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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 20

Codice 17.1
D.D. 23 dicembre 2002, n. 497

L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto di realizzazione di un insediamento commerciale composto da un centro commerciale classico e uno sequenziale presentato dalla Società La Rinascente S.p.A. localizzato in località Tetto Garetto di Borgo San Giuseppe nel Comune di Cuneo. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. n. 40/98

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere che il progetto di realizzazione di insediamento commerciale composto da un centro commerciale classico e da un sequenziale, localizzato in località Tetto Garetto di Borgo San Giuseppe, nel Comune di Cuneo presentato dalla Società La Rinascente S.p.A. possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, a condizione che siano recepite tutte le prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate:

- in rispetto dell’art. 26 della L.R. 56/77 s.m.i. che subordina il rilascio delle concessioni edilizie per gli insediamenti commerciali con superficie lorda di pavimento superiore a mq. 8000 a preventiva approvazione dello strumento urbanistico esecutivo e a preventiva autorizzazione urbanistica regionale che sarà rilasciata nel rispetto dei commi 9 e 10 dello stesso articolo 26,

- che detta autorizzazione urbanistica ex art. 26 coma 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i. e le concessioni edilizie relative alla realizzazione dei fabbricati e delle opere di urbanizzazione indotte siano rilasciate solamente dopo l’espressione del parere del Comitato Tecnico Regionale richiesto dal Comune di Cuneo e che siano recepite tutte le eventuali prescrizioni contenute nel suddetto parere;

- nel caso in cui il suddetto parere del C.T.R. richieda modifiche sostanziali alla viabilità, ai parcheggi e/o al posizionamento degli immobili dei due centri commerciali, la nuova progettazione dovrà essere obbligatoriamente sottoposta a nuova fase di verifica ambientale ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 14.12.1998, n. 40;

- il rispetto dei contenuti del punto 1 del dispositivo delle rispettive deliberazioni della Conferenza dei Servizi prot. n. 11433/17.1 e prot. n. 11440/17.1 del 18.06.2001 e inoltre delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- ampliamento del diametro della rotatoria di accesso alla SS 22 e traslazione della stessa in direzione del Comune di Morozzo, nonchè la sua dislocazione in asse con la strada;

- realizzazione di una rotatoria di diametro adeguato sull’innesto della SS n. 564 e SS 22;

- ampliamento del tratto di SS n. 22, compresa tra il passaggio a livello ferroviario e l’innesto della SS 564 e SS 22, per la realizzazione - in una prima fase - di almeno tre corsie, due in direzione Morozzo ed una in direzione Cuneo, e successivamente, anche della quarta corsia, acquisendo apposite porzioni di terreno;

- realizzazione della rotatoria di ingresso principale all’area che dovrà essere coerentemente collegata alla viabilità in corso di studio con il nuovo PRGC;

- realizzazione del raccordo tra la rotatoria, in asse alla S.S. n. 22, e l’area a parcheggio posta all’interno della fascia di rispetto stradale;

- acquisizione del parere della Provincia in relazione alla realizzazione del tratto stradale e della rotatoria all’incrocio tra le strade statali 22 e 564 in località Tetto Garetto;

- asservimento a tutti gli effetti all’uso pubblico perpetuo, con atto registrato e trascritto, della strada interna al P.E.C. di separazione dei lotti ospitanti i due centri commerciali, la quale deve avere sezione di mt. 12.00;

- realizzazione di sottopasso in luogo dell’attuale passaggio a livello della linea ferroviaria, come da richiesta dell’Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Cuneo;

- cura dell’aspetto paesaggistico-ambientale;

- previsione, su tutta l’area a parcheggio, di alberature, siepi, ecc. e di adeguata distribuzione degli spazi verdi, secondo le indicazioni fornite dal Comune;

- di subordinare l’attivazione del centro commerciale alla funzionalità delle opere di viabilità interne ed esterne così come prescritte ai punti precedenti, con l’esclusione del sottopasso ferroviario per il quale è obbligatoria la realizzazione, ma la funzionalità dello stesso non subordina nè inibisce l’attivazione del centro commerciale;

- di prescrivere la concessione da parte dell’operatore a favore del Comune di Cuneo di fidejussione per la realizzazione del sottopasso ferroviario a garanzia dell’effettiva realizzazione;

- al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel parere formulato con nota prot. n. 1693/40067 del 27.6.2002 dal Comando Prov.le VV.FF. di Cuneo;

- dovranno essere previste le analisi dell’inquinamento dell’aria post-operam nell’area di interesse e dei flussi di traffico di cui sopra e concordate con il Comune di Cuneo e l’Arpa gli eventuali interventi di mitigazione che saranno comunque a carico del proponente;

- il proponente deve dare comunicazione anticipata dalla data di inizio dei lavori al settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA, in Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

- la quota di rifiuti non gestita nell’ambito del servizio pubblico dovrà essere gestita tramite soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente;

- i due centri commerciali si dovranno dotare di contenitori per tutti quei prodotti il cui contributo per lo smaltimento è già stato assolto al momento dell’acquisto (olii lubrificanti, accumulatori al piombo);

- il terreno vegetale asportato dovrà essere riutilizzato nell’area o smaltito nelle apposite discariche;

- il tratto di viabilità in cui è previsto un livello di servizio “E” dovrà essere opportunamente gestito mediante tutte le azioni ritenute necessarie (es. informazione alla clientela su percorsi alternativi) per evitare la formazione di code, anche al fine di evitare situazioni critiche in caso di emergenze collegate alla presenza della ditta SOL;

- le acque di scarico originate dalle lavorazioni, le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali e le acque di innaffiamento utilizzate nella fese di cantiere dovranno essere opportunamente tratte;

- la fognatura nera dovrà essere opportunamente dimensionata secondo gli scarichi previsti;

- dovranno essere realizzate e funzionanti le opere di viabilità, secondo le ultime ipotesi progettuali, contestualmente all’attivazione del centro commerciale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni