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Bollettino Ufficiale n. 21 del 22 / 05 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 246-94691 del 10.4.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 246-94691 del 10.4.2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Soc. Idrogea S.n.c. (omissis) con sede legale in Pinerolo via Montebello 17, la concessione di derivazione d’acqua dal Canale Pralafera, a sua volta derivato dal T. Pellice e T. Angrogna, in Comune di Luserna S. Giovanni, ad uso idroelettrico, in misura di mod. max 20.00 (2000 l/s) e mod. medi 15.00 (1500 l/s) per produrre sul salto di metri 6.40 la potenza nominale media di kw 94.00;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che la concessione rimanga comunque subordinata, sia dal punto di vista della entità del prelievo che dal punto di vista della sua durata, a quanto stabilito per la concessione della grande derivazione del canale di Pralafera;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e de D.Lgs 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27.1.2003;

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 8 - Condizioni particolari

L’esercizio della derivazione dovrà essere vincolato alle portate assentite al Canale Pralafera che risultano le seguenti:

- per il periodo irriguo (dal 1.4 al 30.9 di ogni anno)

- portata massima mod. 21.30

- portata media mod. 16.30

- per il restante periodo dell’anno

- portata massima mod. 17.10

- portata media mod. 12.10

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

(omissis)