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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 20

Codice 22.1
D.D. 4 marzo 2003, n. 81

L.R. 02.11.1982 n. 32 - articolo 35: “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Legge 23.08.93 n. 352 - articolo 8. - Autorizzazione alla raccolta funghi e molluschi a fini scientifici e didattici al “Centro di Studio sulla Micologia del Terreno” Consiglio Nazionale delle Ricerche a favore del Signor Meotto Francesco

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n. 32 e dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352 il Signor Meotto Francesco alla cattura, alla raccolta e alla detenzione, su tutto il territorio regionale, per un periodo di un anno dalla data della presente determinazione, nel quantitativo necessario per lo svolgimento della ricerca di:

- esemplari di specie fungine, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 02.11.82 n. 32 ed ai sensi dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352;

- esemplari di specie di molluschi del genere Helix in deroga a quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale 02.11.1982 n. 32.

L’autorizzazione rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla determinazione e distribuzione di specie di funghi epigei e delle relative micorrize ed, in particolare, allo studio delle eventuali interazioni tra le specie fungine epigee ed ipogee e relative micorrize con le piante protette ed i molluschi del genere Helix, per provare la loro capacità di digerire le spore del generale Tuber favorendone la germinazione.

Degli esemplari raccolti è autorizzata la detenzione presso il “Centro di Studio sulla Micologia del Terreno” - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Viale P.A. Mattioli 25 10125 Torino.

Sono espressamente escluse dalla presente autorizzazione le specie di cui all’art. 1 Legge 07.02.1992 n. 150, così come modificata ed integrata dal D.L. 12.01.1993 n. 2, convertito dalla Legge 13.03.1993 n. 59.

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nell’eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che relativamente alla raccolta dei funghi epigei il soggetto testè autorizzato, in quanto dipendente di un ente pubblico istituzionalmente deputato alle attività di ricerca e controllo scientifico in campo micologico, è, esclusivamente nell’espletamento di mansioni di servizio e nel relativo orario certificabile, esentato dal possesso dell’autorizzazione alla raccolta di cui all’art. 22 “Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi” della legge regionale 02.11.1982 n. 32.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino