Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 20

Codice 17.1
D.D. 10 febbraio 2003, n. 22

L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto presentato dalla Società Immobiliare Comprensorio San Paolo S.r.l., localizzato nel Comune di Torino - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere che il progetto di realizzazione di centro commerciale classico, localizzato in via Caraglio angolo via San Paolo, nel Comune di Torino presentato dalla Società Immobiliare Comprensorio San Paolo S.r.l. possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni dettagliatamene espresse in premessa, a condizione che il progetto definitivo recepisca tutte le prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate:

1. Atteso che sull’area in oggetto esistevano impianti industriali, risulta essenziale procedere prioriotariamente alla verifica della sussistenza di residuali rischi o fattori di nocitività o contaminazioni, nonchè ai conseguenti interventi, ove necessario, di messa in sicurezza o bonifica, effettuati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97 e del D.M. 471/99. Qualora gli esiti della caratterizzazione risultasse la necessità di un intervento di bonifica, prima della realizzazione dell’opera, dovrà essere acquisito il certificato di avvenuta bonifica previsto dall’art. 17, comma 8, del D.Lgs. 22/97.

2. Il Comune di Torino non potrà rilasciare la concessione edilizia per il fabbricato in oggetto prima di aver ottemperato alle verifiche di cui al punto precedente, limitatamente al lotto di pertinenza del fabbricato in progetto.

3. Dal punto di vista tecnico-progettuale dovranno essere verificate la natura e le caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dai carichi trasmessi dalle strutture in progetto, predisponendo una opportuna indagine geognostica, proporzionata alle dimensioni del progetto stesso, ai sensi del D.M. 11/03/88.

4. In fase di cantiere dovranno essere adottate idonee misure atte a contenere la dispersione delle polveri. Inoltre nel caso di sversamenti accidentali di sostanze impregnanti, per le aree di cantiere prive di superficie pavimentata, il terreno dovrà essere asportato e smaltito nel rispetto della normativa vigente e conseguentemente il sito dovrà essere ripristinato; il suolo asportato e opportunamente accantonato in fase di cantiere dovrà essere riutilizzato per la sistemazione delle aree a verde previste. Inoltre:

- Le aree di stoccaggio di materiali inerti potenzialmente polverulenti devono essere localizzate al riparo dal vento e lontane dalle aree di transito dei veicoli di trasporto.

- Le aree di cantiere non pavimentate e gli eventuali stoccaggi di materiali inerti o polverulenti devono essere innaffiati per evitare il sollevamento di polveri.

- Le aree di cantiere devono essere recintate con reti antipolvere di idonea altezza in grado di limitare all’interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse.

- L’area di lavoro deve essere sottoposta a pulizia sistematica, soprattutto al termine delle lavorazioni che determinano maggiori emissioni di polveri, utilizzando spazzatrici meccanizzate ad acqua ed effettuando il lavaggio della pavimentazione stradale.

- Le strade utilizzate dai mezzi di cantiere dovranno essere soggette a particolari attenzioni, garantendo il perfetto stato della pavimentazione stradale, sia in termini di pulizia sia come condizioni del manto, che dovrà sempre essere previsto di buche e discontinuità.

- Tutti i carichi di materiale inerte o polverulento, in grado di disperdersi durante il trasporto, dovranno essere coperti e, qualora non fosse sufficiente, si dovrà procedere prima dell’uscita dal cantiere con innaffiatura del carico.

5. Dovranno essere adottate specifiche attenzioni nell’organizzazione e gestione del cantiere per limitare al minimo possibile lo spostamento dei mezzi d’opera nei periodi di maggiore flusso di traffico, riducendo in tal modo le pressioni sull’area in oggetto, già caratterizzata da un non trascurabile grado di inquinamento acustico ed atmosferico.

