 11.4
D.D. 6 maggio 2003, n. 115

Regolamento (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. Misura G “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. Ulteriori istruzioni operative

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 109-1822 del 18.12.2000, ha approvato il Bando relativo alla misura G “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” prevista dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte (d’ora in poi PSR) approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 118-704 del 31 luglio 2000 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2000) 2507 del 7 settembre 2000.

Il Bando rinvia ad una determinazione della Direzione Regionale Programmazione e Valorizzazione dell’agricoltura l’adozione di istruzioni operative circa le spese ammissibili, i requisiti di ammissibilità (specifiche e indicazioni sulla loro dimostrazione), le condizioni di esclusione (specifiche), le procedure generali di istruttoria (istruttoria, verifiche, adattamenti, proroghe, erogazione del contributo ecc.), la modulistica e quant’altro necessario per l’operatività.

Con la determinazione n. 3 del 12/01/2001 sono state date le disposizioni sopra citate stralciando, in attesa di indicazioni dell’AGEA, le disposizioni relative all’erogazione dei contributi.

L’AGEA con nota del 14/09/2001 prot. n. 1453 ha notificato il manuale delle procedure che contiene tra l’altro anche le disposizioni per l’erogazione dei contributi.

Con il Reg. (CE) n. 445/02 sono state previste le anticipazioni nella misura massima del 20% della spesa ammessa.

Con la D.G.R. n. 3-4654 del 30/11/2001 è stato permesso alle ditte che erano suscettibili di regolarizzazione amministrativa di integrare la documentazione a suo tempo presentata.

Con la determinazione 121 del 31/05/2002 sono state emanate le disposizioni relative all’erogazione dei contributi.

Nel corso della gestione delle pratiche ed in particolare di quelle oggetto di regolarizzazione amministrativa è emersa la necessità di apportare modifiche alle istruzioni operative emanate con le Determinazioni n. 3 del 12/01/2001 e n. 121 del 31/05/2002.

Sono state pertanto elaborate ulteriori istruzioni operative, riportate in allegato della presente determinazione, per farne parte integrante, che modificano, con integrazioni e specificazioni, le istruzioni operative di cui alle determinazione n. 3 del 12/01/2001 e n. 121 del 31/05/2002.

Per quanto non previsto nelle presenti istruzioni si rinvia al Bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 109-1822 del 18.12.2000 e successive modificazioni, alla Determinazione n. 3 del 12.1.2001 e alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Visto l’articolo 3 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”.

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

visto l’art. 22 della L.R. n.51/97;

vista la L.R. n. 7/2001;

determina

Per le ragioni indicate in premessa

1. In applicazione del Bando relativo alla misura G “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del Piano Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 109-1822 del 18.12.2000 e successive modificazioni, sono approvate le istruzioni operative, riportate per farne parte integrante, e che modificano, con integrazioni e precisazioni, le istruzioni operative di cui alle determinazioni n. 3 del 12/01/2001 e n. 121 del 31/05/2002.

2. La Direzione regionale Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura si riserva, inoltre, di apportare modifiche alle presenti istruzioni operative.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Vito Viviano

Allegato (fare riferimento al file PDF)

1. Progetti idonei e non finanziabili per carenza di risorse.

La seguente frase preceduta da asterisco “i progetti idonei non finanziabili e conseguentemente archiviati”, di cui alla Determinazione n. 3 del 12/01/2001, capitolo C. “Procedure generali dell’istruttoria”, paragrafo 2 “Istruttoria di merito”, lettera a. “Preistruttoria e approvazione delle graduatorie”, terzo capoverso è soppressa. In sua vece dopo il capoverso che inizia con le parole “I verbali di preistruttoria” è aggiunto il seguente capoverso:

“I progetti, relativi a domande oggetto di regolarizzazione amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 3-4654 del 30/11/2001, risultati idonei, inseriti in graduatoria ma non finanziabili per carenze di risorse, potranno essere finanziati nel caso sia accertato il verificarsi di economie o nel caso di reperimento di nuove risorse finanziarie entro e non oltre il 31/12/2003.”.

