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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 20

Codice 18.3
D.D. 4 febbraio 2003, n. 37

L.R. n. 46/95 e s.m.i., art. 1, comma 5. Autorizzazione all’esclusione dall’ambito di applicazione della L.R. 46/95 di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Torino, siti in Pont Canavese (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di autorizzare per le ragioni evidenziate in premessa, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L.R. n. 46/95 e s.m.i., l’esclusione dall’ambito di applicazione della legge stessa di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Torino, siti in Pont Canavese (To), Via Busi n. 1, per la costituzione di comunità alloggio con finalità assistenziali;

2) di ribadire quanto già precisato con D.G.R. n. 12-23316 dell’1.12.1997, ovvero che gli alloggi oggetto di provvedimenti di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 46/95, e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale previste dall’art. 10 del D.P.R. n. 1036/72 e dall’art. 25 della legge 513/77;

3) di invitare l’ATC di Torino, relativamente agli alloggi oggetto del presente provvedimento, a procedere al necessario accantonamento della quota dello 0,50% del valore locativo degli immobili stessi, come previsto dalla deliberazione CIPE 13 marzo 1995.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso in via gerarchica innanzi al direttore della Direzione Regionale Edilizia, nonchè ricorso in via ordinaria presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente responsabile
Alessandra Semini