6. Dovranno essere realizzate e funzionanti le seguenti opere di viabilità, secondo le ultime ipotesi progettuali, contestualmente all’attivazione del centro commerciale:

- realizzazione di parcheggi a raso ed a piano interrato

- realizzazione di una via ed una piazza pedonale

- pedonalizzazione del tratto di via San Paolo adiacente la struttura

- modifica dei tempi del ciclo semaforico all’incrocio tra via Caraglio e via Lancia

7. In relazione all’incremento di traffico rilevato dall’Arpa, dovranno essere realizzati ulteriori interventi sulla viabilità della zona, sempre a carico del proponente, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Servizi, per evitare condizioni di congestione del traffico, concordati con il Comune di Torino, Divisione Ambiente e Mobilità, Settore Pianificazione e Trasporti, tra i seguenti:

- Istituzione o variazione dei sensi unici delle vie adiacenti l’insediamento commerciale

- Realizzazione di nuovi impianti semaforici negli incroci limitrofi

- Creazione di corsie di accumulo per favorire l’ingresso-uscita dal parcheggio

- Modificazione dell’attuale sistema delle precedenze negli incroci limitrofi

- Istituzione di fasce orarie per il transito di mezzi pesanti e operazioni di carico e scarico.

- La scelta della migliore alternativa tra le possibili soluzioni sarà valutata mediante l’utilizzo del programma di simulazione del traffico GETRAM. Le indicazioni emerse dalla simulazione dovranno essere recepite dai proponenti prima del rilascio dell’autorizzazione commerciale.

8. L’aiuola prevista all’incrocio tra via Caraglio e via San Paolo dovrà avere caratteristiche tali da garantire la percorrenza dell’incrocio anche ai mezzi pesanti. In ogni caso dovrà essere garantito il raggio di curvatura interno di mt 6 ed esterno di mt 12.

9. In merito all’inquinamento acustico l’impatto ancorchè significativo può essere ulteriormente mitigato qualora siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- il rumore prodotto dal funzionamento degli impianti tecnologici deve rispettare, nella più gravosa condizione di esercizio degli impianti e in corrispondenza di ciascun piano degli edifici esposti al rumore stesso, i limiti di emissione fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 in relazione alla classe acustica associata a ciascun ricettore, nonchè i valori limite differenziali di immissione; dovrà essere previsto il confinamento dei macchinari maggiormente rumorosi in strutture isolate, dotando di silenziatori i macchinari stessi;

- il periodo di funzionamento delle apparecchiature di climatizzazione dovrà essere limitato allo stretto indispensabile al fine del contenimento delle emissioni sonore;

- le ipotesi di attribuzione di classe acustica al territorio prossimo al centro commerciale in progetto, indicate al paragrafo 4.6.1 della Relazione di inquadramento ambientale, devono essere verificate con il Comune di Torino e da questo condivise in linea di massima alla luce del procedimento di classificazione in corso;

- occorre in ogni caso, oltre alla verifica del rispetto dei livelli di emissione e di immissione la valutazione all’interno degli ambienti abitativi del rispetto del criterio differenziale (differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo) che non deve essere maggiore di 5 dB (A) durante il periodo diurno e di 3 dB (A) durante il periodo notturno;

- poichè non sono stati valutati i livelli sonori dovuti alle manovre di parcheggio e allo scarico merci si ritiene che occorra effettuare l’attività di scarico e carico in periodi opportuni definiti, non solo sulla base degli impatti sulla viabilità ma anche sul disturbo dovuto al rumore; si sconsiglia di utilizzare il periodo notturno;

- dovranno essere adottati adeguati sistemi di mitigazione passiva del rumore, quali:

- barriere antirumore;

- pannelli fonoassorbenti (sia mobili per la fase di cantiere sia fissi in fase di esercizio);

- fasce di vegetazione (di dimensione e composizione notturna, anche in relazione al contesto esistente);

- dissuasori di velocità nei tratti prossimi al centro commerciale delle vie Caraglio, Renier e San Paolo;