2. Perizia sulla congruità dei prezzi degli adattamenti tecnico-economici.

Alla Determinazione n. 3 del 12/01/2001, capitolo C. “Procedure generali dell’istruttoria”, paragrafo 5 “Modifiche ai progetti ammessi a finanziamento: variante, adattamento tecnico economico e (omissis).....”, lettera a) “Variante”., quart’ultimo capoverso, è aggiunto il seguente capoverso:

“Nel caso di presentazione di una variante del progetto approvato comprensiva di adattamenti tecnico-economici già realizzati, la perizia asseverata deve congruire i prezzi dei nuovi investimenti inseriti in variante ed i prezzi degli adattamenti tecnico-economici già realizzati.”.

3. Inizio e decorrenza degli investimenti ammissibili.

Il primo capoverso di cui alla Determinazione n. 3 del 12/01/2001, capitolo B. “Disciplina per le presentazione delle domande”, paragrafo 8 “Inizio e decorrenza degli investimenti” è soppresso ed è sostituito dal seguente capoverso:

“Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati a partire dalla data di presentazione della domanda.”.

4. Termine di ultimazione per il completamento degli investimenti.

Il terzo capoverso di cui alla Determinazione n. 3 del 12/01/2001, capitolo C. “Procedure generali dell’istruttoria”, paragrafo 4 “Termine di ultimazione lavori ed eventuale proroga” è soppresso ed è sostituito dal seguente capoverso:

“In ogni caso, il termine ultimo per il completamento degli investimenti e per la presentazione della documentazione del saldo o della totalità del contributo, compresa l’eventuale proroga, è stabilito come segue:

* entro e non oltre il 31/12/2004 per i progetti inseriti nelle relative graduatorie di settore, approvate con le determinazioni citate appresso, ed ammessi a finanziamento:

- settore “montagna”

* determinazione n. 119 del 22/06/2001;

* determinazione n. 46 del 03/04/2001;

* determinazione n. 88 del 02/05/2001;

- settore “altri prodotti”:

* determinazione n. 126 del 04/07/2001;

- settore “cereali e riso”:

* determinazione 127 del 04/07/2001

- settore “carni”:

* determinazione n. 132 del 10/07/2001;

* determinazione 136 del 13/07/2001;

* determinazione n. 45 del 03/04/2002;

* determinazione n. 106 del 20/05/2002;

- settore “lattiero caseario”:

* determinazione n. 138 del 18/07/2001;

* determinazione n. 84 del 24/04/2002;

- settore “ortofrutta”:

* determinazione n. 202 del 26/09/2001;

* determinazione n. 89 del 02/05/2002;

- settore “vini e alcoli”:

* determinazione n. 286 del 07/11/2001;

* determinazione n. 85 del 24/04/2002;

* determinazione n. 97 del 09/05/2002;

* determinazione n. 122 del 05/06/2002.

* Entro e non oltre il 30/6/2005 limitatamente ai progetti oggetto di regolarizzazione amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 3-4654 del 30/11/2001 inseriti nelle relative graduatorie di settore ed ammessi a finanziamento.

5. Adattamento tecnico-economico

A. Alla Determinazione n. 3 del 12/01/2001, capitolo C. “Procedure generali dell’istruttoria”, paragrafo 5 “Modifiche ai progetti ammessi a finanziamento: variante, adattamento tecnico economico e cambiamento della ragione sociale ”, i capoversi della lettera b) sono soppressi e sono sostituiti dai seguenti capoversi:

“E’ considerato adattamento tecnico-economico la modifica che riguarda soluzioni migliorative della funzionalità degli investimenti approvati e realizzati, purché contenute nell’ambito del 10% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L’importo del 10% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali, costituisce il limite massimo di spesa per gli adattamenti tecnico-economici a disposizione della Ditta ed eventualmente ammissibile da parte della Regione Piemonte.

L’adattamento tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, non può determinare cambiamenti nella spesa ammessa, nel contributo concesso e nel punteggio di merito.

Il Beneficiario resta in ogni caso responsabile del buon fine dell’adattamento tecnico economico, senza nessun impegno da parte della Regione Piemonte.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l’”importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 10% della spesa effettivamente sostenuta ed ammessa a contributo, al netto delle spese generali.”.

B. Il quarto capoverso “La Ditta beneficiaria avendo utilizzato la possibilità (omissis) ..” di cui alla Determinazione n. 121 del 31/05/2002 capitolo 3. “Modifiche ai progetti ammessi a finanziamento: variante, adattamento tecnico-economico e cambiamento della ragione sociale”, è soppresso ed è sostituito con i seguenti:

“Gli adattamenti tecnico-economici possono essere effettuati, sempre nel limite massimo del 10% della spesa ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche, anche dopo la presentazione di una eventuale variante.

