Bollettino Ufficiale n. 21 del 22 / 05 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 246-94691 del 10.4.2003
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 246-94691 del 10.4.2003:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Soc. Idrogea S.n.c. (omissis) con sede legale in Pinerolo via Montebello 17, la concessione di derivazione dacqua dal Canale Pralafera, a sua volta derivato dal T. Pellice e T. Angrogna, in Comune di Luserna S. Giovanni, ad uso idroelettrico, in misura di mod. max 20.00 (2000 l/s) e mod. medi 15.00 (1500 l/s) per produrre sul salto di metri 6.40 la potenza nominale media di kw 94.00;
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dellimporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5) che la concessione rimanga comunque subordinata, sia dal punto di vista della entità del prelievo che dal punto di vista della sua durata, a quanto stabilito per la concessione della grande derivazione del canale di Pralafera;
6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e de D.Lgs 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27.1.2003;
(omissis)
Art. 7 - Garanzie da osservarsi
A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.
Il concessionario terrà sollevata e indenne lAutorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.
A carico del concessionario sarà lapposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dellacqua.
Art. 8 - Condizioni particolari
Lesercizio della derivazione dovrà essere vincolato alle portate assentite al Canale Pralafera che risultano le seguenti:
- per il periodo irriguo (dal 1.4 al 30.9 di ogni anno)
- portata massima mod. 21.30
- portata media mod. 16.30
- per il restante periodo dellanno
- portata massima mod. 17.10
- portata media mod. 12.10
E facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare.
(omissis)