- in merito all’inquinamento acustico in fase di cantiere si rileva la necessità dell’acquisizione delle autorizzazioni in deroga, ma visti i livelli sonori ai ricettori si ritiene opportuno, oltre alle barriere acustiche previste, che:

- gli impianti fissi e le aree di lavorazione più rumorose siano posizionate alla massima distanza dai ricettori

- le operazioni debbano essere programmate nel periodo della giornata più tollerabile per la popolazione ed interrotte nel periodo destinato al riposo (indicativamente 12-14)

- debbano essere evitate attività rumorose in contemporanea.

10. per quanto riguarda l’incremento del traffico veicolare e del corrispondente rumore indotto ed inquinamento atmosferico, si dovrà effettuare un monitoraggio in condizione di piena operatività del centro commerciale, a tre mesi, sei mesi e un anno dall’apertura: in base alle risultanze dovrà essere condotta con Comune ed Arpa la realizzazione di ulteriori appropriati interventi di mitigazione, a carico del proponente. I rilevamenti dovranno essere a lungo termine (minimo 24 ore) e per quanto riguarda quelli acustici in prossimità dei ricettori maggiormente esposti, compresi quelli eventualmente già schermati da opere di mitigazione. In particolare si evidenzia la necessità di una verifica dell’impatto atteso in riferimento al clima acustico esistente ed a tutti i ricettori sensibili presenti nell’area (compresi R5 ed R6 - gli edifici siti in via Renieri - che, seppure ad una distanza maggiore del centro commerciale, subiranno gli effetti dovuti all’aumento di traffico indotto dallo stesso);

11. In merito alla gestione dei rifiuti durante il periodo di cantiere (attività di scavo), fermo restando la necessità di risolvere prioritariamente gli aspetti relativi alla verifica della sussistenza di residuali rischi sull’area in oggetto come sopra evidenziato, risulta necessario qualificare il materiale estratto secondo la normativa vigente. Nel caso in cui il materiale estratto si configuri come “terre e rocce da scavo” dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 1 della L. 443/2001; nel caso in cui si configuri come “rifiuto” le disposizioni relative al D.lgs. 22/97. Pertanto, a seconda della classificazione, nell’ambito della redazione del progetto definitivo dovranno essere evidenziati i volumi dei materiali/rifiuti inerti prodotti e movimentati, le modalità operative con particolare riferimento al trasporto di tali materiali/rifiuti inerti, la loro destinazione finale (qualora classificati come rifiuti dovranno essere privilegiati, ove possibile, gli impianti di recupero rispetto a quelli di smaltimento). I rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere devono essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o al recupero; quest’ultima destinazione deve essere preferita al conferimento in discarica. I rifiuti durante il trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.

12. Le modalità di gestione dei rifiuti devono essere le seguenti:

- I rifiuti assimilabili agli urbani devono essere conferiti ai contenitori AMIAT;

- Gli imballaggi ed assimilabili in carta, cartone, plastica, legno, etc. devono essere destinati al riutilizzo ed al riciclaggio;

- I rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle lavorazioni di cantiere devono essere separati in contenitori specifici;

- I rifiuti speciali pericolosi provenienti dall’impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti chimici utilizzati in cantiere devono essere separati in recipienti specifici ed idonei ai rischi di queste sostanze la cui pericolosità può essere desunta dalle schede di sicurezza e dalle etichette;

- I rifiuti liquidi pericolosi (olii esausti, gli acidi grassi in olio minerali, i liquidi di lavaggio delle attrezzature, etc.) devono essere stoccati in contenitori etichettati e posizionati in un luogo coperto, utilizzando un bacino di contenimento per contenere gli eventuali spandimenti.