In tale caso però eventuali adattamenti tecnico-economici realizzati prima della domanda di variante e non segnalati alla presentazione della variante stessa non saranno considerati ammissibili.".

6. Riduzione di spesa nella realizzazione del progetto.

Alla Determinazione n. 3 del 12/01/2001, capitolo C. “Procedure generali dell’istruttoria”, paragrafo 5 “Modifiche ai progetti ammessi a finanziamento: variante, adattamento tecnico economico e cambiamento della ragione sociale”, è aggiunta la seguente lettera d) “Riduzione di spesa nella realizzazione del progetto”:

“1) La Ditta può rendicontare minori costi fino al 30% della spesa ammessa a finanziamento purché gli investimenti previsti del progetto vengano interamente realizzati.

2) La Ditta può rendicontare un minor costo sostenuto fino al 30% della spesa ammessa a finanziamento, con modifica degli investimenti, semprechè venga dimostrato che gli investimenti realizzati confermino le finalità del progetto inizialmente approvato.

In ogni caso, gli investimenti effettuati con materiali usati o i costi sostenuti con spese non ammissibili, non verranno considerati ai fini della realizzazione del progetto ed al raggiungimento degli obiettivi e finalità previste dallo stesso e pertanto non saranno liquidati.".

6. Computo metrico consuntivo.

Il punto 10 di cui alla Determinazione n. 121 del 31/05/2002 capitolo 1. “Erogazione dei contributi”, punto 1.4 “Acconto su stato avanzamento lavori” ed il punto 4 di cui alla Determinazione n. 121 del 31/05/2002 capitolo 1. “Erogazione dei contributi”, punto 1.5 “Accertamento stato finale dei lavori e liquidazione del contributo”, punto 1.5.2.a “Documentazione tecnica ed amministrativa”, sono soppressi e sostituiti con il seguente:

“Computo metrico consuntivo delle opere edili realizzate suddiviso nelle voci di spesa utilizzate per la redazione del computo metrico estimativo.

Il computo metrico consuntivo deve essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento per le Opere e Lavori Pubblici pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte, supplemento straordinario n. 7 del 16/02/2000, ed evidenziare l’impiego di diversi da quelli approvati. Il citato prezzario deve essere utilizzato anche nel caso di impiego di materiali e di realizzazioni di opere diversi da quelli approvati.

Per le opere edili speciali, non riscontrabili a prezzario, nel caso di impiego di materiali e realizzazioni di opere diversi da quelle approvati, deve essere presentata perizia di congruità dei prezzi.".

7. Timbro di annullamento delle fatture.

Il punto 8 di cui alla Determinazione n. 121 del 31/05/2002 capitolo 1. “Erogazione dei contributi”, punto 1.4 “Acconto su stato avanzamento lavori” capoverso “Le fatture originali riguardanti il progetto devono essere annullate (omissis) ...” ed il punto 12 capoverso “Le fatture originali riguardanti il progetto devono essere annullate (omissis) ...” di cui alla Determinazione n. 121 del 31/05/2002 capitolo 1. “Erogazione dei contributi”, punto 1.5 “Accertamento stato finale dei lavori e liquidazione del contributo”, punto 1.5.2.a “Documentazione tecnica ed amministrativa”, sono soppressi e sostituiti con il seguente:

“Le fatture originali riguardanti debbono essere annullate con la seguente dicitura: ”PSR 2000-2006 della Regione Piemonte, Dec. CE n. C(2000) 2507 del 7/09/2000 - Misura G; Progetto approvato con D.D. n. ....... del ..........

8. Obbligo di non distogliere le opere dalla prevista destinazione.

Al punto 13) di cui alla Determinazione n. 121 del 31/5/2002, capitolo 1. “Erogazione dei contributi”, punto 1.5 “Accertamento stato finale dei lavori e liquidazione del contributo”, punto 1.5.2.a “Documentazione tecnica ed amministrativa”, il primo trattino “non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni le opere edili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature ammessi a contributo dalla data di presentazione della richiesta di liquidazione del saldo del contributo alla Regione Piemonte” è soppresso ed è sostituito dal seguente:

“- non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni le opere edili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature ammessi a contributo dalla data di accertamento dell’esecuzione dei lavori.”.