13. In merito alla gestione dei rifiuti in fase di realizzazione del centro commerciale, il progetto definitivo, anche alla luce dei disposti del D.P.R. 158/99, dovrà prevedere misure atte ad “internalizzare” i contenitori dei rifiuti al fine di poter eventualmente applicare metodi puntuali di quantificazione della produzione dei rifiuti anzichè metodi presuntivi di cui al succitato decreto. In tal senso si propone la realizzazione di un’area coperta accessibile ai mezzi di raccolta, dove depositare i rifiuti prodotti dal centro commerciale (sia i rifiuti oggetto di raccolta differenziata che i rifiuti indifferenziati).

14. Per quanto riguarda la fase di cantiere dovranno essere comunicati alla Provincia di Torino, Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive i seguenti aspetti:

- movimenti terra (stima scavi/riporti);

- durata delle singole fasi di costruzione;

- descrizione dei riutilizzi e delle destinazioni previste per l’eventuale materiale di risulta derivanti dagli scavi non risistemabile in loco;

- descrizione degli interventi di ripristino delle aree di cantiere;

15. In merito all’inquinamento luminoso: l’illuminazione del Centro commerciale dovrà conformarsi ai disposti della L.R. 24 marzo 2000, n. 31 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”. In particolare ai fini della riduzione dell’inquinamento luminoso ed ottico, della razionalizzazione del servizio di illuminazione con attenzione alla riduzione dei consumi ed alla salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali, si propone che gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione siano adeguati alle seguenti prescrizioni:

- adeguamento alle norme tecniche dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI);

- intensità luminosa massima di 0 cd per lumen a 90 gradi in modo da evitare ogni dispersione nel cielo dei fasi di luce emanati;

- equipaggiamento con lampade dalla più alta efficienza;

- dispositivi che riducano dopo la mezzanotte le emissioni degli impianti tra il 30-50% della loro normale operatività:

- le insegne luminose non dotate di illuminazione propria dovranno esser illuminate esclusivamente dall’alto verso il basso e spente entro le ore 23;

- fari, torri-faro e riflettori per parcheggi, piazzali, cantieri, dovranno avere un’inclinazione a terra che non consenta loro di inviare oltre 10 cd per lumen a 90 gradi e oltre.

16. In merito alla gestione delle acque l’impresa dovrà razionalizzare l’impiego della risorsa idrica, massimizzando il riutilizzo delle acque impiegate durante le operazioni di cantiere. Per tutta la durata del cantiere l’impresa dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie e dovrà attivare tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dell’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere nel rispetto della normativa vigente. Inoltre:

- Le aree di sosta delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate.

- Le acque reflue provenienti dal cantiere e dalle aree di lavorazione dovranno essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità al D.L.vo 152/99 e s.m.i..

- In particolare si dovranno distinguere i seguenti reflui:

- Acque di lavorazione provenienti dai liquidi eventualmente utilizzati nelle attività di scavo.

- Acque di piazzale: i piazzali del cantiere e le aree di sosta delle macchine operatrici dovranno essere dotati di una regimazione idraulica che consenta la raccolta delle acque, sia meteoriche sia quelle provenienti da processi industriali, per convogliarle in un’unità di trattamento generale.

- Acque di officina derivanti dal lavaggio dei mezzi meccanici e dei piazzali. Tali acque possono contenere idrocarburi ed oli che vanno sottoposti ad un preventivo ciclo di disoleazione prima di essere immessi nell’impianto di trattamento generale. I residui di tale processo devono essere smaltiti come rifiuti speciali in discarica autorizzata.

17. Dovrà essere dato avviso agli uffici ARPA relativamente all’inizio lavori, allo svolgimento delle attività di monitoraggio e all’inizio dell’attività del centro.

18. Dovrà essere ottenuta preventiva autorizzazione commerciale ex D.Lgs. 114/98.

19. Dovrà essere rispettato l’art. 26 della l.r. n. 56/77 s.m.i. in ordine all’acquisizione dell’autorizzazione urbanistica preventiva al rilascio della concessione edilizia